L.R. Toscana 48/2016
Disposizioni in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 30/2015.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge ridefinisce l’assetto toscano di aree protette, biodiversità e geodiversità, riportando alla Regione le funzioni di programmazione e coordinamento e aggiornando procedure, competenze, nulla osta, valutazione di incidenza, vigilanza e sanzioni. Prevede anche un documento operativo annuale e discipline transitorie; abroga alcune norme della l.r. 30/2015. Entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale toscano e modifiche alle l.r. 22/2015 e 30/2015
Conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale toscano
La legge regionale Toscana n. 48 del 2016 modifica in modo esteso la l.r. 30/2015 sulle aree protette, la biodiversità e la geodiversità, e interviene anche sulla l.r. 22/2015 sul riordino delle funzioni provinciali. Il provvedimento rafforza il ruolo regionale di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo, ridefinendo competenze di Regione, enti parco, province/città metropolitana e comuni.
Modifiche al subentro nei procedimenti
Viene chiarito che le deroghe al subentro previste dalla l.r. 22/2015 si applicano anche ai procedimenti di approvazione dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000 disciplinati dalla l.r. 30/2015.
Finalità e principi della disciplina sulle aree protette e biodiversità
Il preambolo della l.r. 30/2015 viene aggiornato per ribadire che la Regione rialloca a sé le funzioni di programmazione, pianificazione e amministrazione in materia di aree protette e biodiversità, garantendo però il coinvolgimento degli enti locali nei procedimenti istitutivi e gestori. Si precisa inoltre che l’attività regionale deve essere indirizzata e coordinata anche per favorire conoscenza e promozione del sistema regionale delle aree protette e della biodiversità.
La gestione dei territori ricompresi nei sistemi tutelati è orientata anche alla promozione di attività produttive eco-compatibili, con particolare attenzione al recupero e valorizzazione di attività tradizionali, artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali e sociali, nonché del turismo naturalistico e del tempo libero.
Consulta tecnica per aree protette e biodiversità
La consulta tecnica viene aggiornata nei suoi contenuti e nelle sue designazioni. I suoi pareri riguardano ora anche gli strumenti della programmazione regionale, il piano unico integrato del parco, il regolamento del parco, il regolamento delle riserve naturali e i piani di gestione dei siti Natura 2000. Possono inoltre chiedere pareri le strutture regionali competenti, gli enti parco regionali, gli enti gestori delle aree protette nazionali e gli enti locali coinvolti nella gestione.
La composizione viene modificata includendo:
- tre membri designati congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute operanti sul territorio regionale;
- un membro designato congiuntamente dalle associazioni agricole, forestali e zootecniche;
- un membro designato congiuntamente dalle associazioni venatorie, esperto in gestione ecosostenibile della fauna selvatica;
- due rappresentanti del servizio volontario di vigilanza ambientale, quando la consulta è chiamata a trattare le competenze specifiche previste dalla legge.
Osservatorio toscano per la biodiversità
L’osservatorio opera nell’ambito degli strumenti della programmazione regionale e si avvale di dati e informazioni forniti da enti parco, organismi regionali o internazionali, enti locali e dei report annuali relativi al Santuario Pelagos per il monitoraggio di specie, spiaggiamenti e avvistamenti di mammiferi marini e tartarughe marine.
Programmazione regionale e documento operativo annuale
La disciplina è uno dei cardini della riforma. Gli strumenti della programmazione regionale determinano obiettivi e finalità per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e definiscono:
- strategie per il sistema integrato delle aree naturali protette e per il sistema regionale della biodiversità;
- strategia regionale per la biodiversità;
- fabbisogni e risorse attivabili.
Tra gli elementi da individuare rientrano i criteri per:
- verifica di coerenza ambientale delle nuove aree protette o delle modifiche di perimetro;
- gestione delle aree protette regionali e dei siti Natura 2000;
- iniziative compatibili con la tutela, a favore dello sviluppo economico, sociale e culturale delle comunità locali;
- attribuzione dei contributi ordinari agli enti parco;
- spesa per investimenti, manutenzione, servizi e finanziamenti a enti parco, enti gestori di aree protette nazionali e enti locali che gestiscono aree protette regionali;
- agevolazioni e sostegni a iniziative eco-sostenibili, nel rispetto degli aiuti di Stato;
- riparto delle risorse comunitarie, statali e regionali destinate alla tutela e gestione.
La Giunta regionale approva ogni anno, entro il 30 settembre dell’anno precedente, il documento operativo annuale per la conservazione e valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano, che definisce quadro conoscitivo, direttive gestionali, priorità di intervento, modalità di assegnazione di contributi e finanziamenti, stato delle erogazioni e verifiche di coerenza ambientale per nuove aree protette o siti Natura 2000. Il documento può essere approvato per stralci e aggiornato nel corso dell’anno.
