Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01497/2026 del 22/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal decesso di un uomo che, mentre era a bordo di un trattore, usciva/si accostava a una strada comunale per il sopraggiungere di un'auto e precipitava in un forte avvallamento posto a margine della carreggiata, non visibile per la cattiva manutenzione dell'area e per l'assenza di segnaletica di pericolo. La vedova conveniva in giudizio il Comune chiedendo il risarcimento ex art. 2051 c.c. dei danni morali, esistenziali, psichici e patrimoniali da perdita delle utilità economiche dell'attività agricola del defunto. In primo grado il Tribunale riconosceva una responsabilità concorrente del Comune nella misura del 30% e liquidava il danno, ma riteneva che i danneggiati fossero già stati integralmente risarciti in altro giudizio dal Fondo Vittime della Strada in forza di transazione, dichiarando assorbita anche la domanda di manleva verso l'assicurazione. In appello la domanda veniva rigettata. In cassazione la ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2056, 2059 e 1226 c.c. per avere la Corte d'appello confermato la liquidazione del danno parentale secondo tabelle milanesi 'a forbice' e senza personalizzazione, chiedendo invece l'applicazione delle tabelle romane 'a punti'; 2) violazione degli artt. 2043, 2055 e 2056 c.c. per avere la Corte territoriale operato una compensazione tra voci disomogenee e ritenuto già integralmente risarcito il danno, pur in presenza di corresponsabilità del Comune; 3) violazione degli artt. 2043, 2056 e 2059 c.c. e vizio di motivazione apparente per avere escluso che il giudizio comprendesse anche il danno jure hereditario, sostenendo la ricorrente che vi rientrassero il danno alle cose del de cuius, il danno biologico terminale e il danno morale catastrofale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui introduceva per la prima volta in sede di legittimità la richiesta di applicazione della tabella del danno parentale 'a punti', poiché in appello la censura era stata limitata alla liquidazione nel minimo e alla mancata personalizzazione, non già alla scelta del diverso criterio tabellare. Ha inoltre reputato infondate le altre censure: la Corte territoriale aveva correttamente accertato che nell'originario giudizio la domanda era stata proposta solo per danno jure proprio; aveva correttamente interpretato la transazione intervenuta nel precedente giudizio con il Fondo Vittime della Strada come avente il medesimo oggetto risarcitorio; aveva quindi legittimamente considerato già integralmente soddisfatto il credito risarcitorio, escludendo che potesse esservi una duplicazione del ristoro. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2051 c.c.

    Richiamato quale fondamento della responsabilità del custode per il sinistro occorso sulla strada comunale.

  • art. 2056 c.c.

    Usato come norma di rinvio per la liquidazione del danno risarcibile.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato in tema di danno non patrimoniale e danno parentale.

  • art. 1226 c.c.

    Indicato come base della liquidazione equitativa del danno e della sua concretizzazione tramite tabelle.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nelle censure sulla responsabilità aquiliana e sul danno risarcibile.

  • art. 2055 c.c.

    Richiamato per escludere che la solidarietà tra responsabili consenta una locupletazione del danneggiato e per affermare la funzione di garanzia dell'integrale risarcimento.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato ai fini dell'interpretazione della transazione intervenuta nel precedente giudizio, valorizzando il comportamento complessivo delle parti e la loro comune intenzione.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indicato come rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel danno da perdita del rapporto parentale, la liquidazione equitativa deve essere ancorata a criteri tabellari idonei a garantire uniformità di trattamento; il sistema tabellare 'a punti' è il parametro che la Corte indica come preferibile quando si controverta sulla quantificazione del danno parentale.
  • La deduzione in cassazione dell'applicazione di un diverso criterio tabellare è inammissibile se nel giudizio di merito la parte si era limitata a censurare il quantum per difetto di personalizzazione o per uso del minimo della forbice, senza contestare in modo specifico il metodo tabellare adottato.
  • Le questioni prospettate per la prima volta in sede di legittimità, e non già devolute al giudice d'appello, sono inammissibili salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • La domanda risarcitoria va qualificata in base al contenuto concreto dell'atto introduttivo: se nel primo grado è stata proposta solo una pretesa jure proprio, non può essere trasformata in cassazione in una domanda anche jure hereditario.
  • Ai fini dell'interpretazione di una transazione occorre verificare il medesimo oggetto sostanziale del rapporto definito, valorizzando il testo degli atti e il comportamento complessivo delle parti ex art. 1362 c.c.; se la transazione ha definito integralmente il medesimo danno già fatto valere, il credito risarcitorio deve considerarsi estinto per integrale soddisfazione.
  • In presenza di più responsabili del medesimo fatto dannoso, il risarcimento percepito in un diverso giudizio per il medesimo pregiudizio deve essere imputato a quanto dovuto complessivamente, evitando duplicazioni e locupletazioni del danneggiato; la solidarietà ex art. 2055 c.c. non consente un ristoro superiore al danno effettivamente subito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.