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Legge

L.R. Lazio 10/2002

Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso alle opportunita’ educative nella scuola dell’infanzia (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 10/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio disciplina contributi per aiutare le madri lavoratrici, disoccupate/inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo a sostenere le rette o i servizi della scuola dell’infanzia dei figli. Regolamento e criteri di priorità sono demandati alla Giunta. Il finanziamento è previsto per gli esercizi 2002-2006, con stanziamento aggiuntivo solo per il 2002.

Contributi regionali per la frequenza della scuola dell'infanzia

Interventi a sostegno della famiglia per l’accesso alla scuola dell’infanzia

La legge regionale del Lazio interviene per agevolare l’accesso alla scuola dell’infanzia, riconosciuta come servizio educativo e sociale di interesse pubblico. L’obiettivo è favorire la conciliazione tra vita familiare e attività lavorativa, valorizzando il pluralismo dell’offerta educativa e il diritto di scelta dei genitori, con particolare attenzione ai nuclei in difficoltà economica o socio-culturale.

Finalità e destinatari della misura

Il contributo è destinato alle madri lavoratrici e, secondo il richiamo alla disciplina sul mercato del lavoro, anche alle madri disoccupate di lunga durata, inoccupate di lunga durata o in reinserimento lavorativo. La misura si applica per ciascun figlio iscritto e frequentante scuole dell’infanzia aventi sede legale nella Regione Lazio.

Strutture scolastiche ammesse

Il beneficio riguarda tre tipologie di scuole dell’infanzia:

  • scuole paritarie private;
  • scuole private autorizzate al funzionamento;
  • scuole statali e paritarie degli enti locali.

Per le scuole private autorizzate il contributo è riconoscibile solo se la scuola:

  • applica la normativa vigente sull’inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
  • garantisce rapporti di lavoro individuali per tutto il personale conformi ai contratti collettivi di settore, salvo il personale religioso impiegato nell’ambito della propria congregazione.

Natura e utilizzazione del contributo

Il contributo è finalizzato a concorrere al pagamento delle rette o dei servizi connessi alla frequenza della scuola dell’infanzia. L’erogazione è affidata ai comuni territorialmente competenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale previsto dalla legge.

Per le scuole dell’infanzia statali e paritarie degli enti locali, l’ammontare complessivo del contributo è determinato in misura pari allo stanziamento previsto dalla norma finanziaria della legge.

Criteri di priorità e regolamento attuativo

Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere adottato un regolamento regionale che definisca ammontare, condizioni, modalità e criteri di concessione dei contributi. Nel fissare tali criteri occorre dare priorità a interventi che favoriscano:

  • l’inserimento di bambini con disabilità o con difficoltà di adattamento e integrazione;
  • l’inserimento di bambini in situazione di svantaggio economico;
  • l’inserimento di bambini in situazione di svantaggio socio-culturale, anche determinato dalla carenza di servizi pubblici nel territorio di residenza o nel luogo di lavoro dei genitori.

Monitoraggio e relazione annuale

La Giunta regionale deve presentare al Consiglio regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione riferita all’anno precedente. La relazione deve contenere dati statistici e contabili sull’attuazione della legge, con attenzione all’andamento della domanda e dell’offerta formativa nella scuola dell’infanzia.

Copertura finanziaria e limiti temporali

La copertura degli interventi è prevista, per gli esercizi finanziari 2002-2006, tramite le risorse stanziate nell’ambito del Programma operativo regionale (POR) Obiettivo 3, Asse E, sui capitoli A22113, A22114 e A22115.

Per l’esercizio 2002 è inoltre previsto uno stanziamento aggiuntivo di 600 mila euro. La disposizione finanziaria di copertura richiama una riduzione di pari importo dello stanziamento dell’UPB T22; dal 1° gennaio 2012 gli oneri derivanti da tale comma sono imputati al capitolo di spesa F31900.

Ambito temporale di utilità

La disciplina ha un chiaro carattere programmatorio e finanziario riferito a esercizi ormai conclusi, in particolare 2002-2006, con una relazione annuale ancorata all’anno precedente. Per questo, pur restando testo normativo storico, risulta oggi sostanzialmente priva di applicazione pratica corrente.

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