Regolamento (UE) 2024/1408
Regolamento delegato (UE) 2024/1408 della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2023/1184 della Commissione allineando un termine tecnico alla direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato (UE) 2024/1408 aggiorna il regolamento delegato (UE) 2023/1184 per sostituire il riferimento ai «carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica per il trasporto» con quello ai più ampi «combustibili rinnovabili di origine non biologica», in coerenza con la direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. La modifica non è meramente lessicale: adegua l’ambito applicativo e ricalibra alcune condizioni tecniche su correlazione temporale, addizionalità, ubicazione geografica, intensità emissiva e documentazione. Il regolamento introduce inoltre una disciplina transitoria fino al 1° gennaio 2038 per taluni impianti entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028.
Modifica terminologica e di coordinamento del regolamento delegato (UE) 2023/1184 sulla produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica, con allineamento alla direttiva (UE) 2018/2001 come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413.
Ambito di applicazione
Si applica ai produttori di combustibili rinnovabili di origine non biologica e, più in generale, alla produzione di tali combustibili mediante elettrolisi e, per analogia, ad altre filiere meno comuni. Le regole riguardano la determinazione di quando l’energia elettrica usata può essere considerata pienamente rinnovabile, sia che i combustibili siano prodotti nel territorio dell’Unione sia al di fuori di esso. Sono rilevanti anche gli impianti di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili, i sistemi di stoccaggio dietro punto di connessione, le zone di offerta e i sistemi nazionali o volontari di certificazione riconosciuti dalla Commissione.
Regolamento delegato (UE) 2024/1408: allineamento terminologico e aggiornamento tecnico della metodologia per i combustibili rinnovabili di origine non biologica
Il regolamento delegato (UE) 2024/1408 interviene sul regolamento delegato (UE) 2023/1184 per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/2413 alla direttiva (UE) 2018/2001. L’obiettivo principale è sostituire il riferimento ai soli combustibili per il trasporto con la più ampia categoria dei «combustibili rinnovabili di origine non biologica», estendendo così la disciplina a impieghi ulteriori rispetto ai trasporti.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama l’articolo 27, paragrafo 6, quarto comma, della direttiva (UE) 2018/2001 come base giuridica. I considerando evidenziano che la direttiva (UE) 2023/2413 ha ampliato l’ambito del concetto sostituito, includendo non solo i combustibili liquidi e gassosi usati nel settore dei trasporti, ma anche quelli utilizzati per l’elettricità, per usi non energetici nell’industria e per riscaldamento e raffrescamento. Il regolamento delegato viene quindi modificato per mantenere coerenza sistematica con il diritto di base.
Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
L’articolo 1 del regolamento delegato (UE) 2023/1184, come riscritto, chiarisce che la disciplina contiene norme dettagliate per stabilire quando l’energia elettrica impiegata nella produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica può essere considerata pienamente rinnovabile. La disciplina si applica alla produzione tramite elettrolisi e, per analogia, ad altre filiere meno comuni. È espressamente precisato che l’applicazione vale sia per la produzione nell’Unione sia per quella effettuata fuori dall’Unione.
Definizioni rilevanti
Tra le definizioni aggiornate figurano:
- «produttore di combustibile», cioè l’operatore economico che produce combustibili rinnovabili di origine non biologica;
- «entrata in funzione», che comprende l’avvio della produzione per la prima volta oppure dopo un repowering che comporti investimenti superiori al 30 % di quelli necessari per un impianto nuovo analogo.
Criteri tecnici per qualificare l’energia come pienamente rinnovabile
Le modifiche incidono in modo sostanziale sui criteri di collegamento tra l’impianto di produzione e l’impianto rinnovabile, sulla relazione temporale tra i due impianti e sull’uso di energia elettrica di rete.
Collegamento diretto, contemporaneità e assenza di prelievo di rete
L’articolo 3, come sostituito, richiede alternativamente che:
- l’impianto rinnovabile sia collegato da una linea diretta all’impianto di produzione, oppure che la generazione e la produzione avvengano nello stesso impianto;
- l’impianto rinnovabile sia entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell’impianto di produzione, con la precisazione che i supplementi di capacità aggiunti nello stesso sito entro 36 mesi dall’entrata in funzione dell’impianto iniziale sono trattati come parte dell’impianto esistente;
- se l’impianto rinnovabile è collegato alla rete, un sistema di misurazione intelligente dimostri che nessuna energia elettrica è stata prelevata dalla rete per la produzione dei combustibili.
Energia elettrica di rete considerata rinnovabile
L’articolo 4 disciplina i casi in cui l’energia elettrica prelevata dalla rete può essere conteggiata come pienamente rinnovabile. Ciò è possibile, in primo luogo, se l’impianto è ubicato in una zona di offerta nella quale la quota media di energia elettrica da fonti rinnovabili ha superato il 90 % nell’anno civile precedente e la produzione non supera il numero massimo di ore determinato in funzione di tale quota. La quota media si calcola confrontando il consumo finale lordo di elettricità rinnovabile con la produzione lorda di elettricità di tutte le fonti, con il metodo richiamato dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001. Se la soglia del 90 % è superata in un dato anno civile, essa si considera mantenuta per i cinque anni civili successivi.
