Regolamento (UE) 2019/1337
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio, dell'8 agosto 2019, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001. Il Consiglio conferma il mantenimento nell’elenco dei soggetti interessati, dopo il riesame previsto dalla normativa e alla luce delle informazioni e delle osservazioni acquisite. Contestualmente, abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 e sostituisce l’elenco precedente con quello riportato in allegato.
Aggiornamento dell’elenco di persone, gruppi ed entità soggetti a misure restrittive antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione (UE) 2019/24.
Ambito di applicazione
Si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato, rispetto ai quali continuano a operare le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, in collegamento con la posizione comune 2001/931/PESC. L’efficacia è nell’ordinamento di tutti gli Stati membri, con applicazione diretta. Il regolamento riguarda il mantenimento/aggiornamento dell’elenco UE dei soggetti coinvolti in atti terroristici; non disciplina in generale tutti i soggetti del settore antiterrorismo, ma solo quelli inseriti nell’elenco allegato. Non emergono esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1337 del Consiglio aggiorna l’elenco UE delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive specifiche contro il terrorismo. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 2580/2001 e dà attuazione all’articolo 2, paragrafo 3, sulla base del riesame periodico dell’elenco e delle decisioni adottate dalle autorità competenti ai sensi della posizione comune 2001/931/PESC.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che il Consiglio ha riesaminato l’elenco già adottato con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24. Nel riesame sono state considerate le osservazioni degli interessati e le informazioni aggiornate ricevute dalle autorità nazionali competenti circa lo status dei soggetti inseriti a livello nazionale. Il Consiglio afferma inoltre di aver, ove possibile, comunicato agli interessati le motivazioni dell’iscrizione e di averli informati della possibilità di richiederle.
Ambito soggettivo e contenuto dell’elenco
Il regolamento si applica esclusivamente alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità elencati nell’allegato. L’allegato contiene un elenco nominativo di persone e organizzazioni, tra cui, a titolo esemplificativo, soggetti individuali e varie formazioni riconducibili al terrorismo internazionale o regionale. Per tali soggetti continuano a trovare applicazione le misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001.
Base giuridica del mantenimento delle misure
Il Consiglio precisa di aver verificato che le autorità competenti, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, hanno adottato decisioni nei confronti di tutti i soggetti in elenco per il loro coinvolgimento in atti terroristici ai sensi dell’articolo 1, paragrafi 2 e 3, della stessa posizione comune. Da ciò deriva la conclusione che tali soggetti debbano restare sottoposti alle misure restrittive specifiche del regolamento (CE) n. 2580/2001.
Disposizioni operative
L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco aggiornato. L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24, che viene quindi sostituito. L’articolo 3 stabilisce che il nuovo regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Allegato: elenco dei soggetti designati
L’allegato distingue tra:
- persone fisiche, per le quali sono indicati, quando disponibili, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, passaporti e altri dati identificativi;
- gruppi ed entità, indicati con denominazioni principali e alias, inclusi vari movimenti o organizzazioni armate o terroristiche.
Tra i gruppi ed entità elencati figurano, tra gli altri, l’Organizzazione Abu Nidal, la Brigata dei martiri di Al-Aqsa, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, il PKK, le Tigri per la liberazione della patria Tamil, il PFLP, il Jihad islamica palestinese, il Sendero Luminoso e TAK.
Effetti pratici per gli operatori
Per avvocati e commercialisti, il regolamento assume rilievo quale fonte diretta dell’aggiornamento delle liste sanzionatorie UE in materia antiterrorismo. La presenza nell’allegato comporta la permanenza delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, con conseguente necessità di verifiche di compliance, screening controparte e monitoraggio delle relazioni economiche e finanziarie nei confronti dei soggetti designati.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco dei destinatari delle misure restrittive
L’articolo 1 rinvia all’allegato, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità ai quali si applica l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001. L’elenco comprende soggetti fisici e organizzazioni, individuati nominalmente, che restano assoggettati alle misure restrittive specifiche antiterrorismo.
Abrogazione del precedente regolamento di esecuzione
L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/24, che era il precedente atto di attuazione e aggiornamento dell’elenco.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Riesame dell’elenco e mantenimento delle misure
Nei considerando il Consiglio afferma di aver riesaminato l’elenco come richiesto dall’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, tenendo conto delle osservazioni degli interessati e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti. Viene confermato che, per tutte le persone, i gruppi e le entità elencati, risultano adottate decisioni dalle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC e che tali soggetti devono continuare a essere sottoposti alle misure restrittive.
Comunicazione agli interessati
Il Consiglio dichiara di aver comunicato, ove praticamente possibile, la motivazione dell’inserimento nell’elenco e di aver informato gli interessati, mediante avviso nella Gazzetta ufficiale, della decisione di mantenerli nell’elenco, nonché della possibilità di richiedere le motivazioni del Consiglio qualora non già comunicate.
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