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Legge

L.R. Sardegna 7/2023

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti

Normativa regionaleL.R. Sardegna 7/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Sardegna, composizione, funzioni, funzionamento, requisiti, incompatibilità, durata e compensi del Collegio dei revisori dei conti, organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale. Prevede un elenco regionale per le nomine, regole transitorie fino al 1° luglio 2024 e oneri annui a decorrere dal 2024.

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna

Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Sardegna

La legge definisce l’assetto del Collegio dei revisori dei conti della Regione autonoma della Sardegna, organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione regionale. La disciplina si coordina con la normativa statale sull’armonizzazione contabile e con le norme di attuazione dello Statuto speciale della Sardegna.

Finalità e quadro normativo di riferimento

Il Collegio opera nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011, del d.lgs. n. 160 del 2022, del d.lgs. n. 123 del 2011 e dei relativi principi contabili e controlli. La legge regionale ne regola funzionamento, competenze, nomina, durata, compensi e cause di incompatibilità.

Competenze e attività di controllo

Il Collegio svolge una funzione di controllo preventivo, consultivo e di vigilanza sulla gestione regionale. In particolare:

  • esprime parere obbligatorio preventivo sui disegni di legge di bilancio, stabilità, assestamento e variazione di bilancio;
  • esprime parere sul rendiconto generale, sui relativi allegati e sul bilancio consolidato del gruppo Regione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e formulando rilievi e proposte;
  • esprime parere sui disegni di legge di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
  • predispone la relazione sulla regolarità dei conti giudiziali resi dagli agenti contabili regionali;
  • collabora alla relazione sull’impatto economico-finanziario degli oneri derivanti da disegni di legge e proposte di legge;
  • verifica la correttezza dei dati di bilancio, l’esistenza di attività e passività, l’attendibilità delle valutazioni e la coerenza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali;
  • vigila sull’adeguatezza dell’organizzazione e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • trasmette annualmente una relazione sull’attività svolta;
  • rende gli ulteriori pareri e relazioni previsti dalla normativa vigente.

Il Collegio effettua anche verifiche di cassa almeno trimestrali, controlli a campione sulla regolarità della gestione, vigilanza sulla certificazione degli obiettivi di equilibrio di bilancio, controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa e segnalazione alla Giunta di gravi irregolarità.

Termini per pareri e trasmissione degli atti

I pareri e le relazioni sono resi ordinariamente entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione degli atti; il parere sui disegni di legge di variazione di bilancio è reso entro 3 giorni. In caso di motivata urgenza, il termine ordinario è ridotto a 5 giorni lavorativi. I pareri del Collegio sono allegati ai disegni di legge e ai provvedimenti interessati e trasmessi al Consiglio regionale.

Modalità di esercizio, accesso agli atti e supporto

Per svolgere le proprie funzioni, i componenti hanno diritto di accesso agli atti e documenti delle amministrazioni del sistema Regione, con le modalità e nei limiti previsti per i consiglieri regionali. Il Collegio può partecipare, se richiesto, alle sedute della Giunta regionale e delle Commissioni consiliari dedicate agli atti sui quali deve esprimere parere. La Regione assicura supporto tecnico e risorse strumentali per lo svolgimento dei compiti del Collegio.

Sede, convocazione e funzionamento interno

Il Collegio ha sede presso la Giunta regionale. Le funzioni sono esercitate su iniziativa del presidente, cui spetta la convocazione delle sedute. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, anche a distanza, e delibera validamente con la presenza di due componenti e a maggioranza dei suoi membri. In caso di impedimento del presidente, le sue funzioni sono svolte dal componente più anziano di età.

I singoli componenti possono svolgere anche atti individuali di ispezione e controllo, d’intesa con il presidente e con gli altri componenti. Il Collegio approva i verbali delle sedute, delle verifiche e delle decisioni adottate; copia dei verbali va trasmessa entro 15 giorni al Presidente della Regione, all’Assessore competente in materia di bilancio e al responsabile finanziario. Il Collegio adotta inoltre un proprio regolamento di funzionamento.

Elenco regionale dei revisori e modalità di nomina

Per la nomina dei componenti è istituito presso la Giunta regionale un elenco dei candidati alla carica di revisore dei conti della Regione. Possono iscriversi, su domanda, i soggetti in possesso dei requisiti previsti dai principi contabili internazionali, della qualifica di revisore legale e di specifica qualificazione professionale in contabilità pubblica e gestione economico-finanziaria, anche degli enti territoriali.

