Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1364

Regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione, del 14 marzo 2024, sulla prima fase dell’istituzione di un sistema comune di classificazione dell’Unione per i centri dati

Normativa europea32024R1364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato dà attuazione all’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2023/1791, istituendo la prima fase del sistema comune UE per classificare la sostenibilità dei centri dati. Definisce quali informazioni e KPI devono essere comunicati alla banca dati europea, da chi e con quali modalità, e individua i primi indicatori di sostenibilità calcolati su tali dati. Il sistema è costruito per consentire una raccolta uniforme, comparabile e, al contempo, rispettosa della riservatezza commerciale.

Prima fase dell’istituzione di un sistema comune dell’Unione per la classificazione della sostenibilità dei centri dati, con obblighi di comunicazione e indicatori di prestazione/sostenibilità.

Ambito di applicazione

Si applica ai gestori di centri dati con domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate pari ad almeno 500 kW, ai fini della comunicazione delle informazioni e degli indicatori chiave di prestazione alla banca dati europea sui centri dati. Riguarda centri dati aziendali, in coubicazione e in co-hosting, inclusi quelli organizzati come singola struttura o come gruppo di strutture; per ciascun centro dati con diversa ubicazione fisica è richiesta una comunicazione distinta. Sono previste specifiche facilitazioni per i primi periodi di comunicazione e per i centri dati in coubicazione, nonché obblighi di riservatezza per i dati individuali; la pubblicazione al pubblico avviene solo in forma aggregata a livello di Stato membro e di Unione.

Prima fase dell’istituzione di un sistema comune dell’Unione per la classificazione della sostenibilità dei centri dati

Il regolamento delegato (UE) 2024/1364 attua la direttiva (UE) 2023/1791 in materia di efficienza energetica, introducendo la prima fase di un sistema comune dell’Unione per classificare la sostenibilità dei centri dati. La logica dell’intervento è quella di creare una base dati armonizzata e comparabile per misurare prestazioni energetiche, uso delle risorse e capacità TIC dei data center, così da supportare politiche pubbliche fondate su evidenze e favorire trasparenza e confrontabilità.

Finalità e contesto normativo

Il regolamento si inserisce nel quadro della direttiva (UE) 2023/1791, che all’articolo 12 impone agli Stati membri di richiedere ai titolari e gestori dei centri dati la pubblicazione di specifiche informazioni e prevede la creazione di una banca dati europea. I considerando sottolineano che il settore TIC è in forte crescita energetica e che la strategia digitale dell’Unione richiama centri dati più efficienti e sostenibili, nonché maggiore trasparenza sull’impronta ambientale.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’ambito di applicazione riguarda i gestori di centri dati con domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate pari ad almeno 500 kW. La disciplina si applica ai centri dati aziendali, in coubicazione e in co-hosting, sia come singole strutture sia come gruppi di strutture; quando un centro dati ha diverse ubicazioni fisiche, ciascun sito richiede una comunicazione separata. Sono escluse solo le situazioni non ricomprese nella soglia minima di potenza o non qualificabili come centro dati ai sensi delle definizioni regolamentari.

Definizioni tecniche principali

Il regolamento chiarisce le figure e i concetti utilizzati per la raccolta dei dati. Distinguendo tra centri dati aziendali, in coubicazione e in co-hosting, attribuisce gli obblighi informativi al relativo gestore. Definisce inoltre la superficie coperta totale, la superficie della sala computer, la ridondanza, la domanda di potenza IT installata e il carico nominale IT, tutti elementi necessari per uniformare le misurazioni e le comparazioni.

Meccanismo di comunicazione alla banca dati europea

L’articolo 3 stabilisce un meccanismo di comunicazione annuale, con prime scadenze al 15 settembre 2024 e al 15 maggio 2025, e poi con cadenza annuale. I dati da trasmettere riguardano l’anno civile precedente; per i centri dati operativi da meno di un anno, la comunicazione copre solo il periodo effettivo di esercizio. La trasmissione avviene tramite un sistema nazionale, se istituito dallo Stato membro interessato, oppure direttamente alla banca dati europea.

Flessibilità iniziale per il monitoraggio e la raccolta dati

Per il primo periodo di comunicazione è ammessa l’omissione motivata di alcuni KPI tecnici, qualora il gestore non sia in grado, per ragioni tecniche, di monitorarli e raccoglierli. Nei primi due periodi, per i centri dati in coubicazione è consentito stimare la percentuale di superficie coperta della sala computer interessata, se mancano i dati necessari per alcuni indicatori di capacità TIC. È inoltre prevista la possibilità di istituire meccanismi interni anonimi per raccogliere i dati dai clienti in coubicazione.

Informazioni e KPI da comunicare

L’allegato I richiede, anzitutto, dati identificativi del centro dati: denominazione, titolare e gestore, ubicazione mediante codice LAU, tipo di centro dati e anno/mese di entrata in funzione. Sono poi richieste informazioni operative sulla ridondanza dell’infrastruttura elettrica e di raffreddamento, con possibilità di esprimere i livelli in forma del tipo N+1, 2N e simili.

L’allegato II elenca i KPI da monitorare, raccogliere e comunicare. Tra quelli energetici e di sostenibilità figurano domanda di potenza IT installata, superficie coperta totale e della sala computer, consumo energetico totale, consumo energetico delle apparecchiature IT, funzioni di rete elettrica eventualmente fornite, capacità media delle batterie offerte alla rete, apporto totale di acqua e di acqua potabile, calore di scarto riutilizzato, temperatura media del calore di scarto, temperatura media impostata dell’aria di aspirazione, refrigeranti usati e gradi-giorno di raffrescamento. Sono inoltre previsti indicatori sul consumo di energia rinnovabile, distinti in energia rinnovabile con garanzie di origine, tramite accordi di compravendita di energia elettrica e da fonti rinnovabili in loco.

Indicatori di capacità TIC e traffico dati

L’allegato II richiede anche la comunicazione della capacità TIC dei server e delle apparecchiature di archiviazione, con riferimento alle apparecchiature esistenti al 31 dicembre dell’anno di comunicazione. Per i server, la capacità si basa sulle prestazioni allo stato attivo dichiarate o stimate secondo metodi riconosciuti; per lo storage, la capacità corrisponde alla capacità grezza indirizzabile dei dispositivi SSD e HDD. Sono infine previsti indicatori di traffico dati in entrata e in uscita, sia in termini di larghezza di banda media annua sia di quantità aggregata annua di dati.

Metodologie di misurazione e conservazione dei registri

Per le attività di monitoraggio, i gestori devono conservare per almeno dieci anni un registro dei punti di misurazione e dei dispositivi utilizzati. Il regolamento richiama numerose norme tecniche CEN/Cenelec, tra cui EN 50600-4-2 per l’energia, EN 50600-4-9 per l’acqua, EN 50600-4-6 per il calore di scarto ed EN 50600-4-3 per l’energia rinnovabile, consentendo l’uso di norme equivalenti. Vengono inoltre precisati i punti di misura e le regole di calcolo per i diversi indicatori, con attenzione particolare ai centri dati che ospitano altre funzioni della struttura o che ricorrono a impianti di cogenerazione, chiller ad assorbimento o fonti rinnovabili in loco.

Indicatori di sostenibilità e formule di calcolo

L’allegato III definisce quattro indicatori di sostenibilità: PUE, WUE, ERF e REF. La PUE è calcolata come rapporto tra consumo energetico totale ed energia delle apparecchiature IT; la WUE come rapporto tra consumo idrico totale ed energia IT espressa in MWh; l’ERF come rapporto tra calore di scarto riutilizzato e consumo energetico totale; il REF come rapporto tra energia rinnovabile totale e consumo energetico totale. Tali indicatori costituiscono il nucleo del futuro sistema di classificazione della sostenibilità.

