Regolamento (UE) 2026/1785
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1785 della Commissione, del 23 luglio 2026, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese a seguito dell’accettazione di una domanda di trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento riconosce a Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. lo status di nuovo produttore esportatore nell’ambito delle misure antidumping già vigenti sugli elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Cina. Dopo aver verificato il rispetto delle tre condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, la Commissione ha accolto la domanda e ha inserito la società nell’elenco delle imprese collaboranti non campionate. Di conseguenza, la società beneficia dell’aliquota del 39,6 %, già applicata a tale categoria di operatori. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento antidumping UE n. 2022/191 per concedere a un nuovo produttore esportatore cinese l’aliquota dazio riservata alle imprese collaboranti non campionate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese, limitatamente all’aggiornamento dell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione ai fini del dazio antidumping definitivo. L’effetto riguarda in particolare Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd., cui viene attribuito il codice addizionale TARIC 88ES e l’aliquota del 39,6 %. Non modifica la disciplina generale per gli altri operatori, restando ferme le aliquote già previste dal regolamento iniziale, incluso il dazio nazionale del 86,5 % per gli operatori non collaboranti.
Modifica del dazio antidumping per un nuovo produttore esportatore cinese
Il regolamento interviene sul regime antidumping già istituito con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 sulle importazioni nell’Unione di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese. La Commissione, ai sensi dell’articolo 2 del regolamento iniziale e dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2016/1036, riconosce a Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori.
Contesto della misura antidumping originaria
Il regolamento iniziale del 16 febbraio 2022 aveva istituito dazi antidumping definitivi sul prodotto in esame, a seguito di un’inchiesta svolta con campionamento ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. In tale contesto:
- per i produttori esportatori cinesi inclusi nel campione erano state fissate aliquote individuali tra il 22,1 % e il 48,8 %;
- per i produttori esportatori collaboranti non inclusi nel campione era stata fissata un’aliquota del 39,6 %;
- per le società non collaboranti era stata prevista un’aliquota nazionale dell’86,5 %.
Presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
L’articolo 2 del regolamento iniziale consente di modificare il regime applicando a un nuovo produttore esportatore l’aliquota del 39,6 %, purché siano dimostrati tre requisiti:
- assenza di esportazioni del prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale, compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020;
- assenza di collegamenti con esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure antidumping che abbiano collaborato o potuto collaborare all’inchiesta iniziale;
- effettuazione di esportazioni nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale oppure assunzione di un’obbligazione contrattuale irrevocabile per esportare quantitativi significativi.
Esame della domanda di Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd.
La società ha presentato la domanda il 17 settembre 2025. La Commissione ha inviato un questionario, ha chiesto ulteriori elementi di prova e ha effettuato verifiche incrociate tramite banche dati e fonti pubbliche, incluse Orbis, Aichicha e Tianyancha. L’industria dell’Unione, rappresentata dall’European Industrial Fasteners Institute, non ha presentato osservazioni.
La Commissione ha accertato che:
- la società è stata costituita nel 2022;
- ha ottenuto la licenza di esportazione nel 2023;
- ha iniziato a esportare il prodotto in esame nell’Unione nel 2025, quindi dopo il periodo dell’inchiesta iniziale;
- non è collegata ad altri produttori esportatori cinesi soggetti alle misure.
Inoltre, la società ha fornito documenti giustificativi relativi a vendite e spedizioni nell’Unione nel 2025, sufficienti a dimostrare il soddisfacimento della terza condizione.
Effetti della decisione
La Commissione conclude che la domanda deve essere accolta e che la società deve beneficiare dell’aliquota del 39,6 % applicabile alle società collaboranti non campionate. Per questo motivo, l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 viene modificato mediante l’inserimento di Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. con codice addizionale TARIC 88ES.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato il 23 luglio 2026 ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Accertamento dei presupposti per il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori
La Commissione verifica che il richiedente non avesse esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta iniziale (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020), non fosse collegato a esportatori o produttori cinesi soggetti alle misure e avesse iniziato a esportare nell’Unione solo dopo tale periodo, ossia da maggio 2025. Sulla base dei documenti forniti e delle verifiche effettuate, conclude che tutte e tre le condizioni dell’articolo 2 del regolamento iniziale sono soddisfatte.
Concessione dell’aliquota antidumping del 39,6 %
Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. è assoggettata all’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società cinesi che hanno collaborato non incluse nel campione, pari al 39,6 %, in luogo di un’eventuale aliquota individuale o del dazio nazionale.
Aggiornamento dell’allegato del regolamento iniziale e codice TARIC
Nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/191, nell’elenco delle società che hanno collaborato non incluse nel campione, è aggiunta Zhejiang Yitai Mechanical Technology Co., Ltd. con codice addizionale TARIC 88ES.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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