Cassazione Civile, Ordinanza n. 04238/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IRES relativi agli anni 2011 e 2012, con i quali l’Ufficio contestava maggiori ricavi alla società contribuente, ritenendo sottofatturati i corrispettivi collegati al prestito d’uso di 100 kg di oro puro concesso alla società che aveva in affitto l’azienda di oreficeria. Secondo l’Amministrazione, il rendimento pattuito per l’oro era antieconomico e doveva essere ricalcolato, valorizzando il metallo prezioso e assumendo come parametro il rendimento di un buono poliennale del tesoro a dieci anni. La contribuente aveva ottenuto in appello l’annullamento degli accertamenti; l’Agenzia ricorreva per cassazione con un solo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 112 e 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva omesso di considerare indizi gravi, precisi e concordanti di antieconomicità e aveva erroneamente ritenuto insindacabili le scelte imprenditoriali. La controricorrente eccepiva inoltre la tardività del ricorso, in relazione alla sospensione dei termini prevista dal d.l. n. 119/2018.
La decisione
La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di tardività, ritenendo applicabile la sospensione dei termini di impugnazione prevista dall’art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 a tutte le parti della controversia, poiché la norma non distingue tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. Nel merito, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia: ha osservato che il criterio originario richiamato dall’Ufficio era generico e fondato su una clausola nulla per indeterminatezza dell’oggetto; soprattutto, per gli anni 2011 e 2012 vi erano specifiche pattuizioni sul prezzo di utilizzo dell’oro, rispetto alle quali non era stata fornita prova di simulazione relativa. Ha inoltre rilevato che il giudizio di antieconomicità andava riferito alla società concedente e non alla società affittuaria, e che nel caso concreto le condizioni economiche pattuite rientravano in scelte imprenditoriali legittime, funzionali alla continuità aziendale, senza che l’Ufficio avesse indicato parametri di mercato usuali da porre a confronto. La sentenza impugnata è stata quindi confermata e l’Agenzia condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 6, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
"Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019"
La sospensione dei termini opera per tutte le parti del processo, non solo per i contribuenti, perché il testo non introduce limitazioni soggettive e la norma ha finalità anche deflattive del contenzioso.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma posta a base del recupero di maggiori ricavi mediante presunzioni; nel caso concreto la Corte ha ritenuto infondato il tentativo dell’Ufficio di fondare l’accertamento sulla sola antieconomicità non adeguatamente provata.
art. 112 c.p.c.
Invocato dall’Agenzia per denunciare omessa pronuncia o ultrapetizione; la Corte, rigettando il motivo, ha escluso il vizio dedotto.
art. 115 c.p.c.
Invocato dall’Agenzia in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che non vi fosse una violazione idonea a sovvertire la decisione di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere una errata ripartizione dell’onere della prova; la Corte ha affermato, in sostanza, che l’Ufficio non aveva fornito elementi sufficienti a dimostrare la simulazione o l’antieconomicità.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro processuale del motivo di ricorso per violazione di legge.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
La Corte ha escluso l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato, poiché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista per le controversie definibili si applica a tutte le parti del giudizio, salvo espressa limitazione normativa, e non può essere restrittivamente letta in base alla sola utilità pratica per una parte.
- In tema di accertamento induttivo fondato su antieconomicità, l’Amministrazione deve fornire elementi concreti e comparativi idonei a dimostrare che il risultato economico contestato sia realmente incompatibile con il mercato o con la razionalità imprenditoriale; il mero rilievo dell’antieconomicità, da solo, non basta.
- Il giudizio di antieconomicità va condotto con riferimento al soggetto effettivamente inciso dal rapporto economico oggetto di accertamento, non ad altro soggetto del gruppo o della filiera contrattuale.
- Se l’Ufficio assume che un corrispettivo pattuito sia fittizio o simulato, deve offrire prova specifica della simulazione; in difetto, non può sostituire al prezzo concordato un criterio estimativo diverso.
- Le scelte imprenditoriali volte a preservare la continuità aziendale possono costituire una giustificazione economica del contenuto del contratto e impedire che la mera riduzione del margine venga automaticamente qualificata come sintomo di evasione.
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