Prescrizioni del Garante n. 53 del 23/02/2023
Provvedimento del 23 febbraio 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante interviene nei confronti di Agescom, editore del sito cronachecittadine.it, per la diffusione online di un articolo corredato da un video contenente immagini riconducibili a foto segnaletiche e riprese di arresto dei protagonisti di una vicenda di cronaca. Pur ritenendo in linea generale lecita la pubblicazione delle notizie identificative sui fatti di interesse pubblico, l’Autorità giudica illecito il trattamento delle immagini video, non giustificato da esigenze di giustizia o polizia e privo di specifiche ragioni di interesse pubblico. Viene quindi disposto il divieto di ulteriore diffusione delle immagini, con possibilità di mera conservazione per eventuale uso giudiziario, e viene irrogato un ammonimento, tenuto conto delle misure già adottate dall’editore nel corso del procedimento.
Agescom: ammonimento e divieto di ulteriore diffusione di immagini in un video giornalistico ritenute lesive, pubblicato online insieme a un articolo di cronaca
Agescom: divieto di ulteriore diffusione di immagini video e ammonimento per trattamento illecito in ambito giornalistico
Il provvedimento riguarda Agescom, editore del sito cronachecittadine.it, in relazione alla pubblicazione online di un articolo di cronaca corredato da un video contenente immagini riconducibili a foto segnaletiche e riprese dell’arresto di soggetti coinvolti in una vicenda penale. Il procedimento è stato avviato d’ufficio a seguito di accertamenti svolti nell’ambito di un diverso fascicolo.
Origine del procedimento e trattamenti esaminati
L’Autorità ha rilevato che, a corredo di un articolo su sviluppi investigativi relativi a reati commessi nel corso di alcuni anni ai danni di istituti di credito, era stato pubblicato un video contenente:
- fotografie dei protagonisti della vicenda, con caratteristiche tali da farle apparire assimilabili a foto segnaletiche, anche per la presenza del logo istituzionale della Polizia di Stato;
- immagini dell’arresto dei medesimi soggetti, ripresi con il volto coperto ma comunque riconoscibili in associazione alle fotografie riportate alla fine del video e agli altri dati identificativi presenti nell’articolo originario.
L’Ufficio ha quindi avviato un procedimento d’ufficio per verificare la liceità del trattamento effettuato dalla testata.
Riscontri del titolare e misure adottate nel corso del procedimento
Con la nota del 12 agosto 2020, Agescom ha sostenuto che articolo e video erano stati pubblicati prima della normativa e del provvedimento richiamati nella richiesta istruttoria. L’editore ha inoltre affermato di aver ricevuto le immagini da un comunicato stampa della Questura, pubblicato anche sulla relativa pagina Facebook, e ha manifestato disponibilità a rimuovere i dati contestati.
Nel corso del procedimento l’Ufficio ha poi constatato:
- la limitazione dell’accessibilità al video;
- la sostituzione, nell’articolo online, dei nomi dei protagonisti con le iniziali puntate.
Valutazione sulla pubblicazione della notizia e dei dati identificativi
Il Garante ha escluso che la diffusione delle notizie sugli sviluppi delle indagini e dei dati identificativi dei presunti responsabili costituisse, di per sé, un illecito. In particolare, ha ritenuto che la pubblicazione potesse rientrare nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, purché rispettosa del requisito dell’essentialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Sono stati richiamati:
- l’art. 137, comma 3, del Codice;
- l’art. 6 delle Regole deontologiche;
- l’art. 12 delle Regole deontologiche per le cronache relative a procedimenti penali.
L’Autorità ha ritenuto che, nel caso concreto, la diffusione dei dati identificativi fosse coerente con l’interesse del pubblico, anche in relazione alla collettività locale di riferimento e alla serialità dei reati contestati.
Illiceità della diffusione del video e delle immagini
Diversa è stata invece la valutazione sulla diffusione del video. Il Garante ha ritenuto che le immagini ivi contenute, per come presentate, fossero riconducibili a foto segnaletiche o comunque a immagini provenienti dalle forze dell’ordine e che la loro divulgazione non fosse giustificata da finalità di giustizia o polizia.
A sostegno di tale conclusione, l’Autorità ha richiamato il precedente provvedimento del 24 febbraio 2022, n. 61, adottato in relazione al trattamento originario delle forze dell’ordine, nel quale era stata esclusa la sussistenza delle necessità di polizia richieste per rendere lecita la divulgazione di quelle immagini. In quel procedimento era stato infatti ritenuto che non vi fosse alcuna effettiva necessità di divulgare le immagini, risultando il trattamento non necessario ed eccedente rispetto alle finalità di polizia.
Il Garante ha inoltre osservato che non risultavano specifiche ragioni di interesse pubblico tali da giustificare la permanenza online delle immagini a distanza di anni dalla pubblicazione dell’articolo. È stata richiamata anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui la pubblicazione della foto di una persona in coincidenza con l’arresto richiede, oltre ai limiti del diritto di cronaca, particolari cautele a tutela della dignità della persona ritratta.
Violazioni accertate e norme di riferimento
L’Autorità ha quindi ritenuto che il trattamento configurasse una violazione di:
- art. 137, comma 3, del Codice;
- artt. 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche;
- art. 5, par. 1, lett. a), GDPR, in particolare per i principi di liceità e correttezza.
