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Legge

L.R. Sardegna 10/2023

Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale

Normativa regionaleL.R. Sardegna 10/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale sarda regola cerca, raccolta, coltivazione, vendita e controllo dei tartufi, istituisce Piano regionale e tavolo tecnico, disciplina tesserino, registri, aree interdette e sanzioni. L’art. 17, lett. c) e f), entra in vigore solo 180 giorni dopo la deliberazione attuativa dell’esame di abilitazione.

Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi in Sardegna

Disciplina regionale dei tartufi in Sardegna

La legge disciplina, nel territorio della Regione autonoma della Sardegna, la cerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi, con finalità di tutela del patrimonio tartufigeno, valorizzazione ambientale, socio-economica e protezione del consumatore. La raccolta e la cerca sono qualificate anche come patrimonio culturale regionale.

Oggetto, finalità e definizioni

La normativa mira a:

  • tutelare il patrimonio tartufigeno regionale;
  • promuovere la gestione degli ambienti naturali idonei alla produzione;
  • sviluppare la coltivazione del tartufo;
  • sostenere la valorizzazione della filiera e la tutela del consumatore.

Ai fini applicativi vengono definiti, tra gli altri, i concetti di cerca, tartufaio/raccoglitore, tartuficoltore, produttore di tartufo, tartufaia naturale, tartufaia naturale controllata, tartufaia coltivata e tartufi coltivati.

Pianificazione regionale e limiti alle tartufaie controllate

La Giunta regionale adotta il Piano regionale per la protezione e la valorizzazione del tartufo sardo, su proposta congiunta degli assessori competenti in ambiente e agricoltura. Il Piano ha una funzione di tutela del patrimonio naturale e di indirizzo per la sostenibilità della cerca, della raccolta e della coltivazione.

Il Piano disciplina in particolare:

  • mappatura delle aree naturali in produzione e delle aree vocate;
  • individuazione delle aree di intervento;
  • censimento delle tartufaie controllate e coltivate e istituzione del relativo registro;
  • interventi di manutenzione e ricostituzione del capitale tartufigeno;
  • buone pratiche di gestione e tutela degli habitat;
  • protocollo contro l’avvelenamento dei cani da tartufo;
  • quota massima di territorio produttivo sottraibile alla libera ricerca per tartufaie controllate.

Per le nuove autorizzazioni, la percentuale massima di territorio produttivo autorizzabile a tartufaie controllate non può superare il 30% del territorio produttivo calcolato su base comunale. Ogni nuova tartufaia naturale controllata non può superare 3 ettari e tra una tartufaia controllata e l’altra deve intercorrere una distanza minima di 500 metri.

La deliberazione di approvazione del Piano è sottoposta al parere della commissione consiliare competente, che si esprime entro 15 giorni; decorso tale termine il parere si intende acquisito.

Organi consultivi e supporto tecnico-scientifico

È istituito dalla Giunta regionale il Tavolo tecnico del settore del tartufo, con funzioni consultive, di indirizzo tecnico-scientifico, monitoraggio, valorizzazione culturale e turistica e promozione di eventuali riconoscimenti DOP o IGP.

Ne fanno parte rappresentanti di:

  • Assessorato dell’agricoltura;
  • Assessorato della difesa dell’ambiente;
  • Assessorato del turismo;
  • Agenzia FoReSTAS;
  • Corpo forestale e di vigilanza ambientale;
  • Associazione Tartufai della Sardegna.

Ai componenti non spettano compensi, gettoni, indennità, emolumenti o rimborsi spese.

Può inoltre essere istituito un Osservatorio scientifico permanente sul tartufo, composto da massimo cinque esperti di enti di ricerca e università, per coordinare la ricerca applicata, favorire il raccordo con le imprese e promuovere la formazione degli operatori. Anche per l’Osservatorio non sono previsti compensi o rimborsi.

Specie raccoglibili e regime di proprietà

Possono essere raccolti e destinati al consumo nel territorio regionale i tartufi appartenenti ai generi e alle specie elencati dalla legge quadro statale n. 752 del 1985.

La cerca e raccolta sono libere nei boschi, nelle aree comunali e nei terreni non coltivati; il tartufaio abilitato diventa proprietario del tartufo al momento della raccolta. Il conduttore della tartufaia è proprietario dei tartufi prodotti nelle tartufaie naturali controllate e in quelle coltivate.

L’attività di raccolta, anche del tartufo spontaneo, è qualificata come produzione primaria.

Tartufaie controllate, coltivate e aree interdette

Le tartufaie naturali controllate e le tartufaie coltivate devono essere delimitate con apposite tabelle lungo il perimetro, poste ad almeno 2,50 metri dal suolo e in posizione visibile da ogni accesso. Le tabelle devono riportare le diciture previste dalla legge regionale.

La Giunta regionale disciplina modalità e procedure per il riconoscimento e la revoca dell’attestazione delle tartufaie naturali controllate e coltivate, nonché le aree in cui cerca e raccolta sono vietate per conservazione biologica delle specie di tartufo.

L’attestazione è rilasciata dall’Assessorato dell’agricoltura e consente l’apposizione delle tabelle; nell’attestazione sono indicate anche le pratiche colturali accessorie necessarie al mantenimento dell’ecosistema naturale.

Presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente è istituito il registro delle aree interdette alla cerca e raccolta; tali aree sono delimitate con tabelle dall’Assessorato, con il supporto di FoReSTAS.

Consorzi e aggregazioni

I titolari o conduttori di aziende agricole e forestali possono costituire consorzi volontari per la difesa, raccolta, commercializzazione del tartufo e per l’impianto di nuove tartufaie. Se i fondi sono contigui, la tabellazione può essere limitata al perimetro del comprensorio consorziato.