La Presidenza della Regione pubblica sul BURAS, almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato del Collegio, un avviso pubblico per la costituzione dell’elenco, con i criteri di iscrizione, tenuta ed estrazione a sorte. I componenti del Collegio non possono essere inseriti nell’elenco per l’estrazione successiva a quella relativa al proprio mandato. È inoltre previsto il rispetto del limite di genere: i componenti non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi.

Durata dell’incarico, cessazione e revoca

Il Collegio dura in carica tre anni dalla nomina. In caso di sostituzione di un componente, il sostituto resta in carica per il tempo residuo del Collegio. La cessazione anticipata avviene per dimissioni, decadenza, revoca o decesso.

La decadenza opera di diritto in caso di radiazione, sospensione o cancellazione dall’albo dei revisori, oppure per sopravvenuta incompatibilità. La Giunta regionale può revocare il componente, previo contraddittorio, per grave inadempienza ai doveri d’ufficio o per impedimento permanente.

Responsabilità, indennità e rimborsi

I componenti rispondono della veridicità delle attestazioni, devono adempiere con la diligenza del mandatario e sono tenuti alla riservatezza sui fatti e documenti conosciuti per ragione dell’ufficio.

L’indennità è onnicomprensiva ed è pari al 20% dell’indennità di carica e di funzione del Presidente della Regione, comprensiva delle componenti indicate dalla legge regionale n. 2 del 2014; per il presidente del Collegio è aumentata del 20%. L’importo è al netto di IVA e oneri previdenziali. Nei casi di sostituzione o cessazione anticipata l’indennità è ridotta proporzionalmente.

A decorrere dalla data di effettiva applicazione della disciplina transitoria, ai componenti spetta anche il rimborso delle spese documentate per viaggi dal luogo di residenza alle sedi istituzionali indicate dalla legge, nella misura prevista per i dirigenti regionali e fino a un massimo annuo di 5.000 euro per componente, al netto di IVA e oneri previdenziali.

Cause di esclusione e incompatibilità

Non possono essere nominati componenti del Collegio, oltre ai casi previsti dalla legislazione statale e regionale:

  • consiglieri regionali, componenti della Giunta regionale e amministratori del sistema Regione, nonché coniugi, parenti e affini entro il secondo grado e chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  • parlamentari, membri del Governo, istituzioni europee, amministratori pubblici locali della Regione, dirigenti di partiti e sindacati a livello nazionale o regionale, dipendenti del Consiglio regionale e del sistema Regione, e chi abbia ricoperto tali incarichi nei due anni precedenti;
  • soggetti nelle condizioni di cui all’art. 2382 c.c.;
  • soggetti con lite pendente con il Consiglio regionale o con amministrazioni del sistema Regione;
  • soggetti legati alle amministrazioni del sistema Regione da rapporti di lavoro non dipendente, consulenza, prestazione d’opera retribuita o altri rapporti patrimoniali, o che lo siano stati nei due anni precedenti.

I componenti non possono assumere nuovi incarichi o consulenze presso il Consiglio regionale, le amministrazioni del sistema Regione, enti e società sottoposti al loro controllo o vigilanza, né presso enti locali della Sardegna.

Disposizioni transitorie e prima applicazione

In prima applicazione, la Regione pubblica l’avviso per l’elenco entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge; l’elenco è costituito entro 90 giorni e la Giunta nomina il Collegio entro 45 giorni dalla costituzione dell’elenco. Il Collegio così nominato entra in funzione dal 1° luglio 2024.

Fino alla sua effettiva costituzione, gli atti che richiedono una previa deliberazione del Collegio possono essere adottati anche in assenza di tale deliberazione. La disciplina sul rimborso viaggi si applica dalla data di effettivo avvio delle funzioni del Collegio.

Aspetti finanziari

Gli oneri derivanti dall’indennità dei componenti sono quantificati in 126.189,77 euro annui a decorrere dal 2024. Per il 2024 e 2025 la copertura è assicurata mediante variazioni di bilancio con riduzione del fondo riserva spese obbligatorie; dal 2026 si provvede con le risorse stanziate annualmente nelle leggi di bilancio regionale.

Gli oneri connessi al supporto tecnico e strumentale sono fronteggiati con risorse già previste a legislazione vigente. È conseguentemente aggiornato l’elenco delle spese obbligatorie della legge di bilancio 2023-2025.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.

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