Sentenza del 19/05/2015 n. 2181 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Accertamento - Contraddittorio preventivo - Processo verbale di constatazione - Necessità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione del diritto di difesa e del contraddittorio preventivo. L’avviso era stato emesso dopo l’invio di un questionario finalizzato alla mera richiesta di documenti, nell’ambito di un accertamento svolto a tavolino, senza che fosse stato redatto e consegnato un processo verbale di constatazione contenente le risultanze dell’istruttoria e i rilievi formulati dall’Amministrazione. Secondo la contestazione, l’omissione aveva impedito al contribuente di conoscere preventivamente le contestazioni e di presentare osservazioni o difese.
La decisione
La sentenza ha ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento, poiché, anche in caso di accertamento a tavolino preceduto da un questionario meramente documentale, l’Amministrazione avrebbe dovuto instaurare il contraddittorio preventivo mediante il rilascio di un processo verbale di constatazione contenente gli esiti dell’attività istruttoria e i relativi rilievi. L’omissione del contraddittorio ha determinato una lesione del diritto di difesa e comporta l’invalidità dell’atto impositivo.
Massime di principio
- Quando l’Amministrazione finanziaria svolge un’attività istruttoria che non si limita alla semplice acquisizione materiale di documenti, ma conduce a contestazioni fiscali, il contribuente deve essere messo in condizione di conoscere preventivamente gli esiti dell’istruttoria e di difendersi.
- Il questionario o la richiesta di documentazione non sostituisce necessariamente il processo verbale di constatazione quando l’attività dell’Ufficio comprende valutazioni, rilievi o contestazioni destinati a fondare l’avviso di accertamento.
- L’emissione dell’avviso senza previa instaurazione del contraddittorio può comportare l’illegittimità dell’atto per violazione del diritto di difesa, soprattutto quando il contribuente dimostri che avrebbe potuto formulare osservazioni rilevanti.
- In situazioni analoghe occorre verificare la natura effettiva dell’attività svolta dall’Amministrazione, il contenuto degli atti istruttori, l’eventuale presenza di un processo verbale di constatazione e la possibilità concreta riconosciuta al contribuente di presentare osservazioni prima dell’accertamento.
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