L.R. Toscana 49/2016
Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie. Modifiche alla l.r. 82/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana finanzia con 200.000 euro per il 2016 contributi a favore di persone fisiche residenti in Toscana titolari di obbligazioni subordinate danneggiate dalle crisi bancarie richiamate dalla norma. I contributi, erogati tramite associazioni dei consumatori, rimborsano le spese per avviare azioni risarcitorie o di tutela legale. La disciplina attuativa doveva essere adottata entro 30 giorni.
Contributi per l’assistenza legale agli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie
Assistenza per gli obbligazionisti toscani danneggiati dalle crisi bancarie
La legge regionale della Toscana interviene per sostenere, con contributi pubblici, l’assistenza legale delle persone fisiche residenti in Toscana che abbiano subito danni a seguito delle crisi bancarie richiamate dalla norma. La misura ha natura finanziaria e opera entro il perimetro territoriale regionale.
Destinatari e ambito di applicazione
L’intervento è riservato alle persone fisiche residenti in Toscana che:
- abbiano contratto obbligazioni subordinate;
- siano state danneggiate dalle situazioni di crisi degli istituti bancari interessati dal riordino richiamato dalla norma;
- abbiano sostenuto spese per avviare azioni risarcitorie o di tutela legale, in qualsiasi forma.
La norma richiama le crisi bancarie oggetto del d.l. 183/2015, decaduto per mancata conversione, e successivamente dell’art. 1, commi 842-861, della l. 208/2015, che ha fatto salvi gli effetti del citato decreto.
Contributi e finalità del sostegno
La Giunta regionale è autorizzata a destinare 200.000 euro per contributi finalizzati a rimborsare, almeno in parte, le spese sostenute per:
- l’avvio di azioni risarcitorie;
- l’avvio di azioni di tutela legale;
- l’assistenza prestata tramite associazioni dei consumatori e degli utenti.
Il sostegno non è erogato direttamente ai singoli interessati in via procedimentale, ma attraverso le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco regionale previsto dalla normativa toscana in materia di tutela dei consumatori.
Modalità attuative e ruolo della Giunta
Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare una deliberazione che disciplini le modalità di erogazione dei contributi. La deliberazione deve definire in particolare il funzionamento del rimborso tramite le associazioni dei consumatori e gli aspetti operativi dell’accesso al beneficio.
Copertura finanziaria e applicabilità temporale
L’onere complessivo è quantificato in 200.000 euro per l’anno 2016 ed è coperto con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2018, annualità 2016, sulla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti".
Si tratta di una misura legata a specifiche vicende bancarie e a una specifica annualità di spesa; non emerge una disciplina strutturale o permanente. Inoltre, il richiamo alle crisi e agli eventi bancari indica un ambito temporalmente circoscritto e ormai esaurito nei fatti.
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