Cassazione Civile, Ordinanza n. 05126/2026 del 06/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una persona fisica aveva proposto giudizio davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza e, contestualmente, aveva chiesto di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato. L’istanza era stata rigettata perché ritenuta priva dei requisiti minimi richiesti dall’art. 79 d.P.R. n. 115/2002. A seguito di opposizione, il Tribunale di Cosenza aveva accolto la domanda del richiedente. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo omesso esame di un fatto decisivo: il Tribunale non avrebbe considerato che nell’istanza mancava l’indicazione dei codici fiscali dei familiari del richiedente, indicazione che sarebbe richiesta, a pena di inammissibilità, dall’art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002. In particolare, la P.A. sosteneva che non fosse stato indicato il codice fiscale della moglie, pur titolare di un reddito rilevante ai fini del beneficio, e che tale omissione non potesse essere sanata dalla possibilità di ricavare il dato dalla documentazione allegata. Nel corso del giudizio di legittimità è stato depositato il certificato di morte del controricorrente, ma la Corte ha rilevato che, una volta instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso, la morte dell’intimato non determina interruzione nel giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha ritenuto fondata la censura relativa alla mancata considerazione, da parte del giudice di merito, dell’assenza nell’istanza dei codici fiscali dei componenti della famiglia anagrafica del richiedente. La Corte ha affermato che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, tale indicazione integra una condizione di ammissibilità dell’istanza, la cui mancanza comporta l’inammissibilità della domanda e non può essere sanata dalla mera possibilità per il giudice di ricavare il dato mancante da altra documentazione prodotta. Conseguentemente, la sentenza impugnata è stata cassata.
Norme richiamate
art. 79 d.P.R. n. 115 del 2002
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve contenere gli elementi richiesti dalla norma; l’indicazione dei codici fiscali del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica è condizione di ammissibilità, la cui mancanza determina l’inammissibilità dell’istanza.
art. 79, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115 del 2002
L’omessa indicazione dei codici fiscali dei familiari del richiedente è un vizio essenziale dell’istanza e non un’irregolarità emendabile.
art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002
La disciplina del patrocinio a spese dello Stato è richiamata come contesto normativo della verifica dei requisiti reddituali per l’ammissione al beneficio.
art. 299 ss. c.p.c.
Nel giudizio di cassazione, una volta instaurato il contraddittorio, la morte dell’intimato non produce interruzione del processo.
art. 46, comma 1, lett. o), d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
È richiamato quale base dichiarativa collegata alla documentazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito per il beneficio.
Massime di principio
- In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’istanza deve contenere tutti gli elementi espressamente richiesti dalla legge; l’omissione di un dato qualificato come necessario integra una causa di inammissibilità e non può essere superata mediante integrazione desunta aliunde dal giudice.
- L’indicazione del codice fiscale del richiedente e dei componenti della famiglia anagrafica costituisce requisito formale sostanzialmente indefettibile della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, perché funzionale alla verifica dei presupposti reddituali.
- Nel giudizio di cassazione, una volta perfezionata la notifica del ricorso e instaurato il contraddittorio, il decesso della parte intimata non determina interruzione del processo.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile quando il giudice di merito ometta di considerare una circostanza documentalmente allegata e decisiva per la soluzione della controversia.
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