Sentenza n. 15520/2026 - Roma, Sezione 4T
per l’annullamento - della nota AOO_COM. Registro Ufficiale U.0025734.26-04-2021 del Ministero dello sviluppo economico (Direzione generale servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Div. 2^), avente ad oggetto “Richiesta di rimborso della società GO INTERNET Dichiarazione per l’offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell’articolo 25 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D. L.vo 1° agosto 2003 n. 259)”, inviata a mezzo PEC del 26 aprile 2021; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego ministeriale di rimborso dei diritti amministrativi versati per gli anni 2014-2019 in relazione alle autorizzazioni per la fornitura di reti pubbliche e di servizio telefonico accessibile al pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota ministeriale del 26 aprile 2021 che negava il rimborso dei diritti amministrativi versati ai sensi dell’art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Ha dedotto: (1) per il 2014, il mancato esame e la carenza di motivazione sulla richiesta relativa all’autorizzazione per il servizio telefonico accessibile al pubblico, rispetto alla disciplina introdotta dal d.l. n. 145/2013; (2) per il 2015-2019, l’erroneità dell’assunto secondo cui il rimborso avrebbe comportato un’applicazione retroattiva del regime agevolato, sostenendo di chiedere la restituzione dell’eccedenza rispetto ai contributi dovuti in ciascuna annualità; per tali anni ha quantificato la restituzione richiesta in euro 247.800, pari alla differenza tra euro 311.500 versati ed euro 63.700 ritenuti dovuti; (3) l’inesistenza di un termine decadenziale per comunicare i requisiti dimensionali necessari al regime contributivo per gli operatori con non più di 50.000 utenti, e il contrasto del diniego con i principi di proporzionalità, obiettività, trasparenza, non discriminazione e buona amministrazione. Il Ministero ha sostenuto che l’agevolazione potesse applicarsi solo dopo la dichiarazione dell’operatore, pervenuta nel gennaio 2020, e che la rideterminazione degli anni precedenti avrebbe prodotto un’indebita retroattività.
La decisione
Il ricorso è accolto parzialmente. Per il 2014 è accolto il motivo di difetto di motivazione e di istruttoria: il diniego non contiene una valutazione specifica della richiesta relativa al servizio telefonico accessibile al pubblico né chiarisce perché la disciplina vigente per quell’annualità non consentisse la rideterminazione. Per il 2015-2019 sono accolte le censure contro il diniego fondato sulla tardiva presentazione dell’autodichiarazione: la normativa applicabile non stabilisce un termine perentorio per la dichiarazione, non attribuisce a essa efficacia costitutiva del diritto e non prevede una decadenza per la sua mancata o tardiva presentazione. L’Amministrazione doveva quindi esaminare la richiesta come domanda di restituzione di somme eventualmente versate in eccedenza, verificando i presupposti sostanziali nelle singole annualità. L’annullamento non comporta però il riconoscimento immediato dei rimborsi, né dell’importo di euro 247.800: spetta all’Amministrazione svolgere una nuova istruttoria, accertare il numero effettivo degli utenti finali e valutare la documentazione, quindi rideterminare i contributi ed eventualmente riconoscere le somme dovute. Spese compensate, salvo l’obbligo di restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 direttiva 2002/20/CE
L’art. 12 della direttiva 2002/20/CE del 7 marzo 2002 (c.d. direttiva autorizzazioni) ha stabilito che gli Stati membri possono imporre agli operatori diritti amministrativi destinati esclusivamente alla copertura dei costi sostenuti dall’autorità nazionale competente per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime autorizzatorio. La disposizione prescrive inoltre che tali oneri siano imposti alle singole imprese secondo criteri di proporzionalità, obiettività e trasparenza, in modo da minimizzare i costi amministrativi aggiuntivi gravanti sugli operatori.
I diritti amministrativi possono essere imposti agli operatori solo per coprire i costi dell’autorità competente e devono rispettare criteri di proporzionalità, obiettività e trasparenza.
art. 34 d.lgs. n. 259/2003
L'art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 e l'art. 1 dell'Allegato 10 al medesimo decreto, nelle formulazioni succedutesi nel tempo, disciplina infatti la misura dei diritti amministrativi e le modalità del relativo versamento, senza prevedere che il riconoscimento del regime contributivo agevolato sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione entro termini perentori né che la tardiva comunicazione dei dati rilevanti comporti la perdita del beneficio.
