Sentenza del 03/08/2015 n. 146 - Comm. Trib. Prov. Lodi
Cabine per foto - Insegna che indica solo l'attività o indica servizio al pubblico - Imposta Pubblicità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa impositiva è stata esclusa: le insegne non integrano una comunicazione pubblicitaria, ma una semplice indicazione dell'attività esercitata e del servizio disponibile presso quella sede. Di conseguenza, il canone o l'imposta sulla pubblicità non è dovuto per tali insegne di esercizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta sulla pubblicità delle insegne apposte presso cabine per fototessere. Il ricorrente sosteneva che le diciture "Photo Point" e "Fototessere" costituissero insegne di esercizio, dirette esclusivamente a indicare l'attività o il servizio svolto nel luogo, e non messaggi pubblicitari finalizzati a promuovere specifici prodotti o marchi. L'indicazione generica dell'attività, priva di marchi commerciali o riferimenti qualificanti ai prodotti, identifica infatti la sede e il servizio reso come pertinenza accessoria dell'attività.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sulla pubblicità e delle insegne di esercizio
Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio delle attività commerciali e di produzione dei beni o servizi che contraddistinguono la sede ove viene svolta l'attività.
L'esenzione opera quando l'insegna si limita a identificare la sede e l'attività o il servizio ivi svolto, senza contenere un messaggio promozionale rivolto a incrementare specifiche vendite.
Massime di principio
- Un'insegna che indica genericamente l'attività o il servizio svolto presso una sede può essere qualificata come insegna di esercizio e non come messaggio pubblicitario.
- La presenza di un marchio, di riferimenti a specifici prodotti, di slogan o di elementi promozionali può invece far ritenere l'insegna finalizzata alla pubblicità e quindi soggetta al relativo prelievo.
- Per distinguere l'insegna dalla pubblicità occorre valutare il contenuto complessivo del messaggio, la sua funzione concreta e il collegamento con la sede dell'attività.
- L'indicazione di un servizio accessorio svolto nel luogo, come quello di fototessera, resta esente quando serve soltanto a informare il pubblico della disponibilità del servizio e non a promuovere determinati prodotti o vendite.
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