Il richiamo ai principi generali è stato effettuato anche in relazione alla disciplina previgente, già contenuta nell’art. 6, comma 1, lett. a), della direttiva 95/46/CE e nell’art. 11, comma 1, lett. a), del Codice nel testo vigente al tempo della pubblicazione originaria.
Misure correttive e provvedimenti adottati dal Garante
Preso atto delle misure già adottate dal titolare, il Garante ha disposto, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il divieto di ulteriore trattamento delle immagini contenute nel video, con riferimento alla loro ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico.
La misura è stata formulata con una precisazione importante: resta consentita la mera conservazione delle immagini ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
Ammonimento e valutazione sulla sanzione pecuniaria
In merito alla possibile applicazione di una sanzione amministrativo-pecuniaria, il Garante ha considerato:
- l’assenza di dolo dedotta dal titolare;
- il convincimento, maturato da Agescom, circa la liceità del trattamento, anche in ragione della disponibilità delle immagini tramite canali istituzionali;
- il fatto che il video non risultasse più visibile sul sito;
- le ulteriori misure adottate per limitare l’identificabilità dei protagonisti.
Alla luce di tali elementi, ha ritenuto proporzionata la misura dell’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), GDPR, anziché una sanzione pecuniaria.
Adempimenti successivi e mezzi di opposizione
Il Garante ha inoltre disposto l’annotazione nel registro interno dell’Autorità delle misure adottate nei confronti di Agescom, ai sensi dell’art. 57, par. 1, lett. u), e dell’art. 58, par. 2, GDPR.
Infine, ha invitato Agescom, ai sensi degli artt. 157 del Codice e 58, par. 1, lett. a), GDPR, a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare completa attuazione al provvedimento, avvertendo che il mancato riscontro è soggetto alla sanzione prevista dagli artt. 166 del Codice e 83, par. 5, lett. e), GDPR.
È stata infine indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto contestato
Il procedimento nasce d’ufficio dopo che, in un altro fascicolo avviato su reclamo, l’Autorità rileva sul sito www.cronachecittadine.it un articolo corredato da un video relativo a un’operazione di polizia connessa a una vicenda criminale. Nel video erano presenti fotografie dei soggetti coinvolti, riconducibili per caratteristiche e per il logo della Polizia di Stato a foto segnaletiche o comunque a immagini provenienti da titolarità delle forze dell’ordine, nonché sequenze dell’arresto in cui i soggetti risultavano riconoscibili.
Informazioni fornite dal titolare e misure spontanee
Agescom rappresenta che articolo e video erano stati pubblicati prima della normativa e del provvedimento richiamati nella richiesta istruttoria, sottolineando di aver ricevuto le immagini da un comunicato stampa della Questura, ancora presente sulla pagina Facebook istituzionale. Il titolare manifesta disponibilità a rimuovere i dati contestati; nel corso del procedimento risultano poi la limitazione dell’accessibilità al video e la sostituzione dei nomi con le sole iniziali nell’articolo online.
Valutazione sulla liceità della pubblicazione della notizia
Il Garante ritiene che la diffusione delle notizie sugli sviluppi delle indagini e dei dati identificativi dei presumibili responsabili non integri, di per sé, un travalicamento del diritto di cronaca, in quanto riconducibile all’interesse del pubblico e, nel caso concreto, anche della collettività locale. La valutazione si fonda sul principio di essenzialità dell’informazione ex art. 137, comma 3, del Codice e art. 6 delle Regole deontologiche, richiamando anche l’art. 12 delle Regole deontologiche per le cronache relative a procedimenti penali.
Illiceità della diffusione delle immagini nel video
Diversamente, l’Autorità ritiene illecita la diffusione del video perché contiene immagini assimilabili a foto segnaletiche e riprese dell’arresto che consentono di identificare i soggetti interessati. Tali immagini non risultano giustificate da esigenze di giustizia o polizia, anche alla luce del precedente provvedimento del 24 febbraio 2022 sul trattamento originario delle forze dell’ordine, nel quale era stata esclusa la necessità di divulgare le immagini. Non emergono inoltre specifiche ragioni di interesse pubblico che legittimino la permanenza online di tali immagini a distanza di anni.
Norme violate e provvedimenti adottati
Il Garante qualifica il trattamento come violazione degli artt. 137, comma 3, del Codice e 6, 8 e 12 delle Regole deontologiche, nonché dell’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR. In applicazione dell’art. 58, par. 2, lett. f), dispone il divieto di ulteriore trattamento delle immagini contenute nel video con riferimento alla loro ulteriore diffusione, anche online e nell’archivio storico, salvo la mera conservazione per eventuale uso in sede giudiziaria.
Sanzione, ammonimento e adempimenti successivi
Pur potendo astrattamente applicarsi una sanzione amministrativa, il Garante tiene conto dell’assenza di dolo prospettata dal titolare, del fatto che le immagini fossero state inizialmente disponibili anche tramite canali istituzionali e delle misure correttive già adottate. Per tali ragioni ritiene proporzionato l’ammonimento ex art. 58, par. 2, lett. b), e dispone l’annotazione nel registro interno dell’Autorità. Agescom è inoltre invitata a comunicare entro 30 giorni le iniziative intraprese per dare completa attuazione al provvedimento.
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