Regolamento (UE) 2019/1338
Regolamento (UE) 2019/1338 della Commissione, dell'8 agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 per adeguare l’autorizzazione della sostanza MCA n. 1059 alle più recenti valutazioni scientifiche dell’EFSA. Estende l’uso della sostanza a tutti i prodotti alimentari e a tutte le condizioni di contatto, imponendo un limite di migrazione totale per gli oligomeri a basso peso molecolare. Introduce inoltre un onere documentale specifico per consentire alle autorità di verificare il rispetto del limite. È prevista una breve disciplina transitoria per i materiali già conformi alla precedente versione della normativa.
Modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici destinati al contatto con alimenti, ampliando l’autorizzazione della sostanza MCA n. 1059 e introducendo un obbligo documentale sui metodi analitici.
Ambito di applicazione
Si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, con particolare riferimento alla sostanza MCA n. 1059 (poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato), CAS 147398-31-0). Riguarda gli operatori economici che fabbricano o immettono sul mercato materiali/oggetti finali contenenti tale sostanza e le autorità competenti incaricate della verifica di conformità. È applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE; in quanto regolamento, è direttamente applicabile. È prevista una disciplina transitoria per i prodotti già conformi alla versione precedente del regolamento (UE) n. 10/2011, che possono essere immessi sul mercato fino al 29 agosto 2020 e restare sul mercato fino a esaurimento scorte.
Modifica del regolamento (UE) n. 10/2011 sui materiali plastici a contatto con alimenti
Il regolamento interviene sul quadro europeo dei materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con i prodotti alimentari, aggiornando l’elenco delle sostanze autorizzate contenuto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011. La modifica si fonda sui pareri scientifici dell’EFSA e mira ad allineare l’autorizzazione della sostanza MCA n. 1059 alle più recenti valutazioni di sicurezza.
Contesto e finalità della modifica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1935/2004 come base giuridica e sottolinea che l’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 contiene l’elenco dell’Unione delle sostanze autorizzate per la fabbricazione di materiali plastici a contatto con alimenti. Dopo l’ultima modifica del regolamento del 2011, l’EFSA ha adottato un nuovo parere scientifico sulla sostanza MCA n. 1059, ritenendo compatibile con la sicurezza dei consumatori un impiego più ampio rispetto a quello precedentemente autorizzato.
Estensione dell’autorizzazione della sostanza MCA n. 1059
La sostanza poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato) (MCA n. 1059; CAS 147398-31-0) era già stata autorizzata dal regolamento (UE) 2019/37 per l’uso, da sola o con altri polimeri, con prodotti alimentari secchi o solidi ai quali l’allegato III, tabella 2, del regolamento (UE) n. 10/2011 assegna il simulante alimentare E. Il nuovo parere EFSA ha esteso l’idoneità della sostanza a tutti i prodotti alimentari.
Il regolamento recepisce tale estensione e stabilisce che la sostanza può essere impiegata:
- da sola o mescolata con altri polimeri;
- a contatto con tutti i prodotti alimentari;
- per condizioni di contatto fino a sei mesi e/o pari o superiori a sei mesi;
- a temperatura ambiente o inferiore;
- comprese le fasi di riempimento a caldo o di breve riscaldamento.
Limiti di migrazione e fondamento scientifico
L’EFSA ha concluso che l’uso della sostanza non desta preoccupazioni per la sicurezza purché la migrazione totale degli oligomeri con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non superi 5,0 mg/kg di prodotto alimentare o simulante alimentare. La Commissione recepisce questo limite e lo inserisce nella voce della tabella 1 dell’allegato I.
Il testo chiarisce che tale valutazione si basa sulle condizioni peggiori della prova di migrazione di cui all’allegato V, capo 2, punto 2.1.4, del regolamento (UE) n. 10/2011 per contatti prolungati a temperatura ambiente o inferiore; in base al punto 2.1.5 del medesimo allegato, tali condizioni si applicano anche ai contatti inferiori a sei mesi nella stessa fascia di temperatura.
Limite di migrazione specifica per il prodotto di degradazione
L’Autorità ha inoltre confermato che il limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg di prodotto alimentare, già previsto nella precedente autorizzazione per il prodotto di degradazione acido crotonico, si applica anche all’uso esteso della sostanza MCA n. 1059.
Obblighi documentali per gli operatori economici
Poiché la determinazione analitica della migrazione degli oligomeri è complessa, il regolamento introduce un obbligo specifico a carico degli operatori economici che immettono sul mercato il materiale o oggetto finale contenente la sostanza. Tali soggetti devono allegare alla documentazione di supporto prevista dall’articolo 16 del regolamento (UE) n. 10/2011:
- una descrizione del metodo analitico utilizzato;
- se richiesto dal metodo, un campione di calibrazione.
La finalità è consentire alle autorità competenti di verificare effettivamente il rispetto del limite di migrazione degli oligomeri.
Disciplina transitoria
Per evitare interruzioni di mercato, il regolamento consente ai materiali e oggetti di materia plastica conformi alla versione del regolamento (UE) n. 10/2011 precedente alla modifica di essere immessi sul mercato fino al 29 agosto 2020. Tali prodotti possono poi rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’autorizzazione della sostanza MCA n. 1059
L’allegato I del regolamento (UE) n. 10/2011 è modificato per sostituire la voce relativa alla sostanza MCA n. 1059 (CAS 147398-31-0), poli[(R)-3-idrossibutirrato-co-(R)-3-idrossiesanoato). La sostanza può essere utilizzata da sola o mescolata con altri polimeri a contatto con tutti i prodotti alimentari, in condizioni di contatto fino a sei mesi e/o pari o superiori a sei mesi, a temperatura ambiente o inferiore, comprese fasi di riempimento a caldo o di breve riscaldamento.
Limite di migrazione totale per gli oligomeri
Per l’uso esteso della sostanza MCA n. 1059, la migrazione totale degli oligomeri con peso molecolare inferiore a 1 000 Da non deve superare 5,0 mg/kg di prodotto alimentare o simulante alimentare. Il regolamento richiama la base scientifica fornita dall’EFSA e la coerenza con le condizioni peggiori della prova di migrazione previste dal regolamento (UE) n. 10/2011.
Limite di migrazione specifica per l’acido crotonico
Per la medesima sostanza, viene confermato che il limite di migrazione specifica di 0,05 mg/kg di prodotto alimentare fissato per il prodotto di degradazione acido crotonico nella precedente autorizzazione si applica anche all’utilizzo esteso.
Obbligo di documentazione tecnica per la verifica della conformità
Poiché la verifica della migrazione degli oligomeri richiede metodi analitici complessi, gli operatori economici che immettono sul mercato l’oggetto o il materiale finale contenente la sostanza devono includere nella documentazione di supporto di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) n. 10/2011 una descrizione del metodo analitico e, se il metodo lo richiede, un campione di calibrazione.
Disposizione transitoria
I materiali e gli oggetti di materia plastica conformi al regolamento (UE) n. 10/2011 nella versione precedente all’entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi sul mercato fino al 29 agosto 2020 e rimanere sul mercato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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