In assenza di tali condizioni, l’energia prelevata dalla rete può essere considerata pienamente rinnovabile se l’impianto si trova in una zona di offerta con intensità di emissioni inferiore a 18 g CO2eq/MJ. L’intensità emissiva va determinata sulla base dei dati più recenti con lo stesso approccio usato per calcolare l’intensità media di carbonio dell’energia elettrica della rete nella metodologia sulle riduzioni di emissioni per combustibili rinnovabili di origine non biologica e carburanti derivanti da carbonio riciclato.
Il paragrafo 3 dell’articolo 4 specifica inoltre che l’energia elettrica prelevata dalla rete può essere considerata pienamente rinnovabile anche se consumata durante un periodo di compensazione degli sbilanciamenti, purché il produttore dimostri, tramite evidenze del gestore del sistema di trasmissione nazionale, che l’energia usata ha ridotto corrispondentemente la necessità di ridispacciamento.
Addizionalità e assenza di sostegno pubblico
L’articolo 5 rafforza il criterio di addizionalità. L’impianto rinnovabile deve essere entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell’impianto di produzione. Se un impianto precedentemente oggetto di un accordo di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili, poi cessato, rispettava già tale requisito, esso si considera entrato in funzione contemporaneamente al nuovo impianto di produzione ai fini di un nuovo accordo. Lo stesso vale per supplementi di capacità aggiunti nello stesso sito entro 36 mesi dall’avvio dell’impianto iniziale.
È inoltre richiesto che l’impianto rinnovabile non abbia ricevuto sostegno sotto forma di aiuti al funzionamento o agli investimenti, salvo eccezioni puntuali: sostegno ricevuto prima del repowering, sostegno finanziario per terreni o connessione alla rete, sostegno che non costituisce sostegno netto, nonché sostegno per impianti destinati a ricerca, sperimentazione e dimostrazione.
Correlazione temporale tra produzione elettrica e produzione di combustibili
L’articolo 6 introduce una disciplina graduale della correlazione temporale. Fino al 31 dicembre 2029 la condizione è soddisfatta se i combustibili sono prodotti nello stesso mese di calendario dell’energia rinnovabile generata nell’ambito del relativo accordo di compravendita, oppure se provengono da un nuovo mezzo di stoccaggio ubicato dietro lo stesso punto di connessione alla rete e caricato nello stesso mese in cui è stata generata l’energia oggetto dell’accordo.
Dal 1° gennaio 2030 il criterio si sposta su base oraria: i combustibili devono essere prodotti nello stesso periodo di un’ora dell’energia rinnovabile oggetto dell’accordo, oppure da energia proveniente da stoccaggio caricato nella medesima ora. Gli Stati membri possono applicare questo regime ai combustibili prodotti nel proprio territorio dal 1° luglio 2027, previa notifica alla Commissione.
È inoltre prevista una regola di soddisfazione automatica della correlazione temporale quando, nell’ora di produzione, il prezzo di equilibrio del mercato del giorno prima nella zona di offerta è pari o inferiore a 20 EUR/MWh oppure è inferiore a 0,36 volte il prezzo della quota di emissione di una tonnellata di CO2 equivalente nel periodo di riferimento.
Ubicazione geografica e differenziali di prezzo
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), viene adeguato per consentire l’applicazione del criterio quando l’impianto rinnovabile è situato in una zona di offerta interconnessa, anche in un altro Stato membro, nella quale i prezzi dell’energia elettrica del periodo di interesse sul mercato del giorno prima sono uguali o superiori a quelli della zona in cui sono prodotti i combustibili.
Tracciabilità, registri e certificazione
L’articolo 8 rafforza gli obblighi informativi, richiedendo il dettaglio della quantità di energia elettrica impiegata per produrre i combustibili, della quantità di energia elettrica rinnovabile generata dagli impianti e delle quantità di combustibili prodotti dal produttore.
L’articolo 9 consente al produttore di avvalersi di sistemi nazionali o di sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per dimostrare la conformità ai criteri degli articoli da 3 a 7. Se i dati provengono da un sistema già oggetto di decisione di riconoscimento, lo Stato membro non può pretendere ulteriori prove, nei limiti della copertura di tale decisione.
Regime transitorio
L’articolo 11 prevede una deroga di ampia portata: fino al 1° gennaio 2038 non si applicano le lettere a) e b) dell’articolo 5 agli impianti di produzione entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non si estende ai supplementi di capacità realizzati dopo il 1° gennaio 2028.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Allineamento terminologico e titolo del regolamento
Il titolo del regolamento delegato (UE) 2023/1184 è sostituito per riferirsi alla metodologia dell’Unione per la produzione di «combustibili rinnovabili di origine non biologica». Tutti i richiami al precedente termine limitato ai trasporti sono adattati al nuovo concetto, con ampliamento dell’ambito sostanziale.
