Regolamento (UE) 2026/1747
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1747 della Commissione, del 23 luglio 2026, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati copoliesteri alifatici-aromatici originari della Repubblica popolare cinese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione doganale delle importazioni di specifici copoliesteri alifatici-aromatici originari della Repubblica popolare cinese nell’ambito di un procedimento antidumping avviato il 4 giugno 2026. La registrazione serve a preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping, se e nei limiti consentiti dal regolamento di base. Il provvedimento non fissa dazi né anticipa il loro livello, che dipenderà dall’esito dell’inchiesta. La misura si applica per nove mesi a decorrere dall’entrata in vigore ed è accompagnata da un richiamo alla disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
Registrazione, per nove mesi, delle importazioni nell’Unione di determinati copoliesteri alifatici-aromatici originari della Repubblica popolare cinese ai fini di un procedimento antidumping.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di polibutilene adipato-co-tereftalato (PBAT) e di polibutilene sebacato-co-tereftalato (PBSeT), sintetizzati a partire da materie prime petrolchimiche o biologiche, sia nella forma pura sia in composti contenenti in peso almeno il 50 % di polimero PBAT o PBSeT, attualmente classificati al codice NC ex 3907 99 80 (codice TARIC 3907 99 80 50), quando originari della Repubblica popolare cinese. L’effetto è limitato alla fase di registrazione doganale delle importazioni e dura nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Non disciplina dazi definitivi, che restano subordinati all’esito dell’inchiesta antidumping.
Registrazione delle importazioni di copoliesteri alifatici-aromatici originari della Cina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1747 della Commissione dispone la registrazione doganale di determinate importazioni di PBAT e PBSeT originari della Repubblica popolare cinese, nell’ambito di un procedimento antidumping avviato nel giugno 2026. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036 e mira a preservare la possibilità di un’eventuale riscossione retroattiva di dazi antidumping, qualora in seguito siano soddisfatte le condizioni legali previste.
Contesto del procedimento antidumping
La Commissione richiama l’apertura del procedimento antidumping pubblicata il 4 giugno 2026, conseguente a una denuncia presentata il 20 aprile 2026 da BASF per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto interessato. Il regolamento di registrazione non anticipa l’esito dell’inchiesta e precisa che l’eventuale istituzione di dazi definitivi avverrà con distinto regolamento, se del caso.
Prodotto interessato
Il prodotto soggetto a registrazione è costituito da determinati copoliesteri alifatici-aromatici, in particolare:
- polibutilene adipato-co-tereftalato (PBAT);
- polibutilene sebacato-co-tereftalato (PBSeT).
Tali prodotti possono essere sintetizzati a partire da materie prime petrolchimiche o biologiche e rientrano sia nella forma pura sia in composti contenenti, in peso, almeno il 50 % di polimero PBAT o PBSeT. Sono attualmente classificati al codice NC ex 3907 99 80, con codice TARIC 3907 99 80 50. La misura riguarda solo i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.
Effetti della registrazione
In applicazione dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le autorità doganali degli Stati membri devono adottare le disposizioni necessarie per registrare le importazioni nell’Unione del prodotto in esame. La funzione della registrazione è di consentire, ove ne ricorrano i presupposti, la possibile applicazione retroattiva di futuri dazi antidumping alle importazioni registrate.
La Commissione sottolinea che:
- la decisione di registrare è stata adottata di propria iniziativa;
- le condizioni per la riscossione retroattiva saranno valutate nel regolamento che istituirà eventuali dazi definitivi;
- l’ammontare di eventuali dazi futuri dipenderà dalle risultanze dell’inchiesta antidumping.
Stime di dumping e pregiudizio
Nella denuncia erano stati indicati, per il periodo 1° ottobre 2024 - 30 settembre 2025, un margine di dumping stimato al 78 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 95 % e il 110 %. Tuttavia, la Commissione precisa che tali valori sono meramente informativi e non possono essere interpretati come indicativi del livello effettivo dei futuri dazi. Viene altresì ricordato che, in via ordinaria, l’importo del dazio è fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, in conformità all’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base.
Durata della misura e applicazione temporale
La registrazione ha durata limitata e termina dopo nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento. Quest’ultimo entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Profili di protezione dei dati
Il regolamento contiene un richiamo espresso al trattamento dei dati personali raccolti nel contesto della registrazione, che deve avvenire in conformità al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla protezione delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati da parte delle istituzioni e degli organi dell’Unione.
Effetti finali per operatori e consulenti
Per gli operatori importatori, la misura non comporta nell’immediato un dazio definitivo, ma introduce un presidio procedurale che può incidere retroattivamente sugli oneri doganali qualora, al termine dell’inchiesta, vengano istituiti dazi antidumping e ne siano soddisfatte le condizioni di retroattività previste dal diritto UE. Per tale ragione, la registrazione assume rilievo sia doganale sia contabile e richiede monitoraggio dell’evoluzione del procedimento antidumping.
Disposizioni principali
Avvio del procedimento antidumping e base giuridica
Il provvedimento si inserisce nel procedimento antidumping aperto dalla Commissione il 4 giugno 2026, a seguito di denuncia presentata il 20 aprile 2026 da BASF per conto di produttori dell’Unione rappresentanti oltre il 25 % della produzione totale dell’Unione del prodotto interessato. La base giuridica specifica è l’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036.
Prodotto soggetto a registrazione
Sono soggetti a registrazione i copoliesteri alifatici-aromatici individuati come PBAT e PBSeT, di origine cinese, in forma pura o in composti contenenti almeno il 50 % in peso di polimero PBAT o PBSeT, classificati al codice NC ex 3907 99 80 e al codice TARIC 3907 99 80 50.
Finalità della registrazione
La registrazione è disposta per consentire, se ne ricorrono le condizioni giuridiche, la possibile riscossione retroattiva di futuri dazi antidumping sulle importazioni registrate. La Commissione precisa che la valutazione dell’eventuale riscossione retroattiva sarà effettuata nel regolamento che istituirà i dazi definitivi, se adottato.
Natura meramente indicativa delle stime di dumping e pregiudizio
La denuncia indica un margine di dumping stimato al 78 % e un livello di eliminazione del pregiudizio compreso tra il 95 % e il 110 % per il periodo 1° ottobre 2024-30 settembre 2025. La Commissione chiarisce però di non poter ancora stimare l’eventuale importo dei dazi futuri; tali dati hanno valore solo informativo e non creano aspettative vincolanti sul livello finale dei dazi.
Regola sul livello del dazio
Il regolamento richiama l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, secondo cui l’importo di eventuali dazi è normalmente fissato al livello inferiore tra margine di dumping e margine di pregiudizio, ferma restando la determinazione finale all’esito dell’inchiesta.
Durata della registrazione
La registrazione termina decorso un periodo di nove mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti nel contesto della registrazione devono essere trattati conformemente al regolamento (UE) 2018/1725, relativo alla tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione.
Come è indicizzato
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