Cassazione Civile, Ordinanza n. 11202/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società poi cancellata dal registro delle imprese. Il soggetto che aveva agito come ex liquidatore della società ha impugnato la decisione della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo contro il fallimento. Con il ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: 1) ha denunciato vizi della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione dell'udienza prefallimentare, sostenendo che l'atto sarebbe stato ricevuto da un soggetto non legittimato e che ciò avrebbe leso il diritto di difesa; 2) ha contestato la competenza territoriale del Tribunale di Treviso, assumendo che la sede direttiva e amministrativa effettiva della società fosse in Udine e che la Corte territoriale avesse travisato i documenti; 3) ha dedotto la violazione delle norme sul concordato preventivo e sull'audizione del debitore, sostenendo che la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato senza previa audizione avesse leso il diritto di difesa e, se accolta, avrebbe impedito il successivo fallimento per decorso dell'anno dalla cancellazione dal registro delle imprese; 4) ha censurato la legittimazione attiva dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione a chiedere il fallimento, affermando che, a seguito dell'adesione alla definizione agevolata, il credito non sarebbe stato più scaduto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, in sintesi, che i motivi erano formulati in modo generico e promiscuo, riproponevano questioni di merito già esaminate e tendevano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Sul primo motivo ha inoltre evidenziato il difetto di autosufficienza per mancata trascrizione degli atti rilevanti. Sul secondo ha richiamato il principio della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa, superabile solo con prove univoche, e ha ritenuto non sindacabile la valutazione di merito. Sul terzo ha affermato che la cancellazione volontaria dalla società preclude l'accesso al concordato preventivo e che, comunque, il debitore aveva partecipato all'udienza prefallimentare, potendo in quella sede far valere le proprie difese. Sul quarto ha osservato che il ricorrente non aveva specificamente censurato l'affermazione della Corte d'appello sulla scadenza del debito per decadenza dal beneficio della rottamazione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente alle spese e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Regola il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento; la decisione impugnata aveva rigettato il reclamo proposto contro il fallimento della società.
Richiamato come norma sulla notificazione del ricorso e del decreto di convocazione dell'udienza prefallimentare.
Richiamato nel primo motivo in tema di notificazione degli atti.
Richiamato nel primo motivo in tema di notificazione alle persone giuridiche.
Richiamato per la competenza territoriale del tribunale fallimentare, con applicazione della presunzione di coincidenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa.
Richiamato in relazione al termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dopo la cancellazione dal registro delle imprese; la Corte ha ribadito che la cancellazione volontaria preclude l'accesso al concordato preventivo.
Richiamato per la domanda di concordato preventivo con riserva presentata dalla debitrice.
Richiamato per affermare che il decreto di inammissibilità della domanda di concordato non è reclamabile e che i suoi vizi possono essere fatti valere nel successivo giudizio di fallimento.
Richiamato nel quarto motivo in tema di legittimazione a promuovere l'istanza di fallimento.
art. 6 del D.L. 193/2016, conv. in L. 225/2016
Richiamato con riferimento alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla scadenza del debito.
Richiamato come norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato l'uso promiscuo e generico dei vizi dedotti.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Applicato per affermare il difetto di autosufficienza del primo motivo, privo della trascrizione degli atti e documenti rilevanti.
Richiamato per chiarire che la motivazione è sufficiente se espone chiaramente le ragioni del convincimento, senza necessità di confutare tutte le tesi delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve formulare motivi distinti, specifici e autosufficienti: la commistione indistinta di violazioni di legge, nullità e vizio motivazionale rende il ricorso inammissibile.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o una diversa lettura dei documenti già scrutinati dal giudice di merito.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale" della motivazione; non è più deducibile la mera insufficienza o illogicità della motivazione.
- Quando si contesta un atto o un documento decisivo, il ricorrente deve riportarne nel ricorso il contenuto essenziale, altrimenti difetta il requisito di autosufficienza.
- Per la competenza fallimentare opera la presunzione iuris tantum di coincidenza tra sede legale e sede effettiva dell'impresa; essa può essere vinta solo da prove univoche che dimostrino un diverso centro direzionale reale.
- L'accertamento della sede effettiva dell'impresa e, più in generale, la valutazione degli indici probatori sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua.
- La cancellazione volontaria della società dal registro delle imprese preclude l'accesso al concordato preventivo, poiché tale procedura presuppone un'impresa ancora esistente da risanare, mentre il fallimento ha finalità liquidatorie.
- La mancata audizione del debitore nella fase di inammissibilità del concordato non comporta automaticamente lesione del diritto di difesa se il debitore ha comunque potuto esporre le proprie ragioni nell'udienza prefallimentare e far valere lì i vizi della procedura.
- Se il giudice di merito afferma che il credito dell'istante è scaduto per decadenza dal beneficio della rottamazione o per altro inadempimento del debitore, il ricorrente deve specificamente censurare tale ratio decidendi, altrimenti il motivo resta inidoneo a scalfire la decisione.
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