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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 52 del 23/02/2023

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Garante Privacy52

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato d’ufficio la pubblicazione, su Romatoday.it, di immagini di persone coinvolte in una vicenda di cronaca, ritenute assimilabili a foto segnaletiche per inquadratura e presenza del logo della Polizia di Stato. Pur ritenendo in linea di principio giustificata la diffusione delle notizie sulla vicenda e dei dati identificativi dei soggetti, l’Autorità ha ritenuto illecito l’ulteriore trattamento delle immagini, perché non supportato da adeguate finalità di giustizia o polizia e lesivo dei diritti degli interessati. Disposta quindi la cessazione della ulteriore diffusione, anche nell’archivio storico online, e applicato un ammonimento, senza sanzione pecuniaria, con invito a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.

Citynews S.p.A.: divieto di ulteriore diffusione di foto assimilabili a foto segnaletiche pubblicate online in un articolo di cronaca e ammonimento per violazioni in ambito giornalistico

Citynews S.p.A. – diffusione online di immagini assimilabili a foto segnaletiche in un articolo di cronaca

Il Garante per la protezione dei dati personali ha esaminato d’ufficio il trattamento effettuato da Citynews S.p.A., editrice del sito "Romatoday", in relazione alla pubblicazione di un articolo di cronaca corredato da fotografie dei soggetti coinvolti in una vicenda criminale. Le immagini, per le modalità di ripresa e per la presenza del logo della Polizia di Stato, sono state considerate assimilabili a foto segnaletiche.

Origine del procedimento e attività istruttoria

L’intervento dell’Autorità è nato nel corso di un distinto procedimento attivato su reclamo di un interessato, nel quale è emersa la presenza online dell’articolo. Con nota del 6 agosto 2020 l’Ufficio ha richiesto informazioni a Citynews ai sensi dell’art. 157 del Codice. La società ha risposto il 7 agosto 2020 dichiarando di aver rimosso le immagini e di averle ricevute dalle forze dell’ordine.

Con successiva comunicazione del 17 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 166, comma 5, del Codice, è stato formalmente avviato il procedimento per l’eventuale adozione delle misure di cui all’art. 58, par. 2, GDPR, contestando le possibili violazioni dei principi generali del trattamento, in particolare dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, nonché degli artt. 137 del Codice e 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche.

Difese del titolare del trattamento

Citynews ha sostenuto che l’articolo riguardava l’arresto di una banda attiva in rapine a istituti di credito e che le immagini erano state estratte da un video messo a disposizione dalle forze dell’ordine, nell’ambito di indagini in corso. La società ha invocato il rilevante interesse pubblico della notizia, soprattutto per la collettività locale raggiunta dalla testata, e ha affermato che la diffusione delle fotografie era avvenuta nel rispetto del diritto di cronaca e del principio di essenzialità dell’informazione.

Nel corso dell’audizione del 14 aprile 2021, la società ha inoltre evidenziato la difficoltà di coordinare le cautele richieste dall’Autorità con la prassi delle forze dell’ordine, che talvolta trasmetterebbero ai media comunicati corredati di immagini dei soggetti indagati. Ha rappresentato, infine, che negli anni successivi aveva fornito indicazioni periodiche alle redazioni per conformare i trattamenti alla normativa privacy.

Valutazioni sul diritto di cronaca e sull’essenzialità dell’informazione

Il Garante ha ritenuto che la pubblicazione delle notizie sugli sviluppi delle indagini e dei dati identificativi dei soggetti presumibilmente responsabili non integrasse, di per sé, una violazione dei limiti del diritto di cronaca. È stato richiamato l’art. 137, comma 3, del Codice, oltre all’art. 6 delle Regole deontologiche, che consentono la diffusione dei dati personali in assenza del consenso dell’interessato quando ciò sia essenziale per rappresentare fatti di interesse pubblico.

L’Autorità ha anche richiamato l’art. 12 delle Regole deontologiche con riferimento alle cronache di procedimenti penali, osservando che la pubblicazione dei dati identificativi degli indagati non è in assoluto preclusa dall’ordinamento e va valutata in funzione della trasparenza e del controllo dei cittadini sull’attività di giustizia. Nel caso concreto, il pubblico interesse è stato ritenuto sussistente, anche in considerazione della serialità dei reati e della loro rilevanza per il territorio di diffusione della testata.

Illiceità della diffusione delle fotografie

Diversa è stata la valutazione sulle immagini pubblicate. Il Garante ha osservato che le fotografie ritraevano i soggetti frontalmente e recavano il logo della Polizia di Stato, elementi che le rendevano assimilabili a foto segnaletiche, con conseguente accentuazione della loro capacità lesiva della dignità personale.

È stato richiamato il precedente provvedimento del 24 febbraio 2022, n. 61, relativo al trattamento originario da parte delle forze dell’ordine, nel quale l’Autorità aveva già escluso la sussistenza delle necessità di polizia richieste per la divulgazione delle immagini, ritenendo il trattamento non necessario ed eccedente rispetto alle finalità istituzionali. In tale contesto è stata esclusa, in radice, la possibilità per l’editore di invocare legittimamente le finalità di giustizia e polizia ai sensi dell’art. 8, comma 2, delle Regole deontologiche.

Il Garante ha inoltre richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui la pubblicazione della foto di una persona arrestata richiede una valutazione più rigorosa rispetto alla sola notizia, in ragione della maggiore idoneità dell’immagine a una diffusione decontestualizzata e lesiva della dignità dell’interessato.

Violazioni accertate

All’esito dell’istruttoria, il trattamento è stato ritenuto in violazione:

  • dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, per difetto di liceità e correttezza;
  • dell’art. 137, comma 3, del Codice;
  • degli artt. 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche.

Misure adottate e provvedimenti finali

Il Garante ha preso atto della rimozione delle immagini effettuata da Citynews nel corso del procedimento. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del procedimento con riferimento a ogni ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico, fatta salva la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria.

Contestualmente, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, ha applicato nei confronti di Citynews S.p.A. la misura dell’ammonimento per l’inosservanza delle disposizioni in materia di trattamento dei dati in ambito giornalistico.

Sanzione, proporzionalità e adempimenti successivi

Pur avendo preso in considerazione la possibile applicazione di una sanzione amministrativo-pecuniaria, il Garante ha ritenuto proporzionato limitarsi all’ammonimento, valorizzando:

  • l’assenza di dolo;
  • il convincimento del titolare di operare legittimamente nell’esercizio del diritto di cronaca;
  • la circostanza che le immagini fossero state rese disponibili dalle forze dell’ordine;
  • la rimozione immediata dopo la richiesta di informazioni;
  • le successive iniziative interne di sensibilizzazione delle redazioni.

È stato inoltre disposto, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del Garante n. 1/2019, l’inserimento dell’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Citynews è stata invitata, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, a comunicare entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento le iniziative intraprese per darvi completa esecuzione. Il provvedimento indica infine i rimedi giurisdizionali esperibili ai sensi dell’art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011.

Punti principali

Origine del procedimento e fatti contestati

Nel corso di un diverso procedimento attivato su reclamo, l’Autorità ha rilevato sul sito www.romatoday.it, edito da Citynews S.p.A., un articolo di cronaca corredato da fotografie dei protagonisti della vicenda. Le immagini, per l’inquadratura frontale e per la presenza del logo istituzionale della Polizia di Stato, apparivano riconducibili a foto segnaletiche o comunque a immagini di fonte di polizia. Il Garante ha quindi avviato un procedimento d’ufficio per verificare la liceità della diffusione.

Difese della società editrice

Citynews ha sostenuto che l’articolo riguardava l’arresto di persone sospettate di appartenere a una banda specializzata in rapine a istituti di credito e che le immagini erano state tratte da un video messo a disposizione dalle forze dell’ordine. La società ha richiamato l’interesse pubblico della notizia per la collettività locale, l’esercizio del diritto di cronaca e il principio di essenzialità dell’informazione. Ha inoltre rappresentato di aver rimosso le immagini dopo la richiesta di informazioni dell’Autorità e di aver successivamente diffuso indicazioni interne alle redazioni per adeguare i trattamenti alla normativa privacy.

Valutazioni del Garante sulla diffusione delle notizie e dei dati identificativi

L’Autorità ha ritenuto che la pubblicazione delle notizie relative agli sviluppi delle indagini e dei dati identificativi dei soggetti coinvolti non costituisse, di per sé, un superamento dei limiti del diritto di cronaca. È stato richiamato il principio di essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, previsto dall’art. 137, comma 3, del Codice e dall’art. 6 delle Regole deontologiche, nonché l’art. 12 delle Regole deontologiche per le cronache relative a procedimenti penali. Nel caso concreto è stato valorizzato l’interesse del pubblico, specie della collettività locale, anche in ragione della serialità dei reati e delle modalità di commissione.

Illiceità della diffusione delle immagini

Diversamente, il Garante ha ritenuto illecita la diffusione delle fotografie che ritraevano frontalmente i soggetti con il logo della Polizia di Stato, poiché assimilabili a foto segnaletiche. L’Autorità ha richiamato il precedente provvedimento del 24 febbraio 2022, n. 61, nel quale era già stata esclusa la liceità della diffusione originaria da parte delle forze dell’ordine, in quanto non necessaria e eccedente rispetto alle finalità di polizia, in violazione degli artt. 3, comma 1, lett. a) e c), 5 del d.lgs. 51/2018 e 14 del d.P.R. 15/2018. Da ciò è stata esclusa la possibilità per l’editore di invocare legittimamente le finalità di giustizia e polizia di cui all’art. 8, comma 2, delle Regole deontologiche.

Violazioni accertate e criteri di bilanciamento

Il trattamento è stato qualificato come violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a), del GDPR, nonché degli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche. Il Garante ha richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione sulla pubblicazione di foto di persone arrestate, sottolineando la necessità di un controllo più rigoroso rispetto alla semplice diffusione della notizia, in ragione della maggiore capacità lesiva delle immagini e del rischio di diffusione decontestualizzata.

Misure adottate e provvedimenti finali

L’Autorità ha preso atto della rimozione delle immagini già effettuata da Citynews nel corso del procedimento. Ha quindi disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), del GDPR, il divieto di ulteriore trattamento delle immagini oggetto del procedimento con riferimento a ogni ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico, salvo la mera conservazione per eventuale utilizzo in sede giudiziaria. Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. b), ha inoltre applicato l’ammonimento nei confronti della società editrice.

Assenza di sanzione pecuniaria e adempimenti successivi

Pur avendo considerato astrattamente applicabile una sanzione amministrativo-pecuniaria, il Garante ha ritenuto proporzionato limitarsi all’ammonimento, valorizzando l’assenza di dolo, il convincimento di aver agito nel diritto di cronaca, la disponibilità delle immagini da parte delle forze dell’ordine e la successiva rimozione immediata. Citynews è stata invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate per dare completa attuazione al provvedimento. È stata anche disposta l’annotazione nel registro interno dell’Autorità.

Come è indicizzato

Materiediritto di cronacagiornalismo e deontologiadiffusione di immaginipubblicazione onlinemisure correttive e sanzionatorie

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