L.R. Lazio 1/2001
Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio. (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina un programma regionale per valorizzare e sviluppare il litorale laziale mediante finanziamenti a favore di enti pubblici, soggetti privati e altri organismi per interventi turistici, ambientali, produttivi e infrastrutturali. Stabilisce regole su ambito territoriale, tipologie di intervento, monitoraggio, vincoli d’uso e copertura finanziaria, con parti oggi abrogate o comunque riferite al solo triennio 2000-2002.
Valorizzazione e sviluppo del litorale del Lazio
Norme per la valorizzazione e lo sviluppo del litorale del Lazio
La legge regionale del Lazio disciplina un quadro di interventi per promuovere lo sviluppo economico e sociale del litorale, con finanziamenti regionali destinati a un programma integrato di valorizzazione, tutela ambientale, potenziamento turistico e sostegno alle attività produttive marittime.
Finalità e obiettivi della disciplina
La Regione promuove lo sviluppo del litorale laziale in coerenza con i principi statutari, favorendo:
- la salvaguardia delle risorse strutturali e ambientali;
- la diversificazione e specializzazione dell’offerta turistica e culturale;
- il potenziamento delle attività produttive marittime;
- l’incremento dei livelli occupazionali.
La legge valorizza anche la partecipazione dei soggetti istituzionali, economici e sociali interessati e incentiva i rapporti interregionali e il partenariato nell’area mediterranea.
Ambito territoriale
Gli interventi riguardano i comuni delle province di Roma, Latina e Viterbo che siano anche solo parzialmente costieri, purché il mare costituisca componente fondamentale delle attività economiche e sociali.
Tipologia dei finanziamenti e beneficiari
I finanziamenti regionali sono concessi come:
- contributi in conto capitale;
- contributi in conto interessi.
Le due forme sono cumulabili entro i limiti stabiliti per ciascun intervento. I finanziamenti possono anche essere concessi come cofinanziamento di leggi, regolamenti e programmi comunitari, nazionali e regionali.
Possono beneficiarne, salvo quanto riservato all’amministrazione regionale:
- province e altri enti locali territoriali, anche associati;
- altri enti pubblici e società a partecipazione pubblica;
- associazioni, ONLUS, imprese e cooperative sociali private.
Interventi finanziabili e limiti
Sono finanziabili gli interventi nei comuni costieri del Lazio diretti a migliorare l’attrattività turistica e lo sviluppo produttivo, nonché a recuperare e valorizzare patrimonio ambientale e territorio. In particolare, la disciplina considera ammissibili interventi relativi a:
- recupero e risanamento di zone costiere degradate, compresi depurazione e riuso delle acque reflue;
- tutela e valorizzazione di risorse ambientali, storiche, artistiche, monumentali e aree protette marine e terrestri;
- manifestazioni culturali, spettacolari, congressuali e di educazione ambientale;
- strutture ricreative, sportive, di educazione ambientale e strutture ricettive, di ristorazione e balneazione;
- servizi pubblici connessi alla fruibilità e difesa del litorale, incluse aree di parcheggio attrezzate;
- infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e mezzi di trasporto per migliorare l’accesso al litorale;
- attività artigianali, soprattutto tipiche e artistiche;
- attività produttive marittime, in particolare cantieristica, pesca professionale e pescaturismo compatibili con i valori ambientali;
- piani di riqualificazione urbana;
- studi, indagini e attività conoscitive per fruibilità, valorizzazione e protezione delle coste;
- servizi telematici per la valorizzazione turistica e sociale delle risorse territoriali.
Sono esclusi i finanziamenti per:
- acquisto di immobili;
- interventi privati di manutenzione ordinaria;
- iniziative destinate unicamente a dipendenti di enti pubblici o a soci/dipendenti di enti privati.
Programmazione e raccordo con altri piani
La disciplina prevedeva un programma integrato di interventi per lo sviluppo del litorale, raccordato con la programmazione settoriale e con i piani regionali e di bacino. Il testo consolidato riporta tuttavia come abrogati i principali articoli di contenuto programmatorio originario, sicché la normativa oggi conserva soprattutto la cornice generale di finanziamento, monitoraggio e vincolo d’uso.
In origine il programma doveva risultare coerente, a seconda delle materie coinvolte, con:
- piani di bacino, piani stralcio e piani straordinari in materia di difesa del suolo e risorse idriche;
- piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo;
- altri piani regionali di settore, rispetto ai quali le previsioni del programma potevano valere come variazione.
Attuazione degli interventi e istruttoria
L’attuazione avveniva mediante progetti annuali o pluriennali, settoriali o intersettoriali, conformi alla pianificazione territoriale e urbanistica locale.
I soggetti beneficiari presentavano le richieste di finanziamento su progetti di intervento coerenti con le previsioni del programma e con la disciplina sui contenuti e sulle priorità. La società incaricata svolgeva l’istruttoria e la valutazione, anche acquisendo i pareri previsti dalla normativa di settore.
La valutazione considerava, in particolare:
- qualità sociale, ecologica, ambientale ed economica del progetto;
- conformità alle disposizioni tecniche vigenti;
- efficacia nel raggiungimento degli obiettivi;
- efficienza in termini di costi di realizzazione e gestione.
Le domande istruite venivano inserite in una graduatoria e trasmesse alla cabina di regia per il parere e il successivo inoltro all’assessore competente, ai fini dell’approvazione regionale. Le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi conflui-vano in un “parco progetti” per eventuale finanziamento successivo.
Accordi di programma per interventi complessi
Per gli interventi complessi che richiedevano l’azione coordinata di comuni, province, Regione, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici, specialmente se incidenti su beni artistici, storici, archeologici o monumentali, la legge prevedeva il ricorso agli accordi di programma.
Concessione, erogazione, controllo e revoca
La concessione, l’erogazione e la revoca dei finanziamenti erano disciplinate da articoli oggi in larga parte abrogati nel testo consolidato. Resta però la previsione del monitoraggio sull’attuazione dei progetti e del controllo sul rispetto della disciplina urbanistica e paesistica.
In caso di violazioni accertate durante il monitoraggio:
- la Giunta regionale comunica le violazioni all’assessore competente;
- può essere disposta la revoca del finanziamento;
- le somme già erogate possono essere recuperate;
- restano fermi gli ulteriori provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
Se la cabina di regia verifica il protrarsi di inerzia degli enti locali nell’attuazione dei progetti finanziati, la Giunta regionale può sostituirsi agli enti stessi ai sensi della normativa richiamata.
Vincoli di destinazione d’uso
Gli immobili e i beni mobili soggetti