Regolamento (UE) 2026/1772
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1772 della Commissione, del 23 luglio 2026, relativo all’autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi prodotta con Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma orientale CBS 139997 come additivo per mangimi destinato a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione (titolare dell’autorizzazione: Industrial Técnica Pecuaria, SA)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato contenente alfa-galattosidasi ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da specifici microrganismi, per l’uso nei mangimi destinati a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione. L’autorizzazione è concessa alle condizioni tecniche e d’uso indicate nell’allegato, sulla base del parere favorevole dell’EFSA circa sicurezza ed efficacia. Sono inoltre previste misure di protezione per gli utilizzatori, in ragione del rischio di sensibilizzazione respiratoria e di esposizione per inalazione.
Autorizzazione di un preparato enzimatico di alfa-galattosidasi ed endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi destinato a tacchini da ingrasso e tacchini allevati per la riproduzione.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’impiego, nell’alimentazione animale, del preparato enzimatico identificato nell’allegato, limitatamente ai tacchini da ingrasso e ai tacchini allevati per la riproduzione. L’autorizzazione riguarda l’additivo classificato come "additivi zootecnici" nel gruppo funzionale "promotori della digestione" e vale nell’Unione europea, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri; il periodo di autorizzazione termina il 13 agosto 2036. Restano rilevanti le misure di tutela degli utilizzatori previste nell’allegato.
Autorizzazione di un preparato di alfa-galattosidasi ed endo-1,4-beta-xilanasi come additivo per mangimi destinato a tacchini
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1772 della Commissione autorizza un preparato enzimatico contenente alfa-galattosidasi prodotta con Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740 ed endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma orientale CBS 139997, da impiegare come additivo per mangimi nei tacchini da ingrasso e nei tacchini allevati per la riproduzione. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, condizioni e procedura per gli additivi destinati all’alimentazione animale.
Base giuridica e istruttoria scientifica
La Commissione richiama l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 dello stesso regolamento, corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3. Nella motivazione si dà atto del parere EFSA del 19 novembre 2025, nel quale il preparato è stato ritenuto sicuro per tacchini, consumatori e ambiente ai livelli massimi raccomandati, oltre che efficace ai livelli minimi d’uso indicati.
Valutazione dei rischi e misure per gli utilizzatori
L’EFSA ha concluso che il preparato è considerato un sensibilizzante delle vie respiratorie e che l’esposizione per inalazione è rischiosa. Non sono state invece tratte conclusioni definitive sulla possibile irritazione cutanea e oculare o sulla sensibilizzazione cutanea. Per questo la Commissione richiede misure di protezione adeguate per evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori.
Ambito di applicazione e classificazione dell’additivo
L’autorizzazione riguarda un additivo per mangimi classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "promotori della digestione". L’uso è limitato ai tacchini da ingrasso e ai tacchini allevati per la riproduzione. Il regolamento produce effetti diretti in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE.
Condizioni tecniche di autorizzazione
L’allegato specifica che l’additivo è identificato con il numero 4a33 ed è commercializzato come forma solida. La composizione minima è pari a 50 AXC/g di additivo e 40 GALU/g di additivo. Per la quantificazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi sono previsti metodi colorimetrici basati sulla reazione enzimatica su substrato di arabinoxilano di frumento per l’additivo e le premiscele, e su azo-xilano per i mangimi composti; per l’alfa-galattosidasi è previsto un metodo colorimetrico basato sul substrato para-nitrofenil-alfa-D-galattopiranoside.
Dosaggi indicati nell’allegato
Per i tacchini da ingrasso e per i tacchini allevati per la riproduzione, l’allegato indica:
- livello minimo d’uso raccomandato: 14 GALU e 18 AXC per kg di mangime completo;
- livello massimo raccomandato: 20 GALU e 25 AXC per kg di mangime completo.
Obblighi informativi e tutela degli utilizzatori
L’allegato impone che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Inoltre, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori; ove tali rischi non possano essere eliminati, l’impiego richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
L’autorizzazione scade il 13 agosto 2036. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", come additivo per mangimi alle condizioni specificate nell’allegato stesso.
Base giuridica e valutazione scientifica
La decisione si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, in particolare sull’articolo 9, paragrafo 2. La Commissione richiama la domanda presentata ai sensi dell’articolo 7 e il parere EFSA del 19 novembre 2025, che conclude per la sicurezza per animali, consumatori e ambiente ai livelli massimi indicati, nonché per l’efficacia ai livelli minimi raccomandati.
Condizioni d’impiego e specie destinatarie
L’additivo è autorizzato per i tacchini da ingrasso e per i tacchini allevati per la riproduzione. Nell’allegato sono indicati un tenore minimo di 14 GALU e 18 AXC per kg di mangime completo e un livello massimo raccomandato di 20 GALU e 25 AXC per kg di mangime completo, con umidità del 12%.
Composizione, identificazione e metodi di analisi
L’allegato identifica l’additivo con numero 4a33, titolare Industrial Técnica Pecuaria, SA, e lo descrive come preparato solido contenente endo-1,4-beta-xilanasi (EC 3.2.1.8) prodotta con Trichoderma orientale CBS 139997 e alfa-galattosidasi (EC 3.2.1.22) prodotta con Aspergillus tubingensis ATCC SD 6740, con attività enzimatica minima di 50 AXC/g e 40 GALU/g. Sono previsti metodi colorimetrici specifici per la quantificazione nelle additivi, nelle premiscele e nei mangimi composti.
Misure di protezione per gli utilizzatori
L’allegato impone di indicare nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Durata dell’autorizzazione
L’autorizzazione ha termine il 13 agosto 2036.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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