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Legge

L.R. Lombardia 31/2015

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

Normativa regionaleL.R. Lombardia 31/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge lombarda disciplina progettazione, gestione, censimento e adeguamento degli impianti di illuminazione esterna per ridurre consumi energetici e inquinamento luminoso. Introduce il DAIE comunale, il SIT regionale, zone di particolare tutela e sanzioni. Molte misure transitorie valgono fino al regolamento regionale, da adottare entro 6 mesi. Abroga la precedente l.r. 17/2000 e norme collegate.

Efficientamento dell’illuminazione esterna e riduzione dell’inquinamento luminoso in Lombardia

Efficientamento dell’illuminazione esterna e riduzione dell’inquinamento luminoso in Lombardia

La legge regionale Lombardia n. 31/2015 definisce un quadro organico per migliorare l’efficienza energetica degli impianti di illuminazione esterna e ridurre l’inquinamento luminoso sul territorio regionale. La disciplina riguarda soprattutto gli impianti di pubblica illuminazione esterna e si coordina con la normativa europea e statale in materia di efficienza energetica e tutela ambientale.

Finalità e principi generali

La legge mira a:

  • efficientare gli impianti di illuminazione esterna mediante sorgenti a minor consumo e migliori prestazioni illuminotecniche;
  • ridurre i consumi attraverso il contenimento dell’illuminazione artificiale;
  • tutelare le zone di particolare protezione dall’inquinamento luminoso;
  • salvaguardare salute umana, biodiversità ed equilibri ecologici.

Le finalità sono perseguite anche mediante una migliore progettazione degli impianti, l’ottimizzazione di consumi, costi di esercizio e manutenzione, nonché la prevenzione del degrado della qualità dell’illuminazione nel tempo. La legge promuove inoltre servizi pubblici di illuminazione innovativi e integrati, anche tramite materiali e tecnologie complementari.

Ambito di applicazione e requisiti tecnici essenziali

La disciplina si applica a tutti gli impianti e apparecchi di illuminazione esterna, con esclusione di:

  • apparecchi internalizzati;
  • impianti di modesta entità;
  • impianti temporanei;
  • luminarie natalizie;
  • sistemi di segnalazione e regolazione del traffico;
  • sistemi di segnalazione per navigazione lacustre, aerea e idroviaria;
  • sistemi per la sicurezza di strutture militari, ordine pubblico e giustizia;
  • dispositivi luminosi di emergenza e di protezione civile.

Per i nuovi impianti da realizzare nel territorio regionale, dalla data di entrata in vigore della legge, valgono gli standard tecnici e progettuali previsti dalla legge e dal successivo regolamento attuativo.

Gli apparecchi di illuminazione esterna devono garantire:

  • assenza di dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell’orizzonte;
  • requisiti di prestazione energetica;
  • requisiti di sicurezza fotobiologica;
  • non alterazione del ritmo circadiano;
  • tutela della biodiversità e degli equilibri biologici.

Gli impianti devono inoltre:

  • rispettare specifici requisiti di efficienza costi-benefici;
  • essere dotati di dispositivi per ridurre il flusso luminoso rispetto al pieno regime, compatibilmente con la sicurezza;
  • evitare sovradimensionamenti delle superfici illuminate rispetto alla luminanza minima richiesta.

Gli impianti di pubblica illuminazione esterna realizzati in attuazione della legge devono essere di proprietà pubblica. È inoltre vietato l’uso di fasci di luce roteanti. Gli apparecchi non devono creare disturbo a utenti della strada, abitazioni o proprietà private e non devono illuminare siti naturali o artificiali in contrasto con la tutela di specie e habitat, salvo deroghe previste dalla normativa applicabile.

Competenze della Regione e regolamento attuativo

La Regione svolge funzioni di coordinamento e indirizzo per ridurre consumi energetici e inquinamento luminoso.

La Giunta regionale deve emanare un regolamento tecnico attuativo che disciplini, tra l’altro:

  • prestazioni energetiche minime;
  • dispersione del flusso luminoso;
  • sovradimensionamento degli impianti;
  • uso degli impianti per attività sportive, monumenti, insegne e altri ambiti specifici;
  • criteri per il DAIE;
  • modalità di vigilanza e controllo dei comuni;
  • pubblicità dei dati del sistema informativo regionale.

La legge prevede anche il ricorso ad enti del sistema regionale per supporto tecnico, informativo e di georeferenziazione, senza nuovi oneri per il bilancio regionale. La Giunta promuove inoltre la gestione associata del servizio di pubblica illuminazione tra comuni e iniziative di informazione e sensibilizzazione.

Sistema informativo territoriale regionale e obblighi di comunicazione

La Regione implementa il Sistema informativo territoriale regionale (SIT) con i dati relativi agli impianti di pubblica illuminazione esterna.

I comuni devono fornire e aggiornare i dati necessari; l’aggiornamento avviene con cadenza biennale entro il 30 aprile. Se un comune non trasmette i dati entro 18 mesi dalla pubblicazione del decreto tecnico regionale, è escluso dai benefici economici regionali di settore fino all’adempimento.

I dati sono resi disponibili in modalità open data, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Anche i gestori degli impianti devono trasmettere ai comuni i dati utili al SIT e al DAIE entro un anno dalla pubblicazione del decreto tecnico, con successivi aggiornamenti biennali entro il 31 marzo.

