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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6732/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza civile della Corte d'appello di Venezia che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento, deducendo principalmente: 1) violazione dell'obbligo del giudice civile di rinvio di uniformarsi alla sentenza di annullamento penale (Cassazione penale n. 45330/2018) e quindi errata valutazione delle risultanze probatorie (in particolare mancata valorizzazione della deposizione della parte offesa e dell'estratto conto che indicava un orario compatibile con l'aggressione); 2) omesso esame di fatti decisivi e discussi (tra cui la querela per autocalunnia a carico di altro soggetto, verbali penali e dichiarazioni testimoniali) e violazione del principio di chiusura del giudizio di rinvio, con contestuale censura sull'ammissione di documenti prodotti per la prima volta in sede civile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Mazzaro. Ha ritenuto infondati i motivi di censura: ha confermato che, dopo l'annullamento in sede penale agli effetti civili (art. 622 c.p.p.), il giudizio di rinvio davanti al giudice civile è giudizio autonomo disciplinato dalle regole del processo civile (artt. 392 e ss. c.p.c.), perciò il giudice civile non è vincolato a uniformarsi integralmente alla motivazione della sentenza penale annullata e può liberamente valutare le prove, comprese quelle atipiche e documentali acquisite in sede civile. Ha inoltre ritenuto inammissibile la riqualificazione fattuale proposta dal ricorrente come un terzo grado di merito e ha respinto l'idea che l'utilizzo di declarazioni rese in sede penale dalla parte offesa debba essere automaticamente qualificato come testimonianza utilizzabile: tali dichiarazioni possono essere valutate come argomenti di prova dal giudice civile ma non assumono valore di testimonianza ex art. 246 c.p.c.. Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e degli oneri previsti.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Stabilisce che la Corte di cassazione, annullando ai soli effetti civili, rinvia al giudice civile competente per valore: la Corte ha interpretato l'art. 622 come disposizione che produce la translatio del giudizio alla sede civile e disciplina un giudizio civile autonomo regolato dagli artt. 392 e ss. c.p.c.

  • artt. 392-394 c.p.c.

    Disciplina il rito di rinvio in sede civile: la Corte ha ritenuto applicabili tali norme, confermando la natura civilistica e autonoma del giudizio di rinvio dopo annullamento penale ai soli effetti civili.

  • art. 627 c.p.p.

    Norma che impone al giudice di rinvio di uniformarsi, nei casi previsti, ai principi di diritto enunciati dalla Cassazione penale: la sentenza chiarisce che tale obbligo riguarda le questioni di diritto eventualmente enunciate, e non impone una vincolante ricostruzione fattuale al giudice civile nel giudizio di rinvio.

  • art. 603 c.p.p.

    Concernente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale: la decisione ricorda che, anche se la motivazione penale può evidenziare lacune, nel rinvio civile il giudice valuta autonomamente la prova e la possibilità di rinnovarla segue le regole civili.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 5)

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo): il ricorrente aveva dedotto violazioni ai sensi di questi articoli, ma la Corte ha ritenuto i rilievi manifestamente infondati o riconducibili a rivalutazione di merito.

  • art. 246 c.p.c.

    Divieto di assumere come testimoni le persone che hanno interesse nella causa: la Corte ha chiarito che le dichiarazioni rese dalla parte offesa in sede penale non possono assumere valore di testimonianza formale nel giudizio civile, ma possono essere valutate come argomento di prova ai fini del libero convincimento del giudice civile.

  • art. 393 c.p.c.

    Prevede l'estinzione del processo in caso di mancata riassunzione tempestiva dopo annullamento con rinvio: la sentenza conferma l'importanza della regola civilistica della riassunzione, coerente con la natura autonoma del giudizio di rinvio.

  • art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2012

    Norma sul contributo unificato: la sentenza dispone l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato secondo la giurisprudenza richiamata.

  • Art. 6 CEDU

    Richiamato per i principi di giusto processo e presunzione di innocenza: la Corte ha ritenuto compatibile il rinvio al giudice civile con i principi CEDU, purché siano garantite le tutele difensive e la possibilità di agire davanti al giudice civile.

Massime di principio

  • Se la Cassazione penale annulla la sentenza penale ai soli effetti civili ex art. 622 c.p.p., il giudizio di rinvio davanti al giudice civile ha natura autonoma e si svolge secondo le regole del processo civile (artt. 392 e ss. c.p.c.).
  • Il giudice civile del rinvio non è vincolato dalla motivazione fattuale della sentenza penale annullata e può ri-valutare liberamente le prove secondo il criterio probatorio civile (più probabile che non).
  • Documenti o prove non acquisiti nel fascicolo penale possono essere, nei limiti del principio di disponibilità probatoria civile, prodotti e valutati nel giudizio di rinvio, salvo che la loro ammissione violi specifiche garanzie processuali dell'altra parte.
  • Le dichiarazioni rese dalla parte offesa nel processo penale non assumono automaticamente valore di testimonianza nel giudizio civile (divieto ex art. 246 c.p.c.), ma possono essere utilizzate come argomenti di prova e valutate dal giudice civile nell'ambito del libero convincimento.
  • La parte civile che riassume il giudizio in sede civile può procedere ad emendatio della domanda (ampliare gli elementi a fondamento della domanda nei limiti della connessione con la vicenda originaria), ma non a una mutatio che cambi radicalmente l'oggetto della domanda.
  • La mancata tempestiva riassunzione del giudizio civile dopo il rinvio può comportare l'estinzione del processo (art. 393 c.p.c.); quindi è essenziale vigilare sui termini e gli adempimenti processuali civili.
  • Questioni relative all'applicabilità delle regole penali o civili nel giudizio di rinvio sono ormai orientate dalle Sezioni Unite penali: l'indirizzo prevalente ritiene l'autonomia della sede civile quando l'annullamento riguarda solo gli effetti civili.
  • In sede di rinvio civile la valutazione del nesso di causalità e dell'elemento soggettivo si conforma agli standard civilistici, meno stringenti rispetto a quelli penali, il che può rendere più agevole l'accertamento della responsabilità civile rispetto a quella penale.

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