L.R. Lombardia 33/2015
Disposizioni in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, in Lombardia, deposito dei progetti, autorizzazioni, controlli e collaudi per opere e costruzioni in zone sismiche, trasferendo ai comuni gran parte delle funzioni regionali. Prevede casi di competenza regionale, regole per le nuove classificazioni sismiche e contributi ai comuni, con applicazione della disciplina statale per specifici interventi e con abrogazione della previgente l.r. 46/1985 dopo la deliberazione attuativa regionale.
Vigilanza e procedure per opere e costruzioni in zone sismiche in Lombardia
Vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche
La legge disciplina, nel territorio della Lombardia, le funzioni amministrative e tecniche relative alle opere e costruzioni in zona sismica, nel rispetto del d.P.R. 380/2001 e delle norme tecniche per le costruzioni. Regola il deposito dei progetti, l’autorizzazione sismica, i controlli, i collaudi, la gestione delle nuove classificazioni sismiche e il coordinamento tra Regione e comuni.
Trasferimento delle funzioni ai comuni e ruolo della Regione
Le funzioni regionali previste dal d.P.R. 380/2001 in materia sismica sono trasferite ai comuni, singoli o associati. Quando le opere ricadono nel territorio di più comuni e non vi sia esercizio in forma associata, le funzioni restano in capo alla Regione. Se invece esiste una forma associativa dotata di personalità giuridica, o secondo quanto stabilito dalla convenzione, è quest’ultima a esercitarle.
La Regione può inoltre assegnare contributi ai comuni, singoli o associati, o alle loro organizzazioni rappresentative, per sostenere l’esercizio delle funzioni trasferite. La Giunta regionale definisce criteri e modalità di assegnazione in relazione alle esigenze organizzative e di supporto specialistico delle strutture tecniche comunali.
Indirizzo, coordinamento e supporto tecnico
La Giunta regionale definisce le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni comunali in materia sismica e può avvalersi, senza oneri per il bilancio regionale, della collaborazione di ordini professionali, università e CNR.
La Regione promuove inoltre l’interoperabilità tra i sistemi informativi, per gestire in via informatica le pratiche sismiche in raccordo con la rete degli sportelli unici e con le strutture comunali competenti in materia sismica e urbanistica.
La Giunta individua anche la struttura tecnica regionale competente, cui spettano coordinamento e supporto ai comuni, e definisce il fabbisogno di personale nel rispetto della disciplina sull’organizzazione e sui rapporti di lavoro.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai lavori di cui all’art. 93, comma 1, del d.P.R. 380/2001 relativi a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche. Sono comprese anche le varianti in corso d’opera che incidano sulla struttura in modo da rendere l’opera, in tutto o in parte, strutturalmente diversa dall’originale o da modificarne il comportamento sismico complessivo.
Restano ferme le competenze statali per i lavori relativi a opere pubbliche la cui programmazione, progettazione, esecuzione o manutenzione siano di competenza statale.
Per gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili distrutti o danneggiati da eventi sismici, ubicati nel territorio regionale e ammessi ai contributi delle ordinanze emanate a seguito dell’evento, si applica la relativa disciplina statale quando ricorrano i presupposti della legge n. 225/1992 e sia stato dichiarato lo stato di emergenza con esercizio dei poteri di ordinanza. La stessa regola vale anche per gli immobili interessati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo la disciplina speciale statale.
Deposito del progetto
Prima dell’inizio dei lavori, chi intende realizzare interventi rientranti nell’ambito di applicazione deve depositare presso lo sportello unico comunale la documentazione progettuale in formato elettronico, tramite i sistemi informativi interoperabili in uso presso le amministrazioni comunali.
Il progetto deve essere accompagnato da dichiarazione del progettista che asseveri:
- il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni;
- la congruità tra progetto esecutivo strutturale e progetto architettonico;
- il rispetto di eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Il contenuto minimo della documentazione e dell’istanza è demandato alla deliberazione regionale prevista dalla legge.