Oggetto e ambito materiale
L’articolo 1 stabilisce norme dettagliate per determinare quando l’energia elettrica impiegata nella produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica può essere considerata pienamente rinnovabile. Le norme si applicano alla produzione mediante elettrolisi e, per analogia, ad altre filiere meno comuni, indipendentemente dal luogo di produzione dentro o fuori l’Unione.
Definizioni chiave
Vengono aggiornate, tra l’altro, le definizioni di «produttore di combustibile» e di «entrata in funzione». Quest’ultima include l’avvio della produzione per la prima volta o dopo un repowering che richieda investimenti superiori al 30 % dell’investimento necessario per un impianto nuovo analogo.
Criteri di collegamento e addizionalità dell’impianto rinnovabile
L’articolo 3 è sostituito per richiedere, in sintesi, che l’impianto rinnovabile sia collegato direttamente all’impianto di produzione oppure sia nello stesso impianto; che sia entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell’impianto di produzione, con regole specifiche per supplementi di capacità nello stesso sito; e che, se l’impianto è connesso alla rete, un sistema di misurazione intelligente attesti che non è stata prelevata energia dalla rete per produrre i combustibili.
Energia di rete considerata pienamente rinnovabile
L’articolo 4 aggiorna le condizioni per conteggiare come pienamente rinnovabile l’energia prelevata dalla rete. Ciò è possibile se l’impianto si trova in una zona di offerta con quota media di energia elettrica rinnovabile superiore al 90 % nell’anno civile precedente e nei limiti del numero massimo di ore calcolato in funzione della quota di rinnovabili; in alternativa, se l’intensità delle emissioni della zona di offerta è inferiore a 18 g CO2eq/MJ. È anche precisato il metodo di calcolo dell’intensità emissiva e la possibilità di considerare soddisfatta la condizione durante il periodo di compensazione degli sbilanciamenti se il gestore del sistema di trasmissione nazionale fornisce evidenze adeguate.
Correlazione con accordi di compravendita e requisiti di sostegno pubblico
L’articolo 5 viene riscritto per richiedere, ai fini dell’ulteriore meccanismo di qualificazione dell’energia come pienamente rinnovabile, che l’impianto rinnovabile sia entrato in funzione non più di 36 mesi prima dell’impianto di produzione. È prevista la regola di equiparazione temporale per nuovi accordi di compravendita e per supplementi di capacità nello stesso sito. Inoltre, l’impianto rinnovabile non deve aver ricevuto aiuti al funzionamento o agli investimenti, salvo eccezioni specifiche: sostegno prima del repowering, sostegno per terreni o connessione alla rete, sostegno non netto e sostegno per impianti destinati a ricerca, sperimentazione e dimostrazione.
Correlazione temporale e periodo di transizione
L’articolo 6 prevede che fino al 31 dicembre 2029 la correlazione temporale sia soddisfatta se la produzione di combustibili avviene nello stesso mese di calendario della generazione rinnovabile oggetto dell’accordo di compravendita, oppure se l’energia proviene da un nuovo mezzo di stoccaggio caricato nello stesso mese. Dal 1° gennaio 2030 il criterio diventa orario. Gli Stati membri possono applicare queste regole ai combustibili prodotti nel proprio territorio dal 1° luglio 2027, previa notifica alla Commissione. È inoltre prevista una clausola permanente di soddisfazione della correlazione temporale quando il prezzo di equilibrio del mercato del giorno prima è pari o inferiore a 20 EUR/MWh oppure a 0,36 volte il prezzo della quota di emissione di CO2.
Condizioni di ubicazione nei mercati interconnessi
L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), è modificato per consentire il ricorso ai criteri previsti quando l’impianto rinnovabile si trova in una zona di offerta interconnessa, anche in un altro Stato membro, nella quale i prezzi dell’energia elettrica nel periodo rilevante sul mercato del giorno prima sono uguali o superiori a quelli della zona di offerta in cui sono prodotti i combustibili.
Tracciabilità e dati da registrare
L’articolo 8 è aggiornato per precisare che devono essere registrate la quantità di energia elettrica usata per produrre i combustibili, la quantità di energia elettrica rinnovabile generata dagli impianti, indipendentemente dal suo uso finale, e le quantità di combustibili rinnovabili di origine non biologica prodotte dal produttore.
Certificato di conformità e sistemi di riconoscimento
L’articolo 9 consente al produttore di usare sistemi nazionali o sistemi volontari internazionali riconosciuti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 per dimostrare il rispetto degli articoli da 3 a 7. Se i dati provengono da un sistema già oggetto di decisione di riconoscimento, lo Stato membro non può richiedere ulteriori prove, nei limiti della copertura della decisione stessa.
Fase transitoria per impianti preesistenti
L’articolo 11 stabilisce che fino al 1° gennaio 2038 non si applicano gli articoli 5, lettere a) e b), agli impianti di produzione di combustibili rinnovabili di origine non biologica entrati in funzione prima del 1° gennaio 2028. La deroga non vale per i supplementi di capacità realizzati dopo il 1° gennaio 2028.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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