Pubblicità, aggregazione e riservatezza

L’allegato IV disciplina i dati pubblici. La banca dati deve essere accessibile al pubblico solo in forma aggregata, a livello di Stato membro e di Unione. Le informazioni pubblicate comprendono, tra l’altro, numero di centri dati comunicanti, distribuzione per classe dimensionale, PDIT, EDC, WIN e le medie di PUE, WUE, ERF e REF per Stato membro, per tipologia di centro dati e per fascia dimensionale. L’aggregazione degli indicatori di sostenibilità è ponderata sul consumo energetico totale e, per la pubblicazione disaggregata per tipo e dimensione, è richiesto un minimo di tre centri dati nella categoria interessata.

Gli Stati membri e la Commissione accedono alla totalità dei dati individuali, ma devono mantenerli riservati; il regolamento qualifica tali informazioni come riservate ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 e della direttiva 2003/4/CE. I dati aggregati possono essere riutilizzati per finalità statistiche ai sensi del regolamento (CE) n. 223/2009.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

Il regolamento definisce le informazioni e gli indicatori chiave di prestazione da comunicare alla banca dati europea dai gestori di centri dati con domanda di potenza IT installata pari ad almeno 500 kW. Serve per istituire un sistema comune UE di classificazione della sostenibilità dei centri dati e una metodologia comune di misurazione e calcolo; definisce anche i primi indicatori di sostenibilità da calcolare sulla base dei dati comunicati.

Definizioni rilevanti

Sono definite le nozioni di centro dati aziendale, centro dati in coubicazione, centro dati in co-hosting e le corrispondenti figure del gestore e del cliente. Sono inoltre definiti concetti tecnici centrali, tra cui superficie coperta totale, superficie coperta della sala computer, ridondanza, domanda di potenza delle tecnologie dell’informazione installate e carico nominale delle tecnologie dell’informazione.

Obblighi di comunicazione e scadenze

I gestori dei centri dati che effettuano la comunicazione devono trasmettere alla banca dati europea, entro il 15 settembre 2024, poi entro il 15 maggio 2025 e successivamente con cadenza annuale, le informazioni e i KPI di cui agli allegati I e II. I dati riguardano l’anno civile precedente; per i centri dati entrati in funzione da meno di un anno, si comunica solo il periodo di attività effettiva.

Deroghe e adattamenti iniziali

Nel primo periodo di comunicazione, se per motivi tecnici non è possibile monitorare alcuni KPI energetici e di sostenibilità indicati nell’allegato II, punto 1, lettere d), e), h)-l) e o)-r), il gestore può ometterli motivando l’impossibilità. Per i primi due periodi, i centri dati in coubicazione possono stimare la percentuale di superficie coperta della sala computer riferita ai dati comunicati se non dispongono dei dati necessari per calcolare correttamente i KPI di cui all’allegato II, punto 2, lettere a) e b).

Indicatori di sostenibilità e metodologia

Gli indicatori di sostenibilità sono definiti nell’allegato III e comprendono PUE, WUE, ERF e REF. Le formule di calcolo si basano, rispettivamente, sui rapporti tra consumo energetico totale ed energia IT, tra acqua totale ed energia IT, tra calore di scarto riutilizzato e consumo energetico totale, e tra energia rinnovabile totale e consumo energetico totale.

Banca dati europea, accesso e riservatezza

La banca dati europea deve disporre di interfaccia utente comune e API comune. Le informazioni e i KPI individuali sono accessibili alla Commissione e agli Stati membri, ma devono essere mantenuti riservati; la pubblicazione al pubblico avviene solo in forma aggregata, a livello di Stato membro e dell’Unione, secondo l’allegato IV. I dati aggregati possono essere riutilizzati per le statistiche europee nel rispetto del regolamento (CE) n. 223/2009.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieefficienza energeticadigitalizzazioneambientetrasparenza amministrativastatistiche europee

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.