Regole di cerca e raccolta

La cerca e raccolta sono consentite esclusivamente con l’ausilio di cani addestrati o in fase di addestramento. Lo scavo è ammesso solo con vanghetto, vanghella o zappetta e solo nel punto individuato dal cane.

Sono vietati:

  • la lavorazione del terreno, come zappatura o rastrellatura, ai fini della raccolta;
  • la raccolta di tartufi immaturi o fuori periodo;
  • la mancata chiusura delle buche;
  • la raccolta nelle ore notturne.

La raccolta è consentita dall’alba al tramonto. L’Assessore competente in materia di ambiente può inoltre definire annualmente, con decreto, la quantità massima giornaliera individuale, per tutte o per singole specie, eventualmente escludendo alcuni soggetti dall’applicazione dei limiti.

Abilitazione, tesserino e registro dei tartufai

La cerca e raccolta sono subordinate al superamento di un esame di abilitazione svolto periodicamente presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente. L’età minima per essere ammessi è 14 anni.

L’esame verte su:

  • ecologia dei tartufi;
  • specie di tartufo;
  • principi di tartuficoltura;
  • legge regionale e norme pertinenti;
  • legislazione alimentare, tracciabilità e sicurezza igienico-sanitaria;
  • benessere animale.

Dopo il superamento dell’esame viene rilasciato un tesserino di idoneità, personale e non cedibile, valido su tutto il territorio nazionale per 10 anni e rinnovabile. Il tesserino è rilasciato senza oneri per il richiedente.

Non serve il tesserino per la raccolta nelle tartufaie coltivate.

La Giunta regionale disciplina con deliberazione le sessioni d’esame, la periodicità, le modalità di svolgimento e di rilascio del tesserino. Presso l’Assessorato della difesa dell’ambiente è istituito il registro dei tartufai abilitati, aggiornato annualmente.

Tartufaio come operatore del settore alimentare

Il possesso del tesserino vale come notifica all’autorità sanitaria territorialmente competente, secondo la normativa nazionale ed europea. La Giunta regionale può disciplinare le modalità applicative.

Le associazioni riconosciute possono redigere manuali di corretta prassi igienica, da adottare previa validazione dell’Assessorato dell’igiene e sanità in conformità alle direttive ministeriali.

Commercializzazione dei tartufi freschi

I tartufi freschi destinati al consumo devono essere venduti nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, distinti per specie e forma, maturi, liberi da impurità e corpi estranei. Possono essere venduti interi o spezzati.

In vendita devono essere indicati:

  • nome latino e italiano;
  • dicitura “interi” o “spezzati”;
  • territorio di raccolta.

È vietato il commercio di tartufi freschi quando non è consentita la raccolta, salvo i 7 giorni successivi alla chiusura del periodo di raccolta.

Nell’ambito di fiere del tartufo riconosciute dalla Regione, i comuni possono introdurre con regolamento criteri e limitazioni alla vendita del fresco su tutto il territorio comunale, per assicurare controllo e tracciabilità.

Promozione e contributi

La Regione promuove iniziative per la conoscenza e il rispetto del patrimonio tartufigeno, del bosco e dell’ambiente. La Giunta può destinare contributi a soggetti pubblici e privati per manifestazioni o fiere, definendo modalità e requisiti di assegnazione.

Se i contributi integrano aiuti di Stato, si applica la disciplina nazionale ed europea pertinente. Gli interventi sono comunque finanziati nei limiti delle risorse annualmente stanziate a bilancio.

Controlli, vigilanza e sanzioni

Il controllo e la vigilanza sono affidati al Corpo forestale e di vigilanza ambientale regionale, alla polizia locale e alle compagnie barracellari.

Sono punite con sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato, diverse violazioni della disciplina, tra cui:

  • raccolta fuori periodo;
  • raccolta senza cane addestrato;
  • raccolta senza tesserino;
  • uso di strumenti non consentiti o zappatura/rastrellatura;
  • mancato riempimento delle buche;
  • mancata esibizione del tesserino;
  • raccolta notturna;
  • vendita/commercio in violazione delle regole;
  • apposizione illegittima o difforme delle tabelle.

La raccolta fuori periodo comporta anche la sospensione del tesserino per un anno. L’uso di strumenti vietati comporta anche la revoca del tesserino per tre anni.

La cerca e raccolta nelle tartufaie controllate o coltivate senza autorizzazione del conduttore è sanzionata con multa da 1.500 a 3.000 euro.

Ogni violazione comporta inoltre sequestro e confisca del prodotto; i tartufi confiscati, dopo controllo sanitario, sono ceduti gratuitamente a enti o istituti di beneficenza, mentre quelli non idonei al consumo sono distrutti dall’ASL competente.

Rinvio alle discipline delle aree protette

Per quanto non espressamente disciplinato, la legge impone il rispetto dei piani e dei regolamenti delle aree protette esistenti nel territorio regionale.

Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore

Per gli esami di abilitazione è autorizzata in via sperimentale la spesa di 18.500 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, coperta mediante utilizzo del fondo speciale di bilancio. Le ulteriori disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri.

La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, salvo le lettere c) e f) del comma 1 dell’articolo sulle sanzioni, che entrano in vigore dopo 180 giorni dall’approvazione della deliberazione regionale che disciplina esami e tesserino.

Rilievo attuale della disciplina

La legge contiene una disciplina tuttora attuale e utile per la gestione della filiera tartufigena regionale, con effetti permanenti sull’assetto autorizzatorio, sui controlli e sulle sanzioni. Restano però temporalmente limitate le previsioni di spesa specificamente riferite agli anni 2024 e 2025.

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