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Legge

L.R. Toscana 47/2016

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Modifiche alla l.r. 30/2005 e alla l.r. 67/2003

Normativa regionaleL.R. Toscana 47/2016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Toscana n. 47/2016 aggiorna la l.r. 30/2005 sugli espropri: ridefinisce autorità espropriante e deleghe regionali, rafforza uffici ed elenchi, introduce un nulla osta regionale per alcuni decreti di esproprio, integra la commissione provinciale espropri e detta regole transitorie. Modifica anche la l.r. 67/2003 sul regime indennitario per le casse di espansione, ma tale intervento è poi abrogato nel 2020.

Modifiche alla disciplina toscana sugli espropri per pubblica utilità e alla protezione civile

Modifiche alla disciplina toscana degli espropri per pubblica utilità

La legge regionale Toscana 1 agosto 2016, n. 47 interviene principalmente sulla l.r. 30/2005 in materia di espropriazione per pubblica utilità. Ridefinisce competenze, deleghe, adempimenti organizzativi e regole transitorie, con effetti limitati al territorio della Toscana.

Competenza ed autorità espropriante

La disciplina individua come competente all’emanazione degli atti della procedura espropriativa l’autorità responsabile della realizzazione dell’opera pubblica o di pubblica utilità, salvo i casi di delega. Sono autorità espropriante:

  • la Regione, le province, la Città metropolitana di Firenze e i comuni;
  • ogni altro ente titolare del potere di espropriare secondo la normativa vigente;
  • i consorzi di bonifica, per le opere da essi realizzate;
  • l’autorità idrica toscana, per le opere e gli interventi previsti nel piano di ambito.

Per le espropriazioni finalizzate a opere private, l’autorità espropriante è individuata nel comune interessato, nella provincia o nella Città metropolitana di Firenze quando l’opera interessa più comuni, oppure nella Regione.

Delega delle funzioni espropriative della Regione

Le funzioni espropriative relative a opere pubbliche di competenza regionale possono essere delegate:

  • al comune nel cui territorio l’opera si realizza;
  • alla provincia o alla Città metropolitana di Firenze se l’opera interessa il territorio di più comuni;
  • ai consorzi di bonifica.

La delega è conferita dalla Giunta regionale, con deliberazione e previo assenso del soggetto delegato, sia per singoli interventi sia per una pluralità di interventi già prevista nella programmazione o nei relativi atti attuativi.

Ufficio per le espropriazioni e tenuta degli elenchi

La Regione è espressamente ricompresa tra i soggetti tenuti a istituire l’ufficio per le espropriazioni. La legge consente inoltre alla Regione di adempiere a tale obbligo anche mediante uffici per le espropriazioni costituiti presso strutture di massima dimensione.

Viene inoltre attribuito all’ufficio regionale per le espropriazioni il compito di tenere e aggiornare gli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l’espropriazione, distinti in base agli enti che li hanno adottati. L’ufficio riceve anche le comunicazioni relative ai procedimenti espropriativi previsti dal d.p.r. 327/2001. Le modalità operative sono demandate a deliberazione della Giunta regionale, che individua anche l’ufficio regionale competente quando l’adempimento è svolto tramite strutture di massima dimensione.

Procedura urgente e opere strategiche

La disciplina sull’indennità provvisoria urgente e sull’occupazione d’urgenza preordinata all’esproprio viene estesa anche alle opere di interesse strategico regionale disciplinate dalla l.r. 35/2011, oltre che alle opere di infrastrutture a rete.

Decreto di esproprio adottato da autorità diversa dalla Regione

Quando l’autorità espropriante è diversa dalla Regione, il decreto di esproprio o l’atto di cessione volontaria possono essere adottati solo previa acquisizione di un nulla osta regionale sulla coerenza con le finalità del progetto, rilasciato dalla struttura regionale competente in relazione alla natura dell’opera.

A tal fine l’autorità espropriante trasmette alla struttura regionale gli atti da approvare, insieme al tipo di frazionamento e al piano particellare. Dopo l’adozione, provvede agli adempimenti successivi e invia senza indugio alla Regione le note di trascrizione e voltura.

Commissione provinciale espropri

La commissione provinciale espropri viene integrata con due ulteriori componenti regionali:

  • un dirigente esperto in relazione alla natura dell’opera e alla sua localizzazione;
  • un funzionario esperto in materia urbanistica ed edilizia.

Entrambi sono dipendenti della Regione e sono designati dalla stessa.

Regime transitorio e adeguamento delle commissioni

Le modifiche introdotte dalla l.r. 47/2016 non si applicano ai procedimenti espropriativi già avviati con le comunicazioni di cui all’articolo 16 del d.p.r. 327/2001, salvo diversa previsione contenuta negli atti richiamati dalla norma transitoria.

Le commissioni espropri devono essere integrate con i nuovi componenti entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge. Decorso tale termine, le commissioni non integrate vedono sospesa la propria attività. I componenti aggiunti cessano comunque alla scadenza della commissione.

Abrogazioni

La legge abroga espressamente diverse disposizioni della l.r. 30/2005, tra cui l’articolo 4, il comma 4 dell’articolo 6 e gli articoli 7, 8, 9, 14 e 15, con conseguente riassetto della disciplina regionale sugli espropri.

Modifica alla protezione civile e stato di efficacia

La legge contiene anche una modifica alla l.r. 67/2003 sul regime indennitario per la realizzazione di casse di espansione, ma tale intervento risulta successivamente abrogato con la l.r. 25 giugno 2020, n. 45. Di conseguenza, questa parte non ha oggi utilità applicativa concreta.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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