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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Genova, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento -OMISSIS- del Responsabile dell’Ufficio Demanio del Comune di Ameglia avente ad oggetto “Diniego all’accoglimento della richiesta di rilascio autorizzazione ex art. 45 bis codice della navigazione”; - nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito.

Giustizia amministrativa202501444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione ex art. 45-bis del codice della navigazione per la gestione da parte di un terzo di un ristorante nell’area demaniale concessa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente concedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il concessionario ha impugnato il diniego comunale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché la sospensione degli atti connessi. Il diniego riguardava l’istanza presentata dopo un sopralluogo della Guardia di Finanza, con la quale il concessionario intendeva regolarizzare la presenza, già protrattasi per quasi due anni, di un ristorante gestito da un soggetto terzo privo dell’autorizzazione prevista dall’art. 45-bis del codice della navigazione. Dal testo emerge inoltre che il gestore aveva presentato una SCIA commerciale e che il ricorrente prospettava un affidamento derivante da tale adempimento. Il Comune ha eccepito anche la possibile scadenza della concessione per l’inefficacia delle proroghe generalizzate, ma il TAR ha ritenuto tale profilo non decisivo ai fini cautelari.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo legittimo, allo stato degli atti, il diniego impugnato. Il giudice ha affermato che l’autorizzazione ex art. 45-bis del codice della navigazione deve essere previamente richiesta e rilasciata rispetto all’inizio dell’attività del terzo; non può quindi essere richiesta a posteriori, né utilizzata per sanare una gestione già esercitata senza autorizzazione. Ha inoltre escluso che la SCIA commerciale presentata dal gestore potesse fondare un affidamento del concessionario circa l’adempimento dei propri obblighi, poiché la SCIA riguarda l’attività commerciale del gestore, mentre l’autorizzazione ex art. 45-bis concerne direttamente il concessionario e consente all’amministrazione di verificare l’affidabilità del terzo, l’assenza di preclusioni antimafia e la compatibilità dell’attività con gli interessi pubblici connessi alla gestione del demanio marittimo. Il TAR ha ritenuto assorbente tale motivazione, senza dover decidere sulla questione relativa alla scadenza della concessione. Nessuna specifica statuizione sulle spese è riportata nel testo.

Norme richiamate

  • art. 45-bis codice della navigazione

    L’autorizzazione per l’affidamento a terzi di attività nell’ambito della concessione demaniale marittima deve essere richiesta e rilasciata prima dell’inizio dell’attività del terzo e non può essere chiesta successivamente con finalità sananti.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base processuale per la trattazione della domanda cautelare incidentale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • L’autorizzazione prevista dall’art. 45-bis del codice della navigazione deve essere previamente richiesta e rilasciata prima dell’inizio dell’attività affidata al terzo nell’area demaniale; la richiesta successiva all’avvio dell’attività non può essere utilizzata per regolarizzare o sanare retroattivamente l’affidamento già realizzato senza autorizzazione.
  • La presentazione di una SCIA commerciale da parte del gestore di un pubblico esercizio non sostituisce né rende superflua l’autorizzazione ex art. 45-bis del codice della navigazione, che grava sul concessionario e ha oggetto e finalità differenti.
  • L’autorizzazione ex art. 45-bis costituisce la sede necessaria per il controllo pubblico sull’affidabilità del soggetto terzo, sull’assenza di preclusioni antimafia e sulla compatibilità dell’attività con gli interessi pubblici connessi alla gestione del demanio marittimo; tali verifiche non possono essere surrogati da un atto unilaterale del privato quale la SCIA commerciale.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoPrincipio di legalità e tipicità

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