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Sentenza

Sentenza del 03/08/2015 n. 150 - Comm. Trib. Prov. Lodi

Imposta di registro - Obbligazione solidale - Sussiste - Beneficium excussionis -Insussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'obbligazione relativa all'imposta di registro dovuta per la vendita di immobili. Si discuteva se acquirente e venditore fossero obbligati in solido in via paritaria e se uno di essi potesse pretendere che l'Amministrazione finanziaria agisse prima nei confronti dell'altro, invocando il cosiddetto beneficium excussionis.

La decisione

È stato affermato che acquirente e venditore sono obbligati in solido al pagamento dell'imposta di registro. L'Amministrazione finanziaria può quindi rivolgersi indistintamente a ciascuna delle parti intervenute nel contratto, senza dover previamente escutere l'altra. Il beneficium excussionis è stato ritenuto insussistente e irrilevante nei rapporti con il Fisco, ferma restando la possibilità per chi abbia pagato l'intero importo di rivalersi internamente sull'altro obbligato secondo i rispettivi rapporti.

Norme richiamate

  • Disciplina dell'imposta di registro sulle vendite immobiliari

    L'acquirente e il venditore sono considerati obbligati in solido al pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto di trasferimento.

  • Principio generale della solidarietà tributaria

    In presenza di obbligazione solidale, l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'intero pagamento a uno qualsiasi dei coobbligati, senza essere tenuta a rispettare un ordine di escussione.

Massime di principio

  • Quando la legge configura acquirente e venditore come coobbligati solidali per l'imposta di registro, il Fisco può rivolgersi direttamente a uno solo di essi per ottenere l'intero importo.
  • Il beneficium excussionis non opera automaticamente nei rapporti tributari: il coobbligato non può imporre all'Amministrazione di agire prima contro l'altro soggetto obbligato.
  • La solidarietà verso l'Amministrazione non determina necessariamente una ripartizione definitiva del costo tra le parti: chi paga può eventualmente esercitare un'azione di rivalsa nei rapporti interni.
  • Le pattuizioni contrattuali sulla ripartizione dell'imposta possono avere rilevanza tra acquirente e venditore, ma non escludono di regola la responsabilità solidale nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

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