La disciplina dei diritti amministrativi non subordina l’accesso al regime contributivo agevolato alla presentazione dell’autodichiarazione entro un termine perentorio e non collega alla tardività la perdita del beneficio.
art. 1 Allegato 10 d.lgs. n. 259/2003
L'art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 e l'art. 1 dell'Allegato 10 al medesimo decreto, nelle formulazioni succedutesi nel tempo, disciplina infatti la misura dei diritti amministrativi e le modalità del relativo versamento, senza prevedere che il riconoscimento del regime contributivo agevolato sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione entro termini perentori né che la tardiva comunicazione dei dati rilevanti comporti la perdita del beneficio.
L’Allegato 10 determina la misura e le modalità di versamento dei diritti, ma non prevede un termine decadenziale per la dichiarazione dei requisiti né la perdita dell’agevolazione in caso di comunicazione tardiva.
art. 6, comma 4, d.l. n. 145/2013, convertito dalla l. n. 9/2014
In particolare, l'Amministrazione non prende posizione sulle deduzioni formulate dalla ricorrente in ordine all'applicabilità all'annualità 2014 della disciplina introdotta dall'art. 6, comma 4, del d.l. n. 145 del 2013, entrato in vigore il 24 dicembre 2013, limitandosi a richiamare la pretesa impossibilità di riconoscere retroattivamente il diverso regime contributivo con riferimento agli anni espressamente indicati nel provvedimento.
La disciplina introdotta per il 2014 doveva essere specificamente considerata dall’Amministrazione nell’esaminare la richiesta di rideterminazione relativa a quell’annualità; la mancata valutazione ha reso il diniego carente di motivazione e istruttoria.
art. 5 l. n. 115/2015
L'art. 34 del d.lgs. n. 259/2003 e l'art. 1 dell'Allegato 10 al medesimo decreto, nelle formulazioni succedutesi nel tempo, disciplina infatti la misura dei diritti amministrativi e le modalità del relativo versamento, senza prevedere che il riconoscimento del regime contributivo agevolato sia subordinato alla presentazione di una dichiarazione entro termini perentori né che la tardiva comunicazione dei dati rilevanti comporti la perdita del beneficio.
La disciplina agevolativa applicabile alle annualità successive non attribuisce alla dichiarazione dell’operatore efficacia costitutiva e non prevede una decadenza per la sua presentazione tardiva.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002
Spese compensate, ad eccezione dell’obbligo di restituzione del contributo unificato ex art. 13, co. 6-bis.1 d.P.R. n. 115/2002.
Pur compensate le spese di lite, resta fermo l’obbligo di restituzione del contributo unificato previsto dalla disposizione.
Massime di principio
- Quando la disciplina dei diritti amministrativi non stabilisce un termine perentorio per la comunicazione dei requisiti di accesso a un regime contributivo agevolato e non prevede una decadenza per la tardività, l’Amministrazione non può respingere una richiesta di rideterminazione e rimborso per il solo fatto che l’autodichiarazione sia stata presentata successivamente.
- La richiesta di restituzione di contributi asseritamente versati in eccedenza deve essere esaminata verificando, per ciascuna annualità, la sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla disciplina vigente; l’autodichiarazione tardiva non esonera l’Amministrazione dall’istruttoria e non determina automaticamente il diritto al rimborso.
- Se il diniego non valuta una specifica richiesta di rimborso relativa a un’annualità soggetta a una disciplina distinta da quella esaminata, né espone le ragioni del rigetto, il provvedimento è viziato per carenza di motivazione e di istruttoria.
- L’annullamento del diniego non attribuisce automaticamente il diritto alle somme richieste quando l’accertamento dei requisiti fattuali, come il numero degli utenti finali, richiede verifiche istruttorie riservate in prima battuta all’Amministrazione; quest’ultima deve rinnovare l’esame e può riconoscere il rimborso solo all’esito dell’accertamento.
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