Sentenza del 03/08/2015 n. 263 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Reverse charge applicabile alla rivendita sia a fini industriali sia ai fini di investimento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava alla società l'applicazione del meccanismo IVA del reverse charge, previsto dall'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, alle cessioni di oggetti d'oro usati effettuate nel 2006 e 2007 a favore della I. S.p.A. Secondo l'Ufficio, il reverse charge sarebbe stato applicabile soltanto se l'acquirente avesse svolto esclusivamente attività di lavorazione industriale dei metalli preziosi o di affinazione finalizzata alla produzione di nuovi oggetti recanti il proprio marchio. L'Agenzia riteneva quindi applicabile il regime del margine previsto dall'art. 36 del D.L. n. 41/1995 e contestava anche l'irregolare tenuta del registro dei beni usati. La società sosteneva invece che la cessionaria fosse una fonderia che acquistava i beni per fonderli e trasformarli in lingotti d'oro destinati anche a investimento, e che il reverse charge fosse coerente con la direttiva 98/80/CE e con la prassi dell'Amministrazione finanziaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello e lo ha accolto nel merito. Ha ritenuto illegittima la limitazione del reverse charge alle sole aziende che svolgono esclusivamente lavorazione industriale dei metalli preziosi, poiché tale restrizione non risultava coerente con la finalità della direttiva 98/80/CE, volta a prevenire le frodi nel commercio dell'oro destinato sia a uso industriale sia a investimento. La documentazione prodotta, comprese le dichiarazioni della cessionaria e le evidenze della produzione di lingotti, è stata ritenuta idonea a dimostrare la destinazione industriale e finanziaria dell'oro ceduto. È stato inoltre rilevato che non risultava contestato l'omesso versamento dell'IVA da parte della cessionaria e che quest'ultima aveva integrato le fatture per importi superiori a quelli richiesti all'originaria cedente. La sentenza di primo grado è stata riformata e gli avvisi di accertamento sono stati annullati. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Direttiva 98/80/CE del Consiglio dell'Unione Europea
Il meccanismo del reverse charge è "utile per prevenire le frodi fiscali".
La direttiva è stata interpretata nel senso che il reverse charge deve essere applicato in modo coerente con la sua finalità antievasiva e non può essere ristretto, senza adeguata base normativa, alle sole imprese che svolgono esclusivamente lavorazioni industriali.
Art. 17, comma 5, D.P.R. n. 633/1972, nella versione applicabile agli anni 2006-2007
Al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.
Per le cessioni imponibili di oro da investimento, materiale d'oro e prodotti semilavorati di adeguata purezza, l'imposta è assolta dal cessionario mediante integrazione della fattura emessa senza addebito IVA dal cedente.
Art. 36, D.L. n. 41/1995
L'imposta relativa alla rivendita è commisurata alla differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e quelle accessorie.
Il regime del margine assoggetta a IVA soltanto la differenza tra prezzo di vendita e prezzo di acquisto, risultando quindi diverso dal reverse charge, nel quale l'imposta è calcolata sull'intero imponibile e viene assolta dall'acquirente.
Art. 38, D.L. n. 41/1995
La norma riguarda gli obblighi di tenuta del registro dei beni usati; la contestazione dell'Agenzia relativa a tali obblighi non ha impedito l'accoglimento dell'appello e l'annullamento degli avvisi.
Art. 53, D.Lgs. n. 546/1992
L'appello è ammissibile quando consente di individuare con chiarezza le statuizioni impugnate e le critiche rivolte alla sentenza, anche mediante la specifica riproposizione delle eccezioni già formulate in primo grado.
Art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992
Il divieto o la limitazione della prova testimoniale nel processo tributario non impedisce al giudice di valutare dichiarazioni scritte provenienti da terzi come elementi indiziari o dichiarazioni liberamente apprezzabili.
Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 375/E del 2002, n. 161/E del 2005 e n. 92/E del 2013
La prassi amministrativa ha riconosciuto, in presenza di una destinazione effettiva alla fusione, all'affinazione o al recupero industriale, l'assimilazione degli oggetti d'oro usati ai materiali destinati alla lavorazione industriale, consentendo l'applicazione del reverse charge.
Massime di principio
- Nel commercio di oro usato, la qualificazione dell'operazione ai fini IVA deve considerare la destinazione effettiva dei beni e il loro impiego da parte dell'acquirente, non soltanto l'attività formalmente indicata nell'oggetto sociale o il fatto che l'acquirente svolga anche attività commerciali ulteriori.
- Il reverse charge può essere giustificato quando l'oro usato è ceduto a un operatore soggetto passivo che lo destina concretamente a fusione, affinazione, recupero o trasformazione industriale, anche se l'operatore non svolge esclusivamente tale attività.
- La finalità antievasiva della disciplina europea non dovrebbe essere interpretata in modo da escludere operazioni che, anziché aumentare il rischio di frode, trasferiscono l'obbligo di assolvimento dell'IVA a un operatore professionale e tracciabile.
- È essenziale conservare documentazione idonea a dimostrare la natura e la destinazione dei beni: dichiarazioni dell'acquirente, autorizzazioni, fatture integrate, descrizione dei materiali, prove della fusione o trasformazione e documentazione sulla produzione di lingotti o altri prodotti.
- Il regime del margine e il reverse charge non sono alternativi sulla base della convenienza economica: il primo tassa il margine del rivenditore, mentre il secondo trasferisce l'obbligo IVA al cessionario e normalmente riguarda l'intero imponibile.
- In presenza di prassi amministrativa non uniforme o di chiarimenti intervenuti successivamente ai fatti, la complessità interpretativa può rilevare almeno ai fini della non applicazione o riduzione delle sanzioni, anche se la correttezza dell'operazione deve comunque essere valutata sulla base della normativa vigente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 ago 2015Sentenza del 03/08/2015 n. 130 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 3 ago 2015Sentenza del 03/08/2015 n. 145 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 3 ago 2015Sentenza del 03/08/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 3 ago 2015Sentenza del 03/08/2015 n. 147 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 3 ago 2015Sentenza del 03/08/2015 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Lodi
- Sentenza · 3 ago 2015Sentenza del 03/08/2015 n. 255 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →