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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 47 del 23/02/2023

Provvedimento del 23 febbraio 2023

Garante Privacy47

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha esaminato l'invio, da parte di Banca d'Italia, di una e-mail massiva relativa a un concorso pubblico, nella quale per errore erano visibili in chiaro gli indirizzi di posta elettronica di circa 500 candidati. Pur riconoscendo il carattere isolato dell'episodio, l'adozione di misure correttive interne e l'assenza di dati particolari, l'Autorità ha ritenuto illecito il trattamento per violazione dei principi di liceità e limitazione della comunicazione a terzi, ammonendo il titolare ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Banca d'Italia: ammonimento per comunicazione illecita via e-mail degli indirizzi dei candidati a un concorso pubblico

Banca d'Italia - ammonimento per comunicazione illecita di indirizzi e-mail dei candidati in un concorso pubblico

Il Garante ha esaminato un episodio occorso nell'ambito della gestione di un concorso pubblico bandito da Banca d'Italia per 19 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche. Durante l'invio di una comunicazione massiva ai candidati, una delle e-mail conteneva in chiaro gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari, rendendoli visibili agli altri partecipanti del medesimo invio.

Origine della segnalazione e attività istruttoria

La vicenda è emersa a seguito di una segnalazione indirizzata all'Autorità. La comunicazione contestata proveniva dall'indirizzo di posta elettronica riconducibile al Team Selezioni e reclutamento della Banca e aveva ad oggetto indicazioni organizzative per lo svolgimento della prova preselettiva presso la Fiera di Roma, con riferimento anche alle misure di contenimento del contagio da COVID-19.

Nel corso dell'istruttoria, la Banca ha riferito che:

  • l'invio era stato effettuato in rapida successione tramite 8 e-mail massive, suddividendo i 5.528 partecipanti in gruppi;
  • solo in una delle e-mail, per errore materiale, gli indirizzi erano stati inseriti nel campo dei destinatari anziché in copia nascosta;
  • la procedura ordinaria prevedeva l'estrazione degli indirizzi dalla base dati del concorso, il loro inserimento in Ccn e la trasmissione di testi limitati a informazioni generali;
  • l'operatore non aveva segnalato l'errore ai responsabili, impedendo l'attivazione immediata della procedura interna di gestione dei data breach;
  • dopo la richiesta di informazioni dell'Autorità, erano state adottate ulteriori misure organizzative e tecniche e informati i destinatari di non divulgare o riutilizzare gli indirizzi visibili.

Quadro normativo richiamato

Il Garante ha richiamato la disciplina GDPR e la normativa nazionale, rilevando che i soggetti pubblici possono trattare dati personali nelle procedure concorsuali quando il trattamento è necessario:

  • per adempiere un obbligo legale, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c), GDPR;
  • per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e), GDPR e dell'art. 2-ter del Codice privacy.

Ha inoltre evidenziato la centralità dei principi di cui all'art. 5 GDPR, in particolare del principio di liceità, correttezza e trasparenza.

Valutazioni del Garante sulla comunicazione dei dati

Secondo l'Autorità, l'invio del messaggio con gli indirizzi visibili ha determinato una comunicazione di dati personali a soggetti terzi non legittimati a conoscerli. La circostanza ha comportato anche la reciproca conoscibilità, tra i destinatari, della partecipazione al concorso.

Il Garante ha escluso che potesse essere invocato il consenso degli interessati come base giuridica del trattamento, richiamando il considerando 43 GDPR e un precedente provvedimento che afferma come i trattamenti relativi ai concorsi pubblici trovino il proprio fondamento nella disciplina di settore, non nel consenso. Ha inoltre rilevato che in numerosi casi gli indirizzi e-mail riportavano nome, cognome, iniziali o altri elementi idonei a rendere identificabili i candidati.

