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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 101 del 23/02/2023

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Garante Privacy101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato il reclamo di una persona che contestava la pubblicazione, su un sito di informazione, della propria immagine in primo piano accanto a quelle di altri soggetti coinvolti in una vasta operazione di polizia e in un procedimento penale per reati di stampo mafioso. Il reclamante chiedeva la rimozione della foto, ritenendo leso il proprio diritto alla protezione dei dati personali, anche alla luce dell'annullamento della misura cautelare poi disposta nei suoi confronti. L'Autorità ha ritenuto la pubblicazione legittima nell'ambito del diritto di cronaca, valorizzando l'interesse pubblico della notizia, l'essenzialità dell'informazione e le cautele previste dalle regole deontologiche per l'uso delle immagini in contesti giudiziari. Il reclamo è stato quindi dichiarato infondato.

Zoom Italia 24 S.r.l.: reclamo infondato sulla pubblicazione online della foto di un indagato/arrestato in ambito di cronaca giudiziaria

Pubblicazione di immagine in ambito di cronaca giudiziaria: reclamo infondato nei confronti di Zoom Italia 24 S.r.l.

Il Garante ha esaminato il reclamo proposto contro il gestore di un sito di informazione per la pubblicazione, in un articolo di cronaca giudiziaria, della fotografia in primo piano del reclamante insieme ad altre immagini di soggetti coinvolti in un'operazione di polizia. Il reclamante contestava la diffusione dell'immagine e ne chiedeva la rimozione, anche perché la misura cautelare inizialmente disposta nei suoi confronti era stata poi annullata.

Origine della vicenda e contenuto del reclamo

Il reclamo, presentato ai sensi dell'art. 77 GDPR, riguardava la pubblicazione sul sito www.zoom24.it di una fotografia riferita al reclamante, apparsa il 9 aprile 2019 e il 31 gennaio 2020. L'immagine era collegata alla diffusione della notizia di un'operazione di polizia e del relativo procedimento penale, caratterizzati da accuse molto gravi, tra cui partecipazione ad associazione di stampo mafioso, tentata estorsione e reati in materia di stupefacenti.

Il reclamante ha evidenziato che:

  • la misura cautelare in carcere era stata eseguita il 9 aprile 2019 nell'ambito dell'operazione denominata convenzionalmente "XX";
  • la misura era stata successivamente annullata dal Tribunale del riesame il 6 maggio 2019 per difetto di gravità indiziaria;
  • la fotografia pubblicata sul sito continuava a essere reperibile agli URL indicati nel reclamo.

Attività istruttoria e difese del titolare

L'Ufficio ha richiesto informazioni al titolare del trattamento in due occasioni, il 2 luglio 2020 e il 15 ottobre 2021, ai sensi dell'art. 157 del Codice. Nella risposta del 5 novembre 2021, Zoom Italia 24 S.r.l. ha sostenuto che la pubblicazione fosse lecita in quanto giustificata dall'interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e dei loro protagonisti, e quindi riconducibile al diritto di cronaca e di informazione.

Con nota del 20 maggio 2022, il titolare ha ribadito che la foto, tratta durante una conferenza stampa degli organi preposti, era giustificata dall'interesse pubblico e dalla rilevanza del procedimento penale. Ha inoltre richiamato una pronuncia della Corte di Cassazione sulla pubblicabilità delle foto segnaletiche, affermando di aver comunque eliminato autonomamente la foto dall'archivio.

Quadro normativo richiamato dal Garante

Nel comunicare l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 166, comma 5, del Codice, l'Autorità ha contestato in via preliminare possibili violazioni degli artt. 2-quater, comma 4, 137 e 139 del Codice e degli artt. 6 e 8 delle regole deontologiche.

Nel merito, il Garante ha ricordato che il giornalista può diffondere dati personali senza consenso nei limiti del diritto di cronaca, e in particolare nel rispetto del requisito dell'"essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico" previsto dall'art. 137, comma 3, del Codice e dall'art. 6 delle regole deontologiche. È stato altresì richiamato l'art. 12 delle regole deontologiche per le cronache relative a procedimenti penali e l'art. 8 delle medesime regole, che tutela la dignità della persona ritratta e vieta, salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e polizia, la ripresa o produzione di immagini di persone in stato di detenzione senza consenso.

Valutazione sulla liceità della pubblicazione

L'Autorità ha ritenuto che la pubblicazione dei dati identificativi delle persone coinvolte in un procedimento penale non sia preclusa dall'ordinamento quando si resti nell'alveo delle garanzie di trasparenza e controllo sull'attività giudiziaria. In tale prospettiva, la diffusione della notizia dell'arresto di soggetti coinvolti in un'importante indagine di stampo mafioso è stata considerata espressione del diritto di cronaca.

Quanto alla fotografia, il Garante ha ritenuto che la pubblicazione della sequenza di immagini a corredo dell'articolo, ritraenti frontalmente i soggetti coinvolti, rientrasse nel diritto di cronaca purché rispettosa delle cautele deontologiche. Nel caso concreto, la pubblicazione è stata considerata sorretta:

  • dall'interesse pubblico connesso alla gravità delle accuse, poi risultate fondate in primo grado;
  • dall'esigenza di una più precisa identificazione del soggetto indagato;
  • dal contesto dell'annullamento della misura cautelare e della successiva rimessione in libertà.

Esito del procedimento

Ritenendo sussistenti i presupposti del diritto di cronaca e dell'interesse pubblico, il Garante ha concluso per l'infondatezza del reclamo, dichiarandolo tale con riferimento alla richiesta di rimozione dell'immagine oggetto di contestazione.

Rimedi esperibili

Nel provvedimento è stato infine ricordato che avverso la decisione è possibile proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, ai sensi dell'art. 78 GDPR e degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, con ricorso da depositare entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Punti principali

Origine del procedimento e contenuto del reclamo

Il procedimento origina da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da una persona ripresa in una fotografia pubblicata sul sito del titolare sia il 9 aprile 2019 sia il 31 gennaio 2020. L'immagine lo ritraeva in primo piano insieme ad altri soggetti coinvolti in un'operazione di polizia e in un procedimento penale connesso ad accuse gravi, poi seguite da annullamento della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame.

Posizione del titolare del trattamento

Zoom Italia 24 S.r.l. ha sostenuto che le fotografie fossero pienamente legittime perché sorrette da un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e dei loro protagonisti. Ha richiamato il diritto di cronaca e il diritto di informazione, precisando che le immagini erano presenti in archivio e presumibilmente acquisite nel corso di una conferenza stampa; successivamente ha anche dichiarato di aver rimosso autonomamente la foto dall'archivio.

Norme e criteri applicati dal Garante

L'Autorità ha richiamato gli artt. 137 e 139 del Codice privacy, l'art. 137, comma 3, sul requisito dell'essenzialità dell'informazione, l'art. 6 delle regole deontologiche e l'art. 8 delle stesse in tema di immagini di persone in stato di detenzione. È stato inoltre ricordato che la pubblicazione di dati identificativi nell'ambito di procedimenti penali può essere ammessa se rientra nell'interesse pubblico e nelle garanzie di trasparenza dell'attività di giustizia.

Valutazione sulla pubblicazione della fotografia

Il Garante ha ritenuto che la sequenza di fotografie pubblicate a margine degli articoli, ritraenti frontalmente i soggetti coinvolti, rientrasse nell'esercizio del diritto di cronaca. Nel caso concreto la pubblicazione è stata considerata giustificata dall'interesse pubblico connesso alla gravità delle accuse e, inoltre, da un'esigenza di precisa identificazione del soggetto, anche in ragione dell'annullamento della misura cautelare e della successiva rimessione in libertà.

Esito finale e tutela giurisdizionale

Non avendo ravvisato una violazione della disciplina privacy, il Garante ha dichiarato infondato il reclamo con riguardo alla richiesta di rimozione dell'immagine. È stata inoltre indicata la possibilità di opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 150/2011, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero sessanta giorni per il ricorrente residente all'estero.

Come è indicizzato

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