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Legge

L.R. Lazio 29/2000

Disposizioni in materia di gruppi consiliari di modifica alle leggi regionali 23 luglio 1983, n.55, 2 maggio 1995, n.19, 18 marzo 1996, n.10, 1 luglio 1996, n.25 (1)

Normativa regionaleL.R. Lazio 29/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio 29/2000 modifica varie leggi regionali in materia di gruppi consiliari e reca una disciplina finanziaria per l’esercizio 2000, con onere stimato di 1 miliardo di lire a carico del bilancio regionale. Le modifiche risultano in parte superate: alcuni articoli richiamati sono stati abrogati dal 1º ottobre 2002 o dal 15 marzo 2003.

Modifiche alla disciplina regionale sui gruppi consiliari

Modifiche alla disciplina dei gruppi consiliari

La legge regionale del Lazio n. 29 del 2000 interviene sulla normativa regionale relativa ai gruppi consiliari, modificando più leggi precedenti in materia. Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto sostitutivo degli articoli modificati, ma evidenzia l’intervento di aggiornamento del quadro normativo regionale.

Ambito delle modifiche

Il provvedimento riguarda esclusivamente la Regione Lazio e incide su disposizioni già vigenti concernenti i gruppi consiliari.

In particolare, la legge dispone modifiche a:

  • legge regionale 23 luglio 1983, n. 55;
  • legge regionale 2 maggio 1995, n. 19;
  • legge regionale 18 marzo 1996, n. 10;
  • legge regionale 1 luglio 1996, n. 25.

Disciplina finanziaria

La legge prevede che l’onere derivante dalla sua applicazione sia stimato in via presuntiva in 1 miliardo di lire annue.

La copertura è imputata allo stanziamento del capitolo 14109 del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2000.

Regime temporale e attualità

Il testo contiene una nota che segnala l’abrogazione di alcuni articoli richiamati, a decorrere:

  • dal 1º ottobre 2002 per il personale regionale in servizio presso la Giunta regionale;
  • dal 15 marzo 2003 per il personale regionale in servizio presso il Consiglio regionale.

Per questo motivo, la legge è oggi sostanzialmente superata e non presenta utilità applicativa autonoma, salvo il rilievo storico o ricostruttivo del coordinamento normativo.

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