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Sentenza

Sentenza del 03/08/2015 n. 255 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Le circostanze che legittimano una riduzione della Tarsu devono essere debitamente dimostrate dalla parte contribuente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha impugnato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'avviso di accertamento Tarsu relativo all'anno 1999 per asserito difetto di motivazione. Ha sostenuto che l'avviso contenesse tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa tributaria, tra cui ubicazione e superficie dei locali, periodo di occupazione, categoria dichiarata e accertata, differenza di tassa e percentuale di riduzione applicata. Nel merito, il Comune ha contestato la pretesa della società di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nei laboratori e negli altri reparti, nonché le affermazioni relative all'interruzione dell'attività produttiva, al mancato svolgimento del servizio di raccolta e allo smaltimento autonomo dei rifiuti. La società non avrebbe fornito prove sufficienti di tali circostanze.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso di accertamento, osservando che la società aveva potuto contestarlo puntualmente anche nel merito. Ha inoltre stabilito che la società non aveva dimostrato la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, né l'interruzione dell'attività, il mancato espletamento del servizio o lo smaltimento autonomo dei rifiuti. È stata quindi ritenuta legittima la tassazione delle superfici accertate, con la riduzione del 30% già applicata dal Comune per i locali in cui si presumeva la produzione promiscua di rifiuti. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 4, comma 3, D.L. n. 66/1989, convertito nella L. n. 144/1989

    Il Comune ha contestato l'applicazione di tale disposizione da parte del giudice di primo grado, sostenendo che essa riguardasse gli avvisi di accertamento in materia di I.C.I.A.P. e non fosse la norma corretta per valutare la motivazione dell'avviso Tarsu.

  • D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella L. 10 novembre 2014, n. 162

    La disciplina più recente sulle spese processuali non è stata applicata perché il giudizio di appello era stato introdotto prima della sua entrata in vigore; la Commissione ha quindi ritenuto possibile compensare le spese in base alle circostanze concrete del processo.

  • Regolamento comunale Tarsu

    Il regolamento consentiva una riduzione del 30% per le superfici nelle quali si producevano promiscuamente rifiuti speciali e rifiuti assimilati o assimilabili agli urbani. Il Comune aveva applicato tale riduzione in favore della società.

Massime di principio

  • Chi chiede una riduzione o un'esenzione dalla Tarsu deve provare concretamente i presupposti, come la produzione esclusiva di rifiuti speciali, l'inutilizzabilità dei locali, l'interruzione dell'attività o lo smaltimento autonomo.
  • La presenza di attività lavorativa e di persone nei locali può rendere non credibile la produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani; in assenza di prova contraria, la tassazione può riguardare l'intera superficie o applicarsi solo la riduzione prevista dal regolamento.
  • Un avviso di accertamento è sufficientemente motivato quando contiene gli elementi necessari a ricostruire la pretesa tributaria e consente al contribuente di difendersi concretamente, anche se non anticipa la confutazione di tutte le future eccezioni del contribuente.
  • L'interruzione dell'attività o la variazione nell'utilizzo delle superfici deve essere documentata e, ove previsto, comunicata tempestivamente al Comune; la mancata comunicazione può indebolire la richiesta di riduzione o esenzione.
  • L'asserito smaltimento autonomo dei rifiuti deve essere dimostrato, ad esempio mediante contratti, formulari, fatture e documentazione dell'impresa autorizzata incaricata del servizio.
  • La scelta del contribuente di conferire privatamente rifiuti urbani o assimilati non esclude automaticamente la Tarsu se il Comune mantiene il servizio pubblico e il regime di privativa nella zona.

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