Sentenza n. 335/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'accertamento dell’obbligo di provvedere sull'istanza a provvedere presentata dalla Associazione WWF Italia a mezzo pec del 11/06/2025 e la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere, ai sensi dell’art. 34 commi 3, 4 e 6 della Legge n. 394/91, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione/notificazione dell’emananda sentenza, alla definizione del procedimento previsto dall'articolo 34 della legge 394 del 1991, relativamente al Parco Nazionale della Costa Teatina istituito con la legge 93 del 2001 (articolo 8, comma 3) ed incluso nel Primo Programma di cui al comma 6 (lettera l-bis) dell'art. 34, nonché all’adozione delle misure di salvaguardia necessarie a garantire la conservazione dello stato dei luoghi; nonché per la nomina di un commissario ad acta affinché provveda sostitutivamente per il caso di ulteriore inadempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di conclusione del procedimento per la delimitazione provvisoria e l’adozione delle misure di salvaguardia del Parco nazionale della Costa Teatina
Esito
Favorevole al ricorrente (associazione ambientalista)
Prevale il privato
La controversia
L’associazione ha dedotto la violazione dell’art. 2 l. 241/1990 e dell’art. 34, commi 3, 4 e 6, l. 394/1991, sostenendo che fosse decorso il termine di conclusione del procedimento e che le amministrazioni fossero rimaste inerti rispetto all’obbligo di definire la prima fase dell’iter istitutivo del Parco nazionale, comprendente la delimitazione provvisoria, l’adozione delle misure di salvaguardia e la costituzione del soggetto di gestione provvisoria. Nel corso del giudizio è emerso che il precedente commissario ad acta aveva presentato una proposta nel 2015, poi superata dal riavvio del procedimento da parte del Ministero e dall’incarico conferito all’ISPRA per una nuova proposta tecnica di perimetrazione e zonizzazione. L’ISPRA ha trasmesso la proposta nel 2022, relativa a 19 Comuni e a un’area di 11.591 ettari. Il Ministero ha sollecitato più volte la Regione a formulare le proprie valutazioni tecniche, senza ottenere un riscontro conclusivo. La Regione ha invece prospettato una diversa perimetrazione, limitata a 8 Comuni, e ha avviato interlocuzioni con i soli Comuni da essa individuati. La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna alla conclusione del procedimento e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo all’abrogazione della disciplina sul commissario ad acta è stata ritenuta irrilevante.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei sensi precisati in motivazione, accertando l’obbligo del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concludere la prima fase del procedimento istitutivo del Parco, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 3, l. 93/2001 e dell’art. 34, comma 3, l. 394/1991. Il Ministero dovrà, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, procedere alla delimitazione provvisoria del Parco, adottare le misure di salvaguardia necessarie alla conservazione dello stato dei luoghi e costituire il soggetto di gestione provvisoria. Il giudice ha chiarito che tale fase è guidata dal Ministero, al quale spetta in via esclusiva la determinazione tecnico-amministrativa, mentre Regioni ed enti locali devono essere sentiti e possono fornire contributi partecipativi, senza disporre di un potere di veto né di una competenza autonoma a ridefinire il perimetro sulla base di valutazioni politico-discrezionali. Gli enti locali interessati devono essere individuati, allo stato, sulla base della proposta tecnica ISPRA del 2022, relativa a 19 Comuni. Il Ministero dovrà trasmettere loro la proposta di delimitazione provvisoria e delle misure di salvaguardia, acquisendone e valutandone le osservazioni con il supporto dell’ISPRA. È stato riconosciuto anche il dovere di leale collaborazione della Regione e dei Comuni interessati. In caso di ulteriore inerzia entro il termine assegnato, il commissario ad acta potrà essere nominato su istanza della parte interessata. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 34, comma 3, l. 394/1991
il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali ... e, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, adotta le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi
Attribuisce al Ministero la guida e la competenza esclusiva nella prima fase di delimitazione provvisoria e di adozione delle misure di salvaguardia, imponendo il coinvolgimento partecipativo di Regioni ed enti locali senza attribuire loro un potere di veto.
art. 8, comma 3, l. 93/2001
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco nazionale "Costa teatina". Il Ministro dell'ambiente procede ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta giorni
Costituisce la base normativa specifica dell’obbligo di attivare e definire il procedimento previsto dall’art. 34, comma 3, l. 394/1991 per il Parco.
art. 1, commi 692, 693 e 694, l. 199/2025
Le modifiche sopravvenute hanno cambiato la denominazione del Parco, introdotto il coinvolgimento dei Comuni nella fase definitiva e abrogato la disciplina speciale sul commissario ad acta, senza incidere sull’obbligo di concludere la prima fase oggetto del giudizio.
art. 2, comma 3-bis, d.l. 225/2010, convertito dalla l. 10/2011
La disposizione aveva previsto la nomina di un commissario ad acta per l’attuazione dell’istituzione del Parco; la sua abrogazione è stata ritenuta irrilevante perché l’attività commissariale precedente era stata superata dal riavvio del procedimento ministeriale.
Massime di principio
- Nel procedimento di istituzione di un parco nazionale, la fase preliminare di delimitazione provvisoria, adozione delle misure di salvaguardia e predisposizione della gestione provvisoria spetta al Ministero competente, che deve concluderla mediante un provvedimento espresso quando siano decorsi i termini normativamente previsti.
- Nella fase provvisoria prevista dall’art. 34, comma 3, l. 394/1991, la perimetrazione deve fondarsi sugli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili; le Regioni e gli enti locali interessati devono essere sentiti, ma il loro coinvolgimento ha natura partecipativa e non attribuisce un potere di veto o una competenza autonoma a sostituire la proposta tecnica ministeriale.
- Il principio di leale collaborazione impone a Stato, Regioni ed enti locali di cooperare in modo effettivo e tempestivo alla conclusione del procedimento di tutela ambientale; condotte meramente soprassessorie o dilatorie non possono paralizzare indefinitamente l’esercizio della competenza statale.
- L’individuazione degli enti locali da coinvolgere nella fase provvisoria deve essere effettuata sulla base dell’area risultante dalla proposta tecnico-scientifica in corso di esame, e non sulla base di una successiva delimitazione unilateralmente elaborata dalla Regione per ragioni politico-amministrative o di sviluppo territoriale.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione competente di concludere il procedimento entro un termine perentorio, indicando le attività essenziali da svolgere e prevedendo, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta su istanza di parte.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1356/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1357/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1358/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1359/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1360/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 22 giu 2026Sentenza n. 1361/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →