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Ordinanza

Ordinanza n. 681/2026 - Milano, Sezione 3

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della deliberazione ARERA n. 266/2022/R/EEL 21.06.2022 di attuazione dell’art. 15 bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, convertito con modificazioni dalla L. 28.03.2022, n. 25; nonché del provvedimento GSE prot. n. GSEWEB/P20220390204 del 09/07/2022, avente ad oggetto l’inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022 n. 4 c.d. “Decreto sostegni ter” con cui comunicava che l’impianto indicato nella Tabella di cui all’Allegato 1 e attualmente intestato alla ricorrente, rientra nel perimetro di applicazione delle previsioni di cui all’art. 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n. 4; e di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e comunque connessi; con declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 15 bis del D.L. 27 gennaio 2022 n. 4, come convertito, previa rimessione alla Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale, previa delibazione di rilevanza e non manifesta infondatezza, relativamente alla violazione degli articoli 3, 41 e 97 della Costituzione; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/11/2022, per l’annullamento: della fattura GSE n. 1468099 del 18.10.2022 di euro 79.471,26 e di tutte le ulteriori note di pagamento e/o fatture dovessero pervenire dal GSE per effetto dell’applicazione della delibera impugnata; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 29/5/2026, per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: dell’avviso di pagamento del GSE datato 26.3.2026 e successiva trattenuta in compensazione del 30.03.2026; dell’avviso di compensazione del GSE del 10.4.2026; dell’avviso di pagamento in compensazione del 21.04.2026 e successiva trattenuta in compensazione del 30.4.2026; nonché per l’accertamento dell’illegittimità delle compensazioni effettuate unilateralmente dal GSE tra le fatture emesse a carico della ricorrente per € 114.488,03 e le somme di spettanza della società agricola La Fantena maturate per la cessione di energia elettrica.

Giustizia amministrativa202202402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: avvisi di pagamento e atti di compensazione del GSE relativi al recupero degli importi dovuti per l’applicazione del prelievo sugli extraprofitti dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e gestore energetico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società agricola ha impugnato la deliberazione ARERA che attua l’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, il provvedimento del GSE con cui è stata inclusa nel perimetro applicativo della disciplina sugli extraprofitti, la fattura GSE di euro 79.471,26 e, con ulteriori motivi aggiunti, gli avvisi di pagamento e di compensazione del 2026, chiedendo anche l’accertamento dell’illegittimità delle compensazioni unilaterali operate dal GSE tra gli importi richiesti e le somme spettanti per la cessione di energia elettrica. È stata inoltre prospettata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15-bis del d.l. n. 4/2022, per violazione degli artt. 3, 41 e 97 Cost. La domanda cautelare è stata proposta con riferimento agli atti del GSE del 2026.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha rilevato, anzitutto, che gli avvisi di pagamento del GSE sono, almeno in via dubitativa, direttamente impugnabili e riconducibili alla giurisdizione amministrativa. Ha inoltre escluso la sussistenza del periculum in mora: il rischio di compromissione irreversibile dell’attività della società è stato ritenuto privo di adeguato supporto probatorio e non verosimile alla luce degli importi finora recuperati mediante compensazione. Il pregiudizio economico è stato comunque considerato integralmente risarcibile o ristorabile in caso di esito favorevole del giudizio. Il Collegio ha aggiunto che l’operatore, in ragione del tempo trascorso dalla maturazione delle pretese relative al prelievo sugli extraprofitti e della conoscibilità del quadro normativo, avrebbe dovuto predisporre tempestivamente misure gestionali e organizzative adeguate. È stata altresì ravvisata, a un primo esame, l’irricevibilità dei motivi aggiunti cautelari, perché notificati e depositati oltre i termini dimezzati previsti dall’art. 119 c.p.a. Il fumus non è stato ritenuto sufficiente, anche in considerazione della riproposizione di questioni già disattese dalla Sezione in casi analoghi. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico della ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle controparti costituite.

Norme richiamate

  • art. 15-bis d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla l. 28 marzo 2022, n. 25

    La disposizione costituisce il fondamento normativo degli interventi sull’elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili e del prelievo sugli extraprofitti cui si riferiscono gli atti impugnati.

  • artt. 3, 41 e 97 Cost.

    Sono le disposizioni costituzionali rispetto alle quali la ricorrente ha prospettato l’illegittimità costituzionale dell’art. 15-bis; l’ordinanza cautelare non rimette la questione alla Corte costituzionale né la definisce nel merito.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.

  • art. 119 c.p.a.

    Il TAR ha ritenuto, a un primo esame, che i motivi aggiunti cautelari fossero notificati e depositati oltre i termini processuali dimezzati applicabili al rito abbreviato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il rischio di compromissione irreversibile dell’attività economica deve essere adeguatamente provato; la mera allegazione di difficoltà finanziarie non è sufficiente, soprattutto quando gli importi già recuperati dall’amministrazione siano limitati e non rendano verosimile il pregiudizio prospettato.
  • Il pregiudizio esclusivamente economico, in linea generale, non integra un danno grave e irreparabile quando possa essere integralmente ristorato in caso di esito favorevole del giudizio.
  • La conoscibilità del quadro normativo e il tempo trascorso dalla maturazione della pretesa amministrativa impongono all’operatore economico qualificata diligenza nella predisposizione di misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare gli oneri prevedibili.
  • La proposizione di motivi aggiunti soggetti al rito abbreviato è irricevibile, secondo la valutazione cautelare del giudice, quando la notificazione e il deposito avvengano oltre i termini dimezzati previsti dall’art. 119 c.p.a.
  • La diretta impugnabilità e la riconducibilità alla giurisdizione amministrativa di atti meramente esecutivi o contabili dell’amministrazione possono costituire profili preliminari dubbi, idonei a incidere sulla valutazione cautelare del fumus.

Come è indicizzato

MaterieIncentivi energeticiRegolazione dell'energia (ARERA)Tutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAutorità indipendenti e regolazioneProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàRiparto di giurisdizioneOnere della prova e principio dispositivo

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