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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16635/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso denunciava, in primo luogo, nullità della sentenza per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale: la Corte territoriale aveva confermato la condanna senza approfondire il dolo, nonostante l'imputato avesse ricoperto la carica di liquidatore per soli circa trenta giorni anteriori alla dichiarazione di fallimento mentre le condotte contestate risalivano al 2016. Inoltre il ricorrente deduceva vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti (art. 219, terzo comma, l. fall.) e di cui all'art. 62-bis c.p., da valutare in prevalenza rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo fondato e assorbente. Ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Salerno, perché la motivazione della Corte territoriale non ha dato adeguata risposta alle censure sul dolo specifico relativo alla bancarotta fraudolenta documentale e ha indebitamente richiamato, per relationem, la decisione di primo grado senza fornire una motivazione "rafforzata" necessaria dopo l'assoluzione dell'imputato per il reato di bancarotta distrattiva, che aveva prima consentito inferenze sul dolo. La Cassazione ha inoltre rilevato una confusione non chiarita tra le diverse fattispecie previste dall'art. 216 l. fall. (occultamento/sottrazione versus fraudolenta tenuta delle scritture). Sul secondo motivo (attenuanti) la Corte non si è pronunciata nel merito per ragione di assorbimento.

Norme richiamate

  • art. 216, comma primo, lett. b), legge fallimentare

    testo richiamato implicitamente nella decisione in relazione alle diverse ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale

    La Corte distingue tra l'ipotesi di sottrazione/occultamento/distruzione delle scritture (che richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori) e l'ipotesi di fraudolenta tenuta delle scritture (che è un reato a dolo generico); le due fattispecie sono autonome e alternative e non devono essere commiste nella imputazione o nella motivazione

  • art. 219, terzo comma, legge fallimentare

    art. 219, terzo comma, l. fall.

    Invocata dal ricorrente come circostanza attenuante da valutare in sede di determinazione della pena; la Corte di legittimità non ha deciso nel merito per assorbimento del motivo principale, ma ricorda che le attenuanti richieste devono essere esaminate e motivate in sede di nuovo giudizio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riferita dal ricorrente come norma che può concorrere a ridurre la pena; la Suprema Corte non si è pronunciata sul suo riconoscimento ma indica che il giudice del rinvio dovrà correttamente valutare e motivare l'eventuale prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti

Massime di principio

  • Quando si contestano reati di bancarotta fraudolenta documentale occorre chiarire quale delle fattispecie alternative sia invocata (sottrazione/occultamento/distruzione versus fraudolenta tenuta delle scritture): la prima richiede dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, la seconda dolo generico.
  • Se in sede di gravame l'imputato viene assolto dal reato che prima giustificava inferenze sul dolo per un altro reato, la Corte d'appello deve fornire una motivazione rafforzata sul dolo di quest'ultimo e non può limitarsi a richiamare per relationem la decisione di primo grado.
  • La carica ricoperta per un breve periodo (es. circa trenta giorni) prima della dichiarazione di fallimento è un elemento da utilizzare per valutare l'elemento soggettivo: la temporalità e l'effettiva disponibilità di poteri gestori devono essere considerate nella ricostruzione del dolo.
  • Nell'imputazione alternativa di più modalità di documentale bancarotta non sussiste di per sé un vizio di indeterminatezza, ma in giudizio il giudice deve chiarire quale modalità ritenga provata e motivare adeguatamente la scelta.
  • Le richieste di riconoscimento di attenuanti (art. 219 l.f., art. 62-bis c.p.) devono essere valutate e motivate espressamente in sentenza, con indicazione del rapporto di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti; in mancanza la decisione sul trattamento sanzionatorio può essere ritenuta viziata.

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