Nelle località sismiche, salvo quelle a bassa sismicità, lo sportello unico trasmette entro cinque giorni la domanda e gli allegati agli uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione sismica. Nelle località a bassa sismicità, se non è prevista l’autorizzazione, i comuni o le loro forme associative verificano soltanto la correttezza del deposito e la completezza della documentazione.
Il deposito vale anche come denuncia dei lavori ai sensi dell’art. 65 del d.P.R. 380/2001, se sottoscritto anche dal costruttore e se la documentazione possiede contenuti e requisiti richiesti da tale norma.
Attestazione di deposito e obblighi dei soggetti coinvolti
All’atto del deposito lo sportello unico rilascia l’attestazione dell’avvenuto deposito.
Il direttore dei lavori deve annotare nel giornale di cantiere tutte le verifiche eseguite ai fini antisismici durante l’esecuzione delle opere, con riferimento alla staticità delle strutture. Direttore dei lavori, collaudatore strutturale in corso d’opera e impresa esecutrice devono ciascuno, per quanto di competenza, verificare la conformità del progetto alla normativa vigente e garantire che l’esecuzione sia conforme alle previsioni progettuali.
Autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori
Nelle località sismiche, esclusa la bassa sismicità, non è consentito iniziare i lavori senza preventiva autorizzazione sismica del competente ufficio, fermo restando il titolo edilizio.
Per le sopraelevazioni, l’autorizzazione sismica sostituisce la certificazione prevista dall’art. 90, comma 2, del d.P.R. 380/2001; se non è richiesta l’autorizzazione, continua a trovare applicazione la disciplina statale sulle sopraelevazioni.
L’autorizzazione o il diniego devono essere adottati entro sessanta giorni dalla domanda, salvi i tempi necessari per acquisire il parere tecnico regionale nei casi previsti. La Giunta regionale definisce i criteri per il rilascio delle autorizzazioni.
Per interventi di nuova costruzione e di adeguamento o miglioramento sismico su opere ed edifici strategici o rilevanti, i comuni o le loro forme associative possono richiedere un parere tecnico alla Regione, da rilasciarsi entro trenta giorni, nei casi e con le modalità stabiliti dalla deliberazione regionale.
Avverso il provvedimento o il mancato rilascio nei termini è ammesso ricorso al comune; per opere in territorio di più comuni, il ricorso spetta al Presidente della Regione secondo il d.P.R. 380/2001.
Collaudo statico
I lavori soggetti alla legge devono essere sottoposti a collaudo statico, a prescindere dal sistema costruttivo e dal materiale impiegato. Il certificato di collaudo sostituisce l’attestato di rispondenza dell’opera previsto dal d.P.R. 380/2001.
Il collaudo deve essere eseguito da un professionista abilitato, non coinvolto nella progettazione, direzione o esecuzione dell’opera e non collegato, direttamente o indirettamente, al costruttore.
Controlli e vigilanza
Ferme restando le funzioni di vigilanza del d.P.R. 380/2001, il comune e la Regione effettuano controlli sulle opere e costruzioni di rispettiva competenza, anche a campione. La Regione può comunque controllare gli interventi autorizzati dai comuni.
La Giunta regionale disciplina termini e modalità dei controlli con la deliberazione attuativa della legge.
Repressione delle violazioni
I processi verbali redatti ai sensi del d.P.R. 380/2001 sono trasmessi al comune per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori e repressivi previsti dal testo unico edilizia. Se le opere ricadono nel territorio di più comuni e non vi è esercizio associato delle funzioni, i verbali sono trasmessi alla Regione.
Nuova classificazione sismica e opere in corso
La classificazione delle zone sismiche è adottata con deliberazione della Giunta regionale ed entra in vigore dopo centoventi giorni dalla pubblicazione sul BURL. La deliberazione è contestualmente trasmessa ai comuni interessati per la pubblicazione all’albo per almeno quindici giorni consecutivi, e della pubblicazione è dato avviso sul sito istituzionale regionale.
Chi abbia iniziato ma non ancora ultimato una costruzione in una zona sismica di nuova classificazione deve denunciarla entro quindici giorni dall’entrata in vigore del provvedimento di classificazione allo sportello unico edilizia.