Circostanze attenuanti e misure adottate

Pur ritenendo il trattamento illecito, il Garante ha valorizzato diversi elementi favorevoli alla titolarità:

  • si è trattato di un episodio isolato e dovuto a errore umano;
  • la comunicazione era di carattere generale e non conteneva dati particolari ex art. 9 GDPR;
  • l'episodio è avvenuto in una fase ancora critica per la gestione dei concorsi, in presenza della persistente circolazione del virus SARS-CoV-2;
  • la Banca ha invitato i destinatari a cancellare il messaggio e a non divulgare gli indirizzi;
  • sono state rafforzate le procedure di controllo, compreso il controllo "four eyes";
  • sono state introdotte ulteriori misure tecniche e organizzative, tra cui la limitazione dell'invio autonomo da parte di alcuni addetti e l'abilitazione all'invio solo di tre soggetti distinti da chi predispone le e-mail.

Esito del procedimento

L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell'art. 2-ter del Codice privacy. Ha tuttavia qualificato il caso come "violazione minore" ai sensi del considerando 148 GDPR e delle linee guida WP29 sulle sanzioni amministrative, ritenendo sufficiente un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR.

Il Garante ha escluso l'adozione di ulteriori misure correttive, osservando che la condotta aveva esaurito i suoi effetti. Non è stata irrogata una sanzione pecuniaria.

Implicazioni operative

Il provvedimento conferma che, nelle comunicazioni massive rivolte ai candidati di procedure selettive pubbliche, l'uso del campo Ccn è una misura essenziale di minimizzazione del rischio. Resta centrale l'obbligo del titolare di organizzare processi e controlli idonei a prevenire errori di invio, nonché di assicurare una tempestiva emersione e gestione interna degli incidenti che possano integrare una violazione dei dati personali.

Punti principali

Origine del procedimento e fatto contestato

Il procedimento nasce da una segnalazione relativa a una e-mail inviata dal Team Selezioni e reclutamento di Banca d'Italia nell'ambito di un concorso pubblico per 19 Esperti con orientamento nelle discipline giuridiche. Il messaggio, trasmesso a circa 500 partecipanti, conteneva indicazioni organizzative sulla prova preselettiva e sulle misure anti-contagio COVID-19. In una delle otto e-mail massive inviate in rapida sequenza, gli indirizzi dei destinatari erano stati inseriti per errore nel campo visibile dei destinatari anziché in copia nascosta.

Accertamenti istruttori e posizione dell'Istituto

Banca d'Italia ha spiegato che l'errore era dovuto a un mero disguido materiale di un operatore e che la procedura ordinaria prevedeva l'estrazione degli indirizzi dalla base dati del concorso e il loro inserimento in Ccn, con testi limitati a comunicazioni generali. L'Istituto ha inoltre rappresentato l'esistenza di un apparato interno di data protection, di un registro dei trattamenti, di una DPIA sul trattamento connesso ai concorsi, di istruzioni operative, formazione al personale, policy sull'uso della posta elettronica e successive misure organizzative e tecniche rafforzative.

Valutazioni del Garante sulla liceità del trattamento

Il Garante ha ritenuto che la comunicazione abbia reso gli indirizzi di posta elettronica conoscibili ai destinatari, qualificabili come terzi ai sensi del GDPR, senza un idoneo presupposto giuridico. Ha escluso che potesse ravvisarsi un valido consenso degli interessati, ricordando che i trattamenti connessi alle procedure concorsuali nelle pubbliche amministrazioni trovano base nella disciplina di settore e negli artt. 6 e 2-ter, non nel consenso. Ha inoltre osservato che in molti casi gli indirizzi erano idonei a identificare direttamente o indirettamente i candidati e che il messaggio rendeva nota anche la loro partecipazione alla procedura selettiva.

Esito e conseguenze

L'Autorità ha dichiarato l'illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), e 6 GDPR, nonché dell'art. 2-ter del Codice privacy. Pur valutando il caso come violazione minore, considerato il carattere isolato dell'episodio, l'assenza di dati particolari, le misure adottate per attenuare gli effetti e il rafforzamento delle procedure interne, il Garante ha ritenuto sufficiente un ammonimento ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. b), GDPR e ha escluso ulteriori misure correttive.

Come è indicizzato

Materiepubblica amministrazionerapporti di lavorodiritti dell'interessatomisure di sicurezzasanzioni gdpr

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