L.R. Puglia 32/2016
Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 1° agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Puglia n. 32/2016 modifica l’art. 6 della l.r. 34/2014 sull’esercizio associato delle funzioni comunali, disciplinando domanda di fusione o aggregazione dei comuni, fusione per incorporazione, referendum consultivi, quorum, termini di deposito, verifica e trasmissione degli atti alla Giunta regionale. È una norma ancora formalmente vigente ma riferita a procedimenti amministrativi specifici.
Modifiche alla disciplina regionale sulla fusione e aggregazione dei comuni
Modifiche alla disciplina della fusione e aggregazione dei comuni
La legge regionale della Puglia n. 32 del 5 dicembre 2016 interviene sull’articolo 6 della legge regionale n. 34/2014, aggiornando la procedura per la riunione, l’aggregazione e la fusione dei comuni, inclusa la fusione per incorporazione. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale pugliese e definisce in modo puntuale i passaggi necessari per avviare e concludere il procedimento.
Ambito di applicazione e iniziativa dei comuni
La norma conferma che i comuni possono essere riuniti tra loro o aggregati ad altro comune quando:
- lo richiedano i rispettivi consigli comunali, oppure
- lo richieda almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali.
Le condizioni dell’operazione devono essere fissate di comune accordo. Prima di adottare il provvedimento costitutivo, la Regione ha l’obbligo di sentire le popolazioni interessate mediante consultazione elettorale.
Fusione dei comuni e ruolo della Giunta regionale
Per la fusione dei comuni, anche nella forma della fusione per incorporazione, la richiesta può essere presentata:
- dai comuni interessati, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, oppure
- da almeno un quinto degli aventi diritto al voto nei rispettivi ambiti comunali.
In tali casi la Giunta regionale presenta un disegno di legge per l’istituzione del nuovo comune.
Fusione per incorporazione: referendum consultivo e regole procedurali
Per la fusione per incorporazione, in attuazione della normativa statale richiamata, la legge regionale prevede una disciplina specifica del referendum consultivo comunale.
In particolare:
- ciascun comune interessato indice il referendum consultivo previsto;
- il referendum deve comunque essere indetto se la richiesta proviene, in ciascun comune, da almeno un quinto degli aventi diritto al voto;
- le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte nei sei mesi precedenti il deposito;
- i comuni verificano la regolarità della richiesta entro trenta giorni dal deposito;
- il referendum è indetto entro trenta giorni dal completamento della verifica;
- la consultazione si svolge nella medesima data in ciascun comune;
- possono votare tutti i cittadini chiamati a eleggere il Consiglio regionale;
- il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti;
- la proposta è approvata se i voti favorevoli raggiungono la maggioranza dei voti validamente espressi, con scrutinio separato per ciascun comune.
Termini, effetti e riproposizione della richiesta
La proclamazione dei risultati del referendum deve avvenire entro venti giorni dalla data di svolgimento.
I consigli comunali interessati alla fusione per incorporazione trasmettono alla Giunta regionale la richiesta entro trenta giorni dall’effettuazione del referendum, allegando:
- il verbale di proclamazione del risultato;
- l’indicazione dell’eventuale contenzioso in essere.
La Giunta regionale verifica la regolarità della richiesta entro venti giorni dal ricevimento e presenta la proposta di legge all’Assemblea legislativa regionale entro trenta giorni dal completamento della verifica.
La medesima richiesta di referendum non può essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale regionale dei risultati del precedente referendum.
Aspetti organizzativi
Il dirigente della struttura regionale competente in materia di enti locali predispone:
- il modello della scheda di votazione;
- gli atti relativi allo scrutinio;
- gli atti relativi alla proclamazione del risultato.
Le operazioni elettorali sono sovraintese dagli uffici comunali preposti.
Rilevanza pratica
La legge opera come disciplina procedurale per operazioni di fusione, aggregazione o incorporazione di comuni in Puglia. Non introduce contributi, sanzioni o misure finanziarie, ma regola in modo dettagliato iniziativa, referendum, validità del voto, termini e trasmissione degli atti.
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