L.R. Sardegna 12/2023
Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge sarda riconosce e valorizza il caregiver familiare, ne definisce compiti, rapporti con servizi sociali e sanitari, forme di sostegno, rete territoriale, formazione, registro e monitoraggio. Attuazione subordinata a delibere della Giunta e ai limiti delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare
Riconoscimento, valorizzazione e sostegno del caregiver familiare
La legge disciplina, per la Regione autonoma della Sardegna, il riconoscimento della figura del caregiver familiare come componente informale della rete di assistenza e come risorsa del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. La normativa mira a favorire il sostegno alla persona assistita e l’integrazione del caregiving nell’organizzazione dei servizi territoriali.
Finalità e perimetro della figura del caregiver
La Regione riconosce e promuove l’attività di cura prestata dal caregiver familiare e ne tutela il ruolo nell’ambito delle politiche sociali. Il caregiver è inteso, in coerenza con la normativa statale richiamata, come la persona che assiste il coniuge, l’altra parte dell’unione civile o il convivente di fatto, un familiare o affine entro il secondo grado, oppure, nei casi previsti dalla legge n. 104 del 1992, un familiare entro il terzo grado che sia non autosufficiente, invalido con assistenza globale e continua di lunga durata o titolare di indennità di accompagnamento.
Attività di cura, piani individualizzati e rapporti con l’assistito
Il caregiver opera in modo volontario e responsabile nell’ambito del Piano assistenziale individualizzato (PAI) e degli altri piani individualizzati sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali. Tali piani definiscono il contributo di cura, le attività svolte e i supporti che i servizi devono garantire per consentire uno svolgimento sicuro ed efficace dell’assistenza. L’impegno del caregiver può essere modificato tramite tempestiva revisione dei piani. Nello svolgimento delle attività, egli può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.
Ruolo dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
I servizi sociali comunali, i PLUS d’ambito e i servizi competenti delle ASL devono riconoscere il caregiver come elemento della rete del welfare locale e assicurargli supporto e affiancamento. Nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali e con il consenso dell’assistito o di chi ne esercita la tutela, i servizi forniscono informazioni puntuali su condizioni, bisogni assistenziali, cure, prestazioni accessibili e risorse territoriali utili. Comuni, ASL, distretti e Regione promuovono inoltre iniziative informative e guide sui servizi a sostegno dei caregiver. Il caregiver, informato e coinvolto, esprime liberamente la disponibilità a svolgere l’assistenza e ad avvalersi di supporti formativi e di integrazione con i servizi.
Interventi regionali e misure di supporto
Nella programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, la Regione inserisce la figura del caregiver tra i soggetti destinatari degli interventi. Nei limiti delle risorse disponibili, sono previste azioni di supporto ai comuni e ai servizi ASL, accordi per polizze assicurative agevolate, iniziative con scuole e università per gli studenti caregiver, misure contro isolamento e burnout anche tramite reti solidali, supporto psicologico e gruppi di auto mutuo aiuto, programmi di aggiornamento degli operatori e forme di tutela sociale ed economica per chi svolge in via esclusiva il ruolo di caregiver.
Attuazione delle misure e criteri applicativi
La Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali e previo parere della commissione consiliare competente reso entro 20 giorni, definisce risorse, criteri, modalità e specifiche tecniche di attuazione delle misure. Per alcune previsioni la legge richiama espressamente il limite delle risorse disponibili e il coordinamento con il fondo per la non autosufficienza o con il fondo statale istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Supporti operativi a carico di comuni e ASL
Comuni e servizi ASL devono assicurare informazione, orientamento e affiancamento nell’accesso ai servizi, formazione e addestramento per il lavoro di cura, sostegno contro isolamento e burnout, individuazione del responsabile delle cure nel PAI, gestione delle emergenze assistenziali con soluzioni condivise o revisione dei piani, nonché sollievo di emergenza o programmato anche tramite personale qualificato, volontariato e sostituzioni temporanee al domicilio.
Rete di sostegno territoriale
La rete di sostegno è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, dalle reti di solidarietà previste dalla normativa regionale e dalla loro distribuzione territoriale. Ne fanno parte il responsabile del caso, il medico di medicina generale, l’eventuale infermiere di famiglia o di comunità, i servizi specialistici e territoriali, il volontariato, la solidarietà di vicinato e altri servizi di supporto individuati dall’équipe pluridisciplinare territoriale della ASL competente.
Riconoscimento delle competenze e percorsi formativi
L’esperienza maturata nell’attività di assistenza e cura può essere valutata come competenza certificabile oppure come credito formativo per l’accesso a percorsi finalizzati alla qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure dell’area socio-sanitaria del repertorio regionale. Criteri, modalità e procedure per formalizzazione e certificazione delle competenze, o per il riconoscimento dei crediti formativi, sono demandati a deliberazione della Giunta regionale su proposta degli assessori competenti in materia di politiche sociali e lavoro.
Valorizzazione, diffusione delle buone pratiche e associazionismo
La Regione raccoglie materiali ed esperienze dei territori per diffondere buone pratiche e programmare iniziative e progetti di valorizzazione e supporto. Regione ed enti locali promuovono e facilitano l’associazionismo dei caregiver familiari a livello regionale e locale.
Registro dei caregiver familiari
È istituito presso la Giunta regionale il Registro dei caregiver familiari, al quale possono iscriversi i soggetti rientranti nella definizione normativa. Il Registro è finalizzato alla raccolta dei dati e delle competenze maturate nell’attività di cura. La Giunta, con propria deliberazione su proposta dell’assessore competente in materia di politiche sociali, disciplina le modalità di iscrizione e gestione.
Monitoraggio e relazione al Consiglio
L’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale acquisisce entro il 30 ottobre di ogni anno i dati necessari per una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge. Sulla base di tali relazioni, la Giunta trasmette al Consiglio regionale, con cadenza biennale, una relazione sugli effetti e sull’attuazione delle disposizioni.
Disposizioni finanziarie ed efficacia
L’attuazione avviene con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS.
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