L.R. Lazio 9/2002
Bilancio di previsione della regione Lazio per lesercizio finanziario 2002 (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge approva il bilancio di previsione 2002 della Regione Lazio, con entrate e spese pari a euro 23.233.829.814,54 in competenza e euro 27.046.996.763,98 in cassa, insieme al bilancio pluriennale 2002-2004 e a varie autorizzazioni finanziarie, mutui, prestiti obbligazionari, contributi e disposizioni di gestione contabile. È riferita esclusivamente all’esercizio 2002 e ad alcuni effetti pluriennali già esauriti.
Bilancio di previsione della Regione Lazio per il 2002
Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio 2002
La legge definisce il bilancio di previsione della Regione Lazio per il solo esercizio finanziario 2002, con alcune previsioni e autorizzazioni collegate al triennio 2002-2004. Disciplina entrate, spese, ricorso al debito, gestione contabile e una serie di stanziamenti e contributi puntuali, tutti riferiti al territorio regionale laziale.
Struttura del bilancio e autorizzazioni di entrata e spesa
Il totale generale delle entrate e delle spese per il 2002 è approvato in euro 23.233.829.814,54 in termini di competenza e in euro 27.046.996.763,98 in termini di cassa. Sono autorizzati l’accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate regionali, nonché l’impegno e il pagamento delle spese secondo gli stati di previsione allegati.
La gestione dei flussi di cassa deve avvenire nel rispetto delle norme sul patto di stabilità interno richiamate dalla legge statale. Per le partite di giro, l’erogazione è consentita solo nei limiti dello stanziamento effettivamente disponibile.
Bilancio pluriennale e quadri allegati
È approvato il bilancio pluriennale della Regione per il periodo 2002-2004. La legge approva inoltre il quadro generale riassuntivo del bilancio e gli elenchi allegati allo stato di previsione della spesa, che disciplinano in particolare:
- le spese obbligatorie e le possibili integrazioni dal fondo di riserva;
- i capitoli pagabili mediante ordini di accreditamento;
- le garanzie prestate dalla Regione;
- i fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti legislativi;
- i capitoli per i quali è autorizzata l’assunzione di mutui o prestiti per investimenti.
Indebitamento regionale e copertura degli investimenti
Per il 2002 la Regione è autorizzata a contrarre mutui o prestiti per interventi di investimento fino a euro 1.155.575.325,60. I mutui devono avere tasso effettivo massimo fisso o variabile del 9% annuo, esclusi gli oneri fiscali, con durata di ammortamento compresa tra dieci e trentacinque anni.
Il pagamento delle annualità è garantito mediante apposita iscrizione in bilancio per tutta la durata dell’ammortamento. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i mutui o prestiti con propri atti, entro i limiti e alle condizioni fissate dalla legge.
È inoltre previsto uno stanziamento di euro 729.163.404,56 per il riequilibrio formale derivante dal presunto saldo finanziario negativo dei pregressi esercizi; l’eventuale contrazione del relativo mutuo è subordinata a successivo provvedimento legislativo, dopo l’accertamento dell’effettiva consistenza del saldo.
Prestiti obbligazionari e copertura dei disavanzi sanitari
L’amministrazione regionale può emettere prestiti obbligazionari, in alternativa totale o parziale ai mutui autorizzati, secondo la disciplina statale richiamata. La Giunta è autorizzata a deliberarne l’emissione alle migliori condizioni di mercato, determinandone condizioni e modalità, anche con eventuale fondo vincolato per la restituzione del capitale.
Il rimborso è garantito mediante iscrizione in bilancio delle somme necessarie e mediante vincolo speciale a favore degli intermediari incaricati del servizio del prestito. Il tesoriere regionale deve provvedere ai versamenti alle scadenze previste, con priorità assoluta sulle altre spese obbligatorie, potendo accantonare le somme sulle entrate regionali con vincolo irrevocabile.
Sono confermate per il 2002 le disposizioni sulle operazioni finanziarie destinate alla copertura dei disavanzi sanitari e il richiamo a precedenti norme regionali in materia.
Gestione contabile, residui e titoli di spesa
La legge conferma modalità speciali di gestione per alcune strutture regionali e per il bilancio del Consiglio regionale, inclusa l’emissione di ordini di accreditamento verso specifici uffici e funzionari. Sono inoltre confermate disposizioni previgenti su aperture di credito e sulla gestione di determinati capitoli.
Per i titoli di spesa emessi e non estinti entro il 2001, relativi agli esercizi 1999 e precedenti, è consentita la riemissione a carico del 2002. Per i residui perenti del bilancio del Consiglio regionale, gli adempimenti sono svolti dalla segreteria amministrativa del Consiglio e formalizzati con provvedimento dell’Ufficio di Presidenza.
Le somme iscritte in conto residui per gli esercizi 2000 e 2001 che non abbiano maturato la relativa obbligazione entro il 31 dicembre 2001 costituiscono economie di bilancio.
Enti, aziende e organismi regionali
Per gli enti, le aziende e gli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione è autorizzato l’esercizio provvisorio. Quelli che avevano già approvato e trasmesso il bilancio 2002 alla Giunta possono gestirlo entro il limite di un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, salvo le spese obbligatorie non frazionabili; per gli altri, la gestione provvisoria è consentita entro un dodicesimo degli stanziamenti dell’ultimo bilancio approvato.
Sono inoltre approvati specifici bilanci di previsione di enti e organismi per il 2001 e per il 2002, tra cui parchi regionali, agenzie e aziende regionali, con allegazione delle rispettive schede riepilogative.
Proroghe, finanziamenti e contributi puntuali
La legge interviene su singole disposizioni di precedenti leggi regionali, prorogando o estendendo termini e applicazioni in materia di finanziamenti, con effetti anche su fattispecie scadute nel 2001 purché non sia intervenuta revoca.
Sono inoltre istituiti o rifinanziati numerosi interventi specifici, tra cui:
- contributi a consorzi di difesa e organismi associativi per servizi agro-meteorologici, con stanziamento di 50 mila euro e priorità fino al 50% per investimenti sostenuti dal consorzio di Frosinone nel 2001;
- finanziamenti già previsti da leggi regionali precedenti e confermati sui capitoli del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004;
- contributo di 500 mila euro al Comune di Monteporzio Catone per il recupero del Barco Borghese;
- contributo di 152 mila euro alla Fondazione Villa Maraini per attività consultoriali e di accoglienza;
- contributo al Comune di Broccostella a valere su apposito capitolo;
- destinazione di 150 milioni di euro al Fondo globale per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- contributo di 9.500 euro all’Associazione Malacologia italiana per il 2001;
- stanziamento di 200 mila euro per la valorizzazione del museo dell’aeronautica di Vigna di Valle;
- disciplina dei fondi gestiti convenzionalmente da Artigiancallegato? Italia? su base di precedenti norme, assoggettandoli, per quanto compatibile, alla disciplina dei fondi speciali.
Entrata in vigore e durata degli effetti
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Trattandosi di legge di bilancio riferita all’esercizio 2002 e a un triennio già concluso, la disciplina ha oggi valore esclusivamente storico-contabile e non presenta una concreta utilità applicativa attuale, salvo per eventuali ricostruzioni di situazioni pregresse.
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