Documento di analisi dell’illuminazione esterna (DAIE)

Il DAIE è lo strumento comunale centrale per censire gli impianti, individuare criticità e pianificare gli interventi di riqualificazione.

Deve contenere, in sintesi:

  • censimento della rete di illuminazione pubblica, dei flussi di traffico, degli indici di declassamento e dello stato di fatto degli impianti;
  • verifica della rispondenza ai requisiti normativi e delle criticità, con particolare attenzione alla sicurezza;
  • individuazione delle zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso;
  • indicazione delle opportunità di miglioramento energetico e riduzione dell’inquinamento luminoso;
  • programmazione per la progressiva acquisizione della proprietà pubblica degli impianti esistenti;
  • valutazione di linee di alimentazione dedicate;
  • pianificazione degli interventi per servizi integrati tramite tecnologie complementari;
  • ipotesi di gestione associata del servizio.

Il DAIE deve essere approvato entro due anni dall’entrata in vigore del regolamento attuativo; per i comuni già dotati di piano dell’illuminazione ai sensi della previgente normativa, il termine è di cinque anni dalla pubblicazione del regolamento nel BURL. Il documento va aggiornato in caso di variazioni significative degli impianti, nuove tecnologie o evoluzione delle conoscenze scientifiche sugli effetti dell’inquinamento luminoso.

Solo i comuni dotati di DAIE o del precedente piano dell’illuminazione ancora efficace possono accedere ai benefici economici regionali di settore.

Funzioni dei comuni: pianificazione, proprietà pubblica, vigilanza e sanzioni

I comuni approvano il DAIE e, in coerenza con esso, devono:

  • definire misure per migliorare le prestazioni energetiche degli impianti pubblici;
  • perseguire la proprietà pubblica degli impianti esistenti, quantificando risorse e modalità di reperimento;
  • stabilire criteri per le concessioni di nuovi impianti, assicurando comunque la proprietà pubblica;
  • promuovere l’uso di impianti di pubblica illuminazione per servizi integrati;
  • favorire la gestione associata del servizio, ove non già prescritta.

Ai comuni spettano vigilanza e controllo sull’applicazione della legge e del regolamento. In caso di inadempienza, possono ordinare l’adeguamento degli impianti, fissando un termine; fino all’adeguamento gli impianti devono restare spenti oppure, se ciò compromette la sicurezza, funzionare con il minimo flusso luminoso possibile.

I comuni accertano le violazioni e irrogano le sanzioni previste dalla legge.

Zone di particolare tutela dall’inquinamento luminoso

I gestori di osservatori astronomici con funzioni di ricerca e divulgazione possono chiedere il riconoscimento regionale di zone di particolare tutela.

La domanda deve indicare:

  • motivazioni delle salvaguardie richieste;
  • cartografia dell’area;
  • comuni interessati.

L’area può avere un raggio massimo di 25 chilometri dall’osservatorio e il riconoscimento è disposto con decreto del direttore regionale competente. Le zone sono rappresentate sul geoportale regionale.

Sono inoltre qualificate come zone di particolare tutela:

  • i parchi nazionali;
  • i siti della Rete Natura 2000;
  • le aree a parco naturale inserite nelle aree regionali protette.

Per i comuni ricadenti in tali zone, il gestore dell’area tutelata deve essere sentito sul DAIE prima dell’approvazione, con parere entro 60 giorni; eventuali scostamenti vanno motivati. Tali comuni possono anche svolgere la vigilanza con il supporto dei gestori, previo accordo.

Regime sanzionatorio

Le sanzioni sono irrogate dai comuni in base alla gravità della violazione:

  • da 1.000 a 5.000 euro per mancata o incompleta trasmissione dei dati al SIT da parte dei gestori;
  • da 2.000 a 6.000 euro per mancata, parziale o tardiva esecuzione degli interventi di adeguamento; l’importo è raddoppiato nelle zone di particolare tutela;
  • da 2.000 a 6.000 euro per violazione del regolamento tecnico da parte di progettisti, installatori o gestori; anche qui la sanzione è raddoppiata nelle zone di particolare tutela.

Le sanzioni sono riscosse e introitate dai comuni.

Disposizioni transitorie

I piani dell’illuminazione già approvati ai sensi della previgente normativa conservano efficacia fino all’approvazione del DAIE e comunque non oltre cinque anni dalla pubblicazione del regolamento attuativo nel BURL.

Fino all’entrata in vigore del regolamento continuano ad applicarsi alcune disposizioni della precedente l.r. 17/2000, e i bandi regionali che prevedono benefici economici stabiliscono gli elementi del DAIE da specificare per accedere ai contributi.

Le fasce di rispetto per gli osservatori astronomici già identificate in passato sono assimilate alle zone di particolare tutela fino all’adozione dei decreti previsti dalla nuova disciplina e comunque per non oltre due anni dalla pubblicazione del regolamento.

Abrogazioni e salvaguardia degli effetti

Con l’entrata in vigore della nuova disciplina sono abrogate la l.r. 17/2000, la l.r. 38/2004 e specifiche disposizioni di altre leggi regionali collegate, salvo quanto previsto dalle norme transitorie.

Restano validi i risultati, gli effetti e gli atti adottati sulla base delle disposizioni abrogate; tali norme continuano inoltre ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso fino alla loro conclusione.

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