I comuni esercitano le competenze relative alle costruzioni in corso in zona di nuova classificazione; per opere in territorio di più comuni, se non vi è gestione associata, le competenze spettano alla Regione.
L’accertamento dell’idoneità statica delle costruzioni in corso alla data di entrata in vigore della nuova classificazione può essere effettuato sulla base della dichiarazione del progettista depositata presso l’ente competente, attestante la capacità della struttura di resistere alle accelerazioni sismiche desunte dal reticolo dei parametri sismici del decreto ministeriale 14 gennaio 2008. La dichiarazione deve essere richiamata nel certificato di collaudo statico.
La Giunta regionale adotta linee guida per uniformare tali accertamenti. Nelle more dell’entrata in vigore della nuova classificazione, nei comuni riclassificati devono essere progettate secondo le norme tecniche della nuova zona sia le costruzioni soggette all’art. 104 del d.P.R. 380/2001 con progetto strutturale depositato dopo la pubblicazione del provvedimento, sia le opere pubbliche per le quali non sia stata approvata la progettazione esecutiva prima della pubblicazione.
Ai fini della disciplina transitoria, si considerano iniziate le costruzioni per le quali sia già stata acquisita l’attestazione di avvenuto deposito o, nei casi previsti, l’autorizzazione sismica; sono considerate ultimate quelle per le quali sia già stata depositata la comunicazione di completamento delle opere strutturali secondo le modalità stabilite dalla Giunta.
Disposizioni transitorie, attuative e fonti applicabili
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare la deliberazione attuativa che definisce:
- le modalità di esercizio in forma associata delle funzioni comunali;
- le linee di indirizzo e coordinamento;
- le modalità delle iniziative di interoperabilità dei sistemi informativi;
- i criteri per individuare le varianti rilevanti;
- il contenuto minimo della documentazione e dell’istanza;
- i criteri per il rilascio delle autorizzazioni;
- i casi e le modalità di richiesta del parere tecnico regionale;
- termini e modalità dei controlli;
- le linee guida per l’accertamento dell’idoneità statica e i casi/modalità relativi alla comunicazione di completamento delle opere strutturali.
La legge fa salvi la disciplina e il termine di entrata in vigore della nuova classificazione sismica già stabiliti dalla Giunta prima dell’entrata in vigore della legge. Per quanto non previsto, si applicano il d.P.R. 380/2001 e il decreto ministeriale 14 gennaio 2008.
Regime finanziario
La legge prevede copertura per:
- i contributi ai comuni per l’esercizio delle funzioni trasferite;
- lo sviluppo e la gestione del sistema informativo integrato per le pratiche sismiche;
- il personale necessario allo svolgimento delle funzioni regionali residue;
- le spese derivanti dall’eventuale commissione/attività istruttoria prevista dalla disciplina originaria.
Le coperture sono imputate alle missioni e programmi di bilancio indicati dalla norma, con stanziamenti specificati per gli esercizi 2015 e successivi, e per alcuni oneri per gli esercizi 2017-2019.
Abrogazioni e disciplina dei procedimenti pendenti
Con l’entrata in efficacia della deliberazione regionale attuativa prevista dalla legge è abrogata la l.r. 24 maggio 1985, n. 46, che tuttavia continua ad applicarsi ai procedimenti in corso fino alla loro conclusione, salvo le disposizioni in materia di controlli e nuova classificazione sismica previste dalla nuova legge.
Sono considerati procedimenti in corso quelli per i quali, prima della data di efficacia della deliberazione attuativa, sia stato depositato il progetto esecutivo delle strutture a norma di legge.
Sono inoltre abrogati i commi 111-113 dell’art. 3 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1.
Valutazione di attualità
La disciplina è ancora attuale quanto al modello amministrativo e procedurale in materia sismica, ma alcune previsioni finanziarie e disposizioni collegate a esercizi precedenti hanno valore ormai storico. Restano invece operativi i meccanismi di deposito, autorizzazione, controllo e riparto di competenze, nei limiti delle successive modifiche legislative e della disciplina statale richiamata.
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