Ordinanza ingiunzione o revoca n. 51 del 23/02/2023
Provvedimento prescrittivo e sanzionatorio nei confronti di Ediscom S.p.A. - 23 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha sanzionato Ediscom S.p.A. per molteplici violazioni nella raccolta e nell’uso di dati personali per finalità promozionali, anche tramite portali web e liste acquisite da terzi. Sono stati contestati dark pattern, raccolta di dati eccedenti, informativa inadeguata, trattamento di dati di soggetti referenziati, errata qualificazione dei ruoli, controlli insufficienti sulle banche dati di terzi e invio di comunicazioni promozionali senza valido consenso. Il provvedimento contiene ammonimenti, divieti di trattamento e una sanzione pecuniaria di 300.000 euro, oltre alla pubblicazione sul sito del Garante.
Ediscom S.p.A.: provvedimento prescrittivo e sanzionatorio per trattamenti illeciti di marketing, profilazione e gestione liste contatti
Ediscom S.p.A. - trattamento dati per marketing, dark pattern e liste di terzi
Il provvedimento riguarda Ediscom S.p.A., operatore del settore marketing che utilizza un ampio database di contatti per campagne promozionali via e-mail, sms e chiamate automatizzate, nonché per il noleggio e la gestione di liste provenienti da terzi. Il procedimento è stato avviato a seguito di reclami e di un’attività ispettiva svolta nel novembre 2021, integrata da verifiche d’ufficio sui portali della società e sulla documentazione contrattuale.
Origine dell’istruttoria e trattamenti esaminati
L’Autorità ha analizzato:
- la raccolta diretta di dati tramite portali web di proprietà di Ediscom;
- l’acquisizione di liste da terzi, sia come autonomi titolari sia nell’ambito di rapporti descritti come gestione database o affiliazione;
- la gestione delle richieste di cancellazione, opposizione e revoca del consenso;
- l’idoneità dei controlli sulle banche dati acquisite;
- l’invio di comunicazioni promozionali a soggetti che avevano contestato o revocato il consenso.
La banca dati esaminata risultava composta da circa 21 milioni di interessati.
Raccolta tramite i portali Ediscom e utilizzo di dark pattern
Dalle verifiche sui siti gestiti da Ediscom è emersa una progettazione delle interfacce considerata idonea a orientare indebitamente l’utente verso il consenso. In particolare, in alcuni percorsi di iscrizione:
- il rifiuto era graficamente meno evidente dell’accettazione;
- comparivano pop-up ulteriori e non necessari che sollecitavano nuovamente il consenso;
- venivano usate schermate che rendevano poco visibile l’opzione per proseguire senza aderire;
- in alcuni casi non era prevista una conferma via e-mail, mentre in altri il processo terminava con un messaggio di conferma.
Il Garante ha ritenuto che tali modalità integrassero un uso di modelli oscuri incompatibile con la libertà e consapevolezza del consenso, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 7, par. 2, e 25 GDPR.
Raccolta di dati eccedenti e finalità di profilazione
In molti portali era richiesto l’inserimento obbligatorio di numerose informazioni, anche non strettamente necessarie per il servizio: reddito, abitudini di acquisto, composizione del nucleo familiare, attività lavorativa, presenza di bambini o animali domestici e altri dati analoghi. L’Autorità ha ritenuto che tale raccolta fosse eccedente rispetto alla finalità dichiarata e potesse servire a costruire profili e preferenze degli utenti.
Il trattamento è stato quindi valutato come contrario ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della finalità, con richiamo agli artt. 5, par. 1, lett. a), b) e c), 6 e 7 GDPR.
Informativa non resa prima della raccolta in www.testadiquiz.it
Per il portale www.testadiquiz.it il Garante ha contestato l’assenza, in home page, di indicazioni sul soggetto intestatario del sito e la mancata disponibilità dell’informativa privacy prima della compilazione del form. Il link all’informativa compariva solo al termine del processo, quando l’utente era già arrivato alla fase di raccolta dei consensi.
È stata ravvisata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR, oltre al rilievo che l’utente veniva indotto a conferire i dati senza poter prima conoscere il titolare e le condizioni del trattamento.
Dati di soggetti terzi indicati dagli utenti
In diversi form veniva chiesto all’utente di inserire nome ed e-mail di altre persone potenzialmente interessate al servizio. Il Garante ha escluso che il consenso del referenziante possa legittimare il trattamento dei dati del terzo e ha ritenuto non configurabile una base giuridica valida ai sensi dell’art. 6 GDPR.
La procedura è stata considerata inoltre incompatibile con gli obblighi informativi verso il terzo e con le regole sui contatti promozionali, con richiamo agli artt. 14 GDPR e 130 del Codice privacy. È stato conseguentemente imposto il divieto di trattare dati personali raccolti con tali modalità in assenza di idonea base giuridica.
Interazione tra servizi e profili creati automaticamente
Un ulteriore profilo critico ha riguardato il collegamento tra i diversi portali del gruppo. Dopo la registrazione a un primo sito, l’utente veniva indirizzato verso www.you.tipiace.it, dove ritrovava un profilo già creato con i dati inseriti nel primo servizio e con consensi pre-selezionati.
Il Garante ha ritenuto che tale meccanismo compromettesse la libertà del consenso e la trasparenza, oltre a estendere i dati raccolti per una finalità a un’altra iscrizione non percepibile come distinta o facoltativa. È stata quindi ravvisata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, con divieto di trattare i dati così raccolti quando non sia documentabile un consenso espresso liberamente.
Qualificazione dei ruoli e gestione database
Uno dei punti centrali del provvedimento è la contestazione della qualificazione di Ediscom come responsabile del trattamento nei rapporti di gestione database e, in parte, di affiliazione. L’Autorità ha ritenuto che, in realtà, la società operasse come titolare autonomo, poiché i dati confluiscono in un database unico di cui Ediscom determina le finalità e i mezzi, usandoli per campagne promozionali per i propri clienti.
L’erronea qualificazione ha avuto effetti concreti: le opposizioni e le revoche indirizzate a Ediscom non sono state sempre rispettate nei confronti dei dati provenienti da database gestiti per conto terzi, con conseguente invio di messaggi a soggetti che si erano già opposti. Il Garante ha ravvisato la violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), e degli artt. 17 e 21 GDPR, rivolgendo un ammonimento sulle conseguenze di rapporti contrattuali privi di chiara definizione dei ruoli.
Verifiche sui fornitori e idoneità delle prove di consenso
Ediscom dichiarava di verificare le liste acquisite da terzi chiedendo la prova del consenso e i dati tecnici di registrazione. Tuttavia, il Garante ha rilevato che:
- la documentazione prodotta copriva solo una parte dei fornitori;
- non era sempre indicata la data delle verifiche;
- in alcuni casi era stato acquisito un database pur in presenza di informative carenti, ad esempio senza rappresentante in UE;
- il semplice indirizzo IP non era considerato sufficiente a dimostrare un consenso inequivocabile;
- in alcuni casi il consenso risultava risalente a epoca precedente al GDPR, senza rivalutazione dell’idoneità.
Ne è derivata la violazione degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR.
Consenso per i messaggi promozionali e trattamenti senza base giuridica
In più casi Ediscom ha inviato comunicazioni promozionali senza un consenso valido o dopo che l’interessato aveva esercitato l’opposizione o la cancellazione. L’Autorità ha ritenuto che non fosse sufficiente la sola registrazione a un sito o la partecipazione a una lotteria per dimostrare un consenso specifico al marketing.
Sono state quindi confermate le violazioni degli artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, nonché dell’art. 130 del Codice privacy per l’invio di sms ed e-mail promozionali in assenza di consenso.
Difese della società e misure correttive dichiarate
Nella memoria difensiva e in audizione Ediscom ha rappresentato di aver adottato varie misure correttive:
- modifica della grafica dei pop-up di consenso;
- introduzione dell’invio di e-mail di conferma;
- revisione del meccanismo di creazione automatica del profilo su you.tipiace.it;
- mappatura e rinegoziazione dei contratti con i partner;
- rafforzamento della procedura di verifica delle liste di terzi;
- formazione del personale e incremento delle risorse dedicate al controllo dei database.
Ha inoltre sostenuto che alcuni siti erano di test e che i dati dei soggetti referenziati non venissero salvati. Il Garante ha preso atto dei correttivi, ma ha confermato le violazioni già contestate per il periodo esaminato.
Provvedimenti correttivi e sanzionatori
Il Garante ha adottato i seguenti interventi:
- ammonimento, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), per la procedura che può comportare profilazione senza specifico consenso;
- divieto di trattare dati personali dei soggetti presentati da altri utenti in assenza di idonea base giuridica, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f);
- divieto di trattare i dati raccolti tramite l’interazione tra servizi ove non sia possibile documentare un consenso espresso liberamente dall’interessato;
- ammonimento per i rapporti contrattuali senza chiara definizione dei ruoli nel trattamento.
Sanzione pecuniaria e criteri di quantificazione
Per le violazioni accertate, considerate collegate tra loro, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3 e 5 GDPR. Preso come riferimento il massimo edittale di 20 milioni di euro, ha determinato la sanzione in euro 300.000, pari a circa il 2% del fatturato dell’ultimo bilancio disponibile.
Tra gli elementi aggravanti sono stati valorizzati:
- l’ampiezza del trattamento, con 21 milioni di interessati;
- il grado di colpa, ritenuto elevato e in alcuni casi assimilabile al dolo eventuale;
- il fatto che le violazioni fossero emerse da reclami e da attività ispettive.
Tra gli elementi attenuanti sono stati considerati:
- la limitazione dei dati a recapiti e dati anagrafici;
- l’adozione tempestiva di misure correttive;
- l’assenza di precedenti pertinenti;
- l’elevata cooperazione con l’Autorità;
- l’attenzione dimostrata verso i diritti degli interessati e le revoche.
Ulteriori effetti del provvedimento
È stata disposta la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante. È stata inoltre richiamata la possibilità di definizione agevolata del procedimento con pagamento della metà della sanzione entro 30 giorni, nonché il rimedio dell’opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e attività ispettiva
Il procedimento nasce da reclami e da verifiche ispettive svolte il 22 e 23 novembre 2021 presso Ediscom S.p.A., società attiva nel marketing via sms, e-mail e chiamate automatizzate. L’istruttoria ha riguardato le banche dati utilizzate, i criteri di acquisizione delle liste, i controlli sui fornitori e la gestione delle richieste di cancellazione, opposizione e riscontro agli interessati.
Raccolta dati tramite portali Ediscom e dark pattern
Dagli accessi ai portali di proprietà della società è emerso l’uso di interfacce idonee ad aggirare la volontà degli utenti: pop-up graficamente sbilanciati a favore del consenso, opzioni di rifiuto poco visibili e percorsi di iscrizione progettati per aumentare la probabilità di adesione. Il Garante ha ritenuto integrata la violazione dei principi di liceità, correttezza, trasparenza e di protezione dei dati fin dalla progettazione, con richiamo agli artt. 5, par. 1, lett. a), 7, par. 2, e 25 GDPR.
Raccolta di dati eccedenti e informazioni precompilate
In vari portali venivano richiesti numerosi dati obbligatori, anche molto dettagliati, su reddito, abitudini di acquisto, nucleo familiare e altri aspetti non necessari al servizio. Il Garante ha ritenuto che tali informazioni fossero eccedenti e potenzialmente idonee a configurare una profilazione senza adeguata base giuridica o consenso specifico, ravvisando violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a), b), c), 6 e 7 GDPR.
Informativa mancante o tardiva in alcuni siti
Per il sito www.testadiquiz.it è stata contestata l’assenza, in home page, di indicazioni sul titolare e dell’informativa privacy prima della raccolta dei dati. Il link all’informativa compariva solo al termine del processo di compilazione. Il Garante ha quindi ritenuto violati gli artt. 5, par. 1, lett. a), e 13 GDPR.
Dati di soggetti terzi indicati dagli utenti
In alcuni form veniva richiesto di inserire nome ed e-mail di amici o terzi potenzialmente interessati. L’Autorità ha escluso che il referenziante potesse prestare un valido consenso per tali soggetti e ha ritenuto che il trattamento non avesse una base giuridica idonea, con violazione degli artt. 6 e 14 GDPR e, per i contatti promozionali, anche dell’art. 130 del Codice privacy. È stato imposto il divieto di trattare tali dati in assenza di idonea base giuridica.
Interazione tra servizi e creazione automatica di profili
Il meccanismo che, dopo l’iscrizione a un portale, reindirizzava l’utente a un altro servizio del gruppo con profilo già creato e consensi pre-selezionati è stato considerato lesivo della libertà del consenso e della trasparenza. Il Garante ha ravvisato violazioni degli artt. 5, par. 1, lett. a) e b), 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, e ha imposto il divieto di trattare i dati raccolti con tali modalità quando non sia dimostrabile un consenso liberamente espresso.
Ruoli nel trattamento: titolare, responsabile e qualificazioni errate
L’Autorità ha contestato la qualificazione di Ediscom come responsabile nei rapporti di gestione database e di affiliazione, ritenendo che la società operasse in realtà come titolare autonomo, perché i dati confluiscono nel database unico della società e sono usati per proprie campagne promozionali. L’errata qualificazione ha impedito di rispettare correttamente opposizioni e cancellazioni già manifestate, con violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), e degli artt. 17 e 21 GDPR; è stato rivolto anche un ammonimento sulle conseguenze di rapporti contrattuali privi di chiara definizione dei ruoli.
Verifiche sui fornitori e consenso per il marketing
Le verifiche effettuate da Ediscom sulle liste acquisite da terzi sono state ritenute insufficienti: controlli documentati solo su una parte dei fornitori, assenza di data certa delle verifiche, affidamento al solo indirizzo IP come prova del consenso, utilizzo di liste con informative carenti o con consensi anteriori al GDPR senza adeguata rivalutazione. Il Garante ha ritenuto violate le prescrizioni degli artt. 5, par. 2, e 24 GDPR.
Invio di messaggi promozionali senza consenso valido
In diversi casi i dati sono stati utilizzati per inviare e-mail o sms promozionali in assenza di un consenso valido oppure dopo opposizione dell’interessato. Il Garante ha ritenuto violati gli artt. 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, nonché l’art. 130 del Codice privacy.
Sanzione, criteri di quantificazione e pubblicazione
Considerata la pluralità delle violazioni collegate, il Garante ha applicato l’art. 83, par. 3 e 5 GDPR, assumendo come massimo edittale 20 milioni di euro e irrogando a Ediscom una sanzione pecuniaria di 300.000 euro. Tra gli elementi aggravanti: ampiezza del trattamento (21 milioni di interessati), intenzionalità/colpa grave, emersione da reclami e ispezioni. Tra gli attenuanti: interventi correttivi tempestivi, assenza di precedenti, cooperazione e limitazione dei dati a recapiti/anagrafica. È stata disposta anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul sito del Garante.
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