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Legge

L.R. Calabria 16/2024

Istituzione dell’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2024

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce in Calabria l’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi, ente pubblico economico che subentra nelle funzioni del CORAP in liquidazione. Disciplina organi, funzioni, pianificazione urbanistica, insediamento delle imprese, regime transitorio, finanziamento per il 2024-2025 e abrogazioni correlate. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Istituzione dell’Agenzia regionale per le aree industriali e l’attrazione di investimenti

Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo delle aree industriali e l’attrazione di investimenti

La legge istituisce in Calabria un nuovo ente pubblico economico finalizzato al riordino del sistema regionale di supporto all’insediamento e allo sviluppo delle imprese, nonché all’attrazione di investimenti produttivi. La disciplina sostituisce il precedente assetto legato al CORAP e regola anche il passaggio di funzioni, beni e rapporti nel periodo transitorio.

Finalità e ambito di intervento

L’intervento normativo mira a rafforzare i sistemi produttivi regionali attraverso un sistema organico di sostegno alla competitività delle imprese di ogni comparto economico. L’Agenzia opera per favorire l’insediamento produttivo, la valorizzazione delle aree industriali e il miglioramento dell’attrattività territoriale della Calabria, incluse le aree ZES.

Natura giuridica, autonomia e sede

L’Agenzia regionale di sviluppo delle aree industriali e per l’attrazione di investimenti produttivi è qualificata come ente pubblico economico. Ha autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed è tenuta al rispetto delle regole in materia di trasparenza, contratti pubblici e principi di legalità, imparzialità, semplificazione e digitalizzazione dei rapporti con le imprese. La sede legale è presso il Centro Agroalimentare di Lamezia Terme (CZ), con mantenimento delle sedi operative territoriali.

Funzioni dell’Agenzia

L’Agenzia esercita, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, funzioni molto ampie in materia di sviluppo industriale e promozione degli investimenti. In particolare cura:

  • l’attrazione di investimenti, con azioni di assistenza, promozione e supporto agli investitori lungo tutto il ciclo di vita dell’investimento;
  • la promozione delle aree produttive regionali, anche con marketing nazionale e internazionale e con diffusione delle dotazioni infrastrutturali e dei vantaggi disponibili;
  • lo studio, la progettazione, l’attuazione, la gestione e la manutenzione di interventi nelle aree produttive, incluse le attività ablative necessarie;
  • la progettazione e costruzione di fabbricati, impianti, laboratori, depositi e magazzini;
  • la vendita, assegnazione e concessione di lotti alle imprese;
  • misure specifiche per l’affidamento di beni recuperati a start up ad alto contenuto tecnologico;
  • strumenti di semplificazione per l’insediamento e lo sviluppo delle imprese;
  • la determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese insediate;
  • la progettazione e gestione di uno sportello regionale per l’internazionalizzazione;
  • la progettazione e gestione di APEA. È inoltre previsto un team di “content creator” dedicato alla diffusione digitale e analogica delle informazioni sulle opportunità di insediamento e sulle agevolazioni disponibili.

Rapporti con i Comuni e con le ZES

L’Agenzia può operare anche in aree comunali destinate ad attività produttive, previo accordo con i Comuni interessati. Nelle aree coincidenti con le ZES, le rispettive attribuzioni sono regolate da apposita convenzione per coordinare competenze e potenzialità.

Organi dell’Agenzia

Gli organi dell’Agenzia sono il Presidente, il Direttore e il Revisore unico dei conti.

Presidente: nomina, durata, funzioni e compenso

Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale tramite procedura idoneativa, dura in carica tre anni ed è revocabile prima della scadenza con atto motivato. Si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità del d.lgs. 39/2013. Il Presidente coordina la pianificazione della “content strategy”, cura i rapporti istituzionali e imprenditoriali e approva i piani di attrazione, reshoring e retention. Il compenso annuo è fissato in 50.000 euro lordi.

Direttore: nomina, requisiti, durata e funzioni

Il Direttore è conferito dal Presidente della Giunta regionale per tre anni rinnovabili, mediante procedura idoneativa, a soggetti in possesso di laurea e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Anche per tale incarico si applicano le cause di inconferibilità e incompatibilità del d.lgs. 39/2013. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e ne dirige l’attività, predisponendo statuto, atti organizzativi, dotazione organica, disciplina del personale, regolamento per la cessione dei terreni e immobili, piano industriale triennale, programma triennale di interventi e lavori, piano economico-finanziario, bilancio preventivo e bilancio di esercizio.

Revisore unico dei conti

Il Revisore unico e il supplente sono scelti mediante sorteggio da un elenco formato a seguito di avviso pubblico, con designazione da parte del Presidente della Giunta regionale e nomina da parte del Direttore. L’incarico dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta per il medesimo soggetto. Il Revisore controlla regolarità amministrativa, contabile, finanziaria ed economica, redige relazioni su bilancio preventivo e bilancio di esercizio, verifica trimestralmente cassa e andamento finanziario-patrimoniale e vigila su legge, statuto e assetti organizzativi.

Vigilanza regionale e controlli sugli atti

La Regione esercita indirizzo, vigilanza e controllo tramite il dipartimento competente. Sono soggetti ad approvazione della Giunta regionale lo statuto, la dotazione organica e le sue variazioni, il piano industriale triennale, il piano economico-finanziario, il bilancio preventivo, il bilancio di esercizio e le linee guida per il piano industriale triennale. In caso di cessazione del Direttore, il Presidente della Giunta nomina un Commissario straordinario per la gestione ordinaria, con durata di dodici mesi prorogabile una sola volta e cessazione comunque alla nomina del nuovo Direttore.

Pianificazione urbanistica delle aree industriali

I piani regolatori delle aree, nuclei e zone di sviluppo industriale sono approvati dalla Regione con partecipazione dei Comuni interessati, della Provincia competente e della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in coerenza con la disciplina urbanistica regionale e statale. Tali piani producono gli effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento. Lo schema di piano è adottato dalla Giunta regionale, pubblicato nei canali ufficiali e sottoposto a osservazioni e opposizioni entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BURC; segue la conferenza di pianificazione e poi l’approvazione finale della Giunta. I vincoli costitutivi dei piani regolatori durano dieci anni dalla data di approvazione dei relativi progetti. L’approvazione del progetto di un’opera pubblica determina dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza. Le espropriazioni sono curate dall’Agenzia secondo la normativa statale. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici alle previsioni dei piani regolatori; in sede di titoli abilitativi non possono richiedere agli imprenditori contributi di urbanizzazione che l’ordinamento pone a carico di altri soggetti.

Insediamento delle imprese e rapporti contrattuali

Le procedure di insediamento e i rapporti con le imprese sono disciplinati dal regolamento per la cessione in proprietà o in uso di terreni e immobili adottato dal Direttore. All’insediamento l’Agenzia stipula con ciascuna impresa una convenzione basata su tale regolamento. Le imprese insediate devono corrispondere i canoni e i corrispettivi per servizi, manutenzione delle opere e gestione degli impianti. I crediti sono riscossi anche coattivamente tramite ruoli esecutivi.

Riacquisizione delle aree assegnate

Gli atti di cessione devono prevedere, a pena di nullità, la facoltà dell’Agenzia di riacquisire suoli e stabilimenti realizzati tramite espropriazione dopo 24 mesi di inattività dell’azienda, per riassegnarli a nuovi programmi produttivi, con eventuale ristoro secondo il regolamento. È inoltre prevista la riacquisizione senza maggiorazione di prezzo e senza opposizione se lo stabilimento non viene realizzato entro tre anni dall’assegnazione. Le riacquisizioni mantengono la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

Regime transitorio e subentro nel CORAP

Entro 10 giorni dall’entrata in vigore, il Presidente della Giunta nomina un Commissario straordinario che compie gli adempimenti necessari all’avvio dell’Agenzia. Il Commissario resta in carica fino a 12 mesi, prorogabili per motivate ragioni di altri 12 mesi, con compenso non superiore a quello del Direttore. Egli adotta lo schema di statuto, il regolamento organizzativo, la dotazione organica, il Piano industriale triennale e il regolamento per la cessione dei terreni e immobili secondo un cronoprogramma fissato dalla legge. Il personale a tempo indeterminato del CORAP connesso alle funzioni sulle aree industriali è trasferito all’Agenzia e mantiene trattamento economico e giuridico fondamentale e accessorio, oltre all’inquadramento previdenziale. L’Agenzia subentra nella gestione delle opere pubbliche, dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, nei beni strumentali del CORAP e nelle convenzioni con le imprese insediate o in corso di insediamento. Alcuni rapporti giuridici e processuali restano imputati alla gestione liquidatoria del CORAP. Per evitare interruzioni di servizi pubblici, il CORAP può proseguire in esercizio provvisorio fino al completo subentro dell’Agenzia; inoltre l’Agenzia subentra anche in specifici diritti e beni della Fondazione Mediterranea Terina OLNUS.

Disciplina finanziaria

Per l’avvio e lo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico, la Regione riconosce all’Agenzia un contributo omnicomprensivo fino a 2,7 milioni di euro per il 2024 e fino a 2,6 milioni di euro per il 2025, con copertura mediante riduzione di stanziamenti del bilancio regionale 2024-2026. La Giunta è autorizzata alle variazioni di bilancio necessarie e all’istituzione del relativo capitolo.

Abrogazioni e soppressioni

Con l’entrata in vigore della legge sono abrogate la legge regionale 24 dicembre 2001, n. 38, nonché varie disposizioni della legge regionale n. 47 del 2019 relative al precedente assetto del settore. Sono inoltre operate modifiche testuali di coordinamento alla medesima legge n. 47 del 2019.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

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