Sistema informativo regionale e monitoraggio
Il sistema informativo regionale del patrimonio naturalistico toscano comprende anche studi svolti da Regione, enti locali, enti gestori di aree protette regionali e nazionali e siti Natura 2000, in materia di biodiversità terrestre e marina. Viene estesa la platea dei soggetti che trasmettono dati e informazioni, includendo enti parco, enti gestori di aree protette nazionali ed enti locali che svolgono attività di gestione.
Funzioni della Regione in materia di aree naturali protette
La Regione esercita le funzioni di programmazione e individua il complesso delle aree naturali protette regionali, coordinandole con quelle nazionali e con il sistema della biodiversità. In particolare:
- istituisce con legge regionale i parchi regionali e gli enti di gestione;
- nomina organi dei parchi;
- approva statuti, piani integrati e regolamenti dei parchi;
- approva bilanci preventivi ed esercizi;
- vigila sull’attuazione della legge e sulla programmazione;
- esercita indirizzo, coordinamento, verifica e controllo;
- può nominare commissari straordinari;
- istituisce riserve naturali regionali;
- indica finalità, forme di gestione e finanziamento delle riserve;
- approva i regolamenti delle riserve;
- può mettere a disposizione beni necessari;
- può partecipare ad organismi associativi.
La Regione esercita inoltre, tramite le strutture competenti, le funzioni amministrative sulle riserve naturali regionali, compreso il rilascio del nulla osta e delle autorizzazioni per il vincolo idrogeologico, nonché le funzioni in materia di parchi nazionali attribuite dalla legge.
Parchi regionali: istituzione, gestione, organi e finanziamento
I parchi regionali sono istituiti con legge regionale, anche su proposta di province, città metropolitana o comuni. È assicurata la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione.
Il consiglio direttivo e la comunità del parco vengono rivisti nella composizione e nelle modalità di partecipazione. Nella comunità del parco possono partecipare, senza voto, fino a cinque rappresentanti delle categorie produttive, degli enti di ricerca e delle associazioni ambientaliste.
Il piano integrato per il parco deve includere, per la parte relativa ai siti Natura 2000 e alle aree contigue, la perimetrazione di pSIC, SIC e ZPS, le ulteriori componenti naturalistiche, gli habitat di interesse conservazionistico e il raccordo con le misure di conservazione. In certi casi tale sezione costituisce piano di gestione dei siti Natura 2000.
Il nulla osta dell’ente parco è condizione per autorizzazioni e concessioni nelle aree del parco e in quelle direttamente disciplinate dal piano integrato. Il termine ordinario è di 45 giorni, prorogabile una sola volta fino a 75 giorni con comunicazione scritta.
Le entrate degli enti parco comprendono anche:
- risorse ordinarie e straordinarie per la gestione delle aree affidate in avvalimento;
- contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco, ad eccezione di province e città metropolitana per i contributi ordinari;
- contributi di persone fisiche ed enti privati.
Gli enti parco devono collaborare tra loro per funzioni comuni, soprattutto su contabilità, contratti e personale; la Regione può fornire servizi tramite convenzioni.
Indirizzo annuale per gli enti parco
Entro il 30 ottobre dell’anno precedente, la Giunta regionale approva un documento di indirizzo annuale con direttive, anche comuni, agli enti parco per obiettivi strategici. I bilanci preventivi degli enti parco devono rispettarlo e la relazione sul bilancio d’esercizio deve dare conto dei risultati conseguiti.
Riserve naturali regionali: istituzione, regolamenti e gestione
Per le nuove riserve naturali regionali, la Giunta regionale propone al Consiglio l’istituzione sulla base della verifica di coerenza ambientale e dei termini fissati dalla programmazione regionale. La deliberazione istitutiva indica finalità, gestione, finanziamento, perimetrazione provvisoria e misure di salvaguardia fino all’entrata in vigore del regolamento.
La Regione può gestire le riserve tramite le proprie strutture e, per alcune aree, avvalersi di enti parco, comuni o associazioni di protezione ambientale mediante convenzioni. Tali soggetti devono trasmettere ogni anno una relazione sulle attività svolte.
Le riserve regionali sono soggette anche ai divieti previsti dalla legge statale sulle aree protette, salvo diversa disciplina regolamentare. Il regolamento della riserva deve includere disciplina dei siti Natura 2000 ricadenti nell’area, degli habitat, delle misure di conservazione e del coordinamento con la pianificazione territoriale e paesaggistica.
Il regolamento della riserva è approvato dal Consiglio regionale secondo il procedimento della l.r. 65/2014, previo parere obbligatorio della consulta tecnica.
Per il vincolo idrogeologico, nelle riserve il nulla osta regionale è rilasciato entro 45 giorni, prorogabili una sola volta sino a 75 giorni; quando occorre la valutazione di incidenza, il nulla osta la ricomprende e si coordina con i relativi termini.
Funzioni di province, città metropolitana e comuni
Le province e la città metropolitana svolgono funzioni propositive per istituzione, programmazione e gestione delle riserve e dei parchi regionali, partecipano alla gestione delle riserve e:
- presentano con cadenza triennale proposte di individuazione dei territori per nuovi parchi o riserve;
- partecipano alla definizione dei regolamenti delle riserve;
- possono mettere a disposizione beni;
- possono finanziare progetti coerenti con la programmazione regionale.
I comuni possono proporre direttamente, o d’intesa con provincia/città metropolitana, i territori per nuove aree protette regionali. Inoltre:
- collaborano alla predisposizione dei regolamenti;
- possono finanziare progetti;
- svolgono sorveglianza tramite polizia municipale;
- accertano gli illeciti amministrativi;
- possono mettere a disposizione beni.
I comuni singoli o associati, previa convenzione di avvalimento con la Regione, possono svolgere attività operative sulle riserve regionali e sui siti Natura 2000 e realizzare interventi finanziati da contributi comunitari, statali o regionali.
Tutela della biodiversità e della geodiversità
La Regione esercita le funzioni di conservazione e valorizzazione della biodiversità, compresa la gestione dei p(SIC) e dei siti Natura 2000 non affidata ad altri soggetti, il monitoraggio, l’approvazione dei piani di gestione, gli studi sulla consistenza delle popolazioni vegetali e animali e le iniziative di sensibilizzazione. Coordina inoltre il sistema regionale della biodiversità tramite un tavolo di coordinamento periodico.
Le province e la città metropolitana concorrono alla tutela della biodiversità e alla costituzione della Rete Natura 2000 attraverso proposte di siti e azioni di sensibilizzazione. Devono assicurare l’applicazione delle misure di conservazione anche mediante strumenti di pianificazione e programmazione.
I comuni concorrono alla conservazione dei siti Natura 2000 gestiti in avvalimento, svolgono le relative funzioni di sensibilizzazione e possono segnalare geositi per l’inserimento negli elenchi regionali.
Siti della Rete Natura 2000 e piani di gestione
La disciplina dei piani di gestione viene riordinata. I piani possono essere:
- approvati dalla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare, se contengono disposizioni regolatorie o organizzative;
- adottati e approvati dal Consiglio regionale con le procedure urbanistiche regionali, se contengono previsioni localizzative o incidenti sulla pianificazione del territorio;
- approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, se contengono previsioni programmatorie.
Nei siti ricadenti in riserve naturali, i piani di gestione si integrano con il regolamento della riserva; se contengono previsioni localizzative, l’approvazione costituisce variante del regolamento.
Nei siti ricadenti in tutto o in parte nei parchi regionali, i piani di gestione seguono il procedimento del piano del parco oppure sono approvati dal consiglio direttivo dell’ente parco, con parere regionale, se hanno contenuto meramente regolatorio o organizzativo.
Gli enti gestori delle aree protette nazionali approvano i piani di gestione dei siti compresi nelle aree da loro gestite, adeguando gli strumenti di propria competenza.
Valutazione di incidenza
La valutazione di incidenza è disciplinata in modo dettagliato per piani, programmi, interventi e progetti che interessano pSIC e siti Natura 2000 o possono incidere sugli stessi anche se esterni.
In sintesi:
- il proponente presenta uno studio di incidenza;
- l’istruttoria si conclude entro 60 giorni, con possibilità di una sola richiesta di integrazioni;
- per interventi e progetti non soggetti a verifica di assoggettabilità o VIA, l’autorità competente è la Regione, l’ente parco regionale, l’ente gestore dell’area protetta nazionale o, in casi specifici, il comune con più di 20.000 abitanti;
- se gli interventi interessano siti di competenza di più soggetti, la valutazione è effettuata dalla Regione, sentiti gli enti interessati;
- quando la valutazione è ricompresa in VIA o verifica di assoggettabilità, si applica la disciplina di tali procedimenti;
- nei siti in aree protette nazionali è sempre sentito l’ente gestore.
Misure di conservazione, habitat e specie
La legge aggiorna le norme su fauna, flora e habitat per allinearle al d.p.r. 357/1997 e alla Convenzione di Berna. Le misure di conservazione e le eventuali misure di salvaguardia specifiche possono essere adottate anche in via temporanea per aree puntuali della Rete Natura 2000 in situazione di emergenza.
La Regione può adottare misure ulteriori per la tutela della fauna e della flora, mentre gli enti parco e i gestori delle aree devono trasmettere annualmente, entro il 31 marzo, l’elenco delle autorizzazioni in deroga rilasciate dal Ministero competente.
Sorveglianza, vigilanza e accertamento degli illeciti
La vigilanza sulle aree protette e sulla biodiversità è affidata alla Regione, agli enti parco e ai comuni per quanto di competenza, oltre agli organi previsti dalla l.r. 81/2000. Gli enti possono avvalersi di personale abilitato o del servizio volontario di vigilanza ambientale.
Le GAV operano gratuitamente come pubblici ufficiali nell’ambito territoriale di nomina, con compiti di prevenzione, vigilanza, educazione, valorizzazione e salvaguardia. Devono rispettare il regolamento del servizio, fare il numero minimo di ore, cooperare con gli organi di sorveglianza, qualificarsi con tesserino e partecipare agli aggiornamenti.
La Regione organizza corsi, esami, registro e nomina delle GAV e definisce con deliberazione gli aspetti organizzativi, formativi e di coordinamento. I soggetti organizzatori del servizio sono Regione, enti parco, enti gestori di aree protette nazionali, città metropolitana per funzioni forestali, comuni e unioni di comuni; essi provvedono a organizzazione, attrezzature, assicurazione e coordinamento operativo.
La nomina può essere sospesa fino a sei mesi e revocata per persistente inattività o violazioni reiterate.
Promozione, valorizzazione e uso del nome/emblema
Regione ed enti parco devono promuovere una gestione sostenibile delle attività economiche e sociali nelle aree protette, anche mediante iniziative turistiche ecosostenibili, infrastrutture leggere, segnaletica, sentieristica, didattica ambientale, certificazioni, gemellaggi e uso di sistemi energetici a basso impatto.
Sono previste forme di sostegno alle attività agricole, produttive e di turismo naturalistico coerenti con le finalità della protezione. La Giunta regionale e gli enti parco, in coerenza con il documento operativo annuale, individuano le iniziative da incentivare.
La Giunta regionale e gli enti parco possono concedere, anche a titolo oneroso e tramite convenzione, l’uso del nome o dell’emblema dell’area protetta a operatori locali che rispettino requisiti di qualità, sostenibilità e tipicità fissati dal regolamento.
L’“Atlante dei servizi” viene aggiornato dalle strutture regionali competenti sulla base delle informazioni trasmesse dagli enti parco.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative sono aggiornate per ricomprendere la violazione delle norme della legge, delle misure di conservazione e delle prescrizioni sui siti e sugli habitat. La competenza all’applicazione delle sanzioni spetta alla Regione o all’ente parco nel cui territorio è accertata la violazione, salvo le violazioni connesse alla valutazione di incidenza, per le quali provvede l’autorità competente.
Sono previsti importi sanzionatori specifici, tra cui:
- da 10 a 60 euro per ogni esemplare raccolto oltre i limiti, fino a 210 euro complessivi;
- da 250 a 1.500 euro per violazioni delle misure di conservazione e delle prescrizioni degli articoli richiamati.
Disposizioni transitorie
La legge contiene numerose regole transitorie per il passaggio al nuovo assetto. In particolare:
- entro 24 mesi devono essere adottati i regolamenti delle riserve naturali regionali;
- entro 24 mesi gli enti parco devono trasmettere la proposta di piano integrato;
- i procedimenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione già avviati proseguono, se compatibili, secondo la nuova disciplina;
- i procedimenti pendenti sui piani di gestione dei siti Natura 2000 si concludono secondo l’articolo 77;
- i regolamenti delle riserve già adottati prima dell’entrata in vigore della legge sono conclusi dal Consiglio regionale;
- vengono disciplinate le verifiche di parchi provinciali, ANPIL, siti di interesse regionale e geotopi, con possibili nuove proposte di aree protette o riserve;
- per le GAV vengono salvaguardate le idoneità e gli elenchi provinciali già approvati, con transizione al nuovo registro regionale.
Oneri istruttori e presentazione delle istanze
La Giunta regionale definisce importi e modalità degli oneri istruttori per:
- valutazioni di incidenza di piani, programmi, progetti e interventi;
- nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso in materia di aree protette, Rete Natura 2000, biodiversità di fauna e flora.
Gli oneri per la valutazione di incidenza non possono superare lo 0,2 per mille del valore complessivo dell’opera o della produzione. Per gli atti di assenso il contributo è tra 40 e 800 euro.
Le istanze di nulla osta e gli studi di incidenza relativi a progetti e interventi connessi ad attività produttive, edilizie e agricolo-forestali sono presentati tramite SUAP, SUE o unioni di comuni, che li trasmettono telematicamente all’autorità competente.
Abrogazioni ed efficacia
Sono abrogate alcune disposizioni della l.r. 30/2015, tra cui l’articolo 47, l’articolo 51, l’articolo 107 e varie commi di articoli relativi a comunità del parco, valutazione di incidenza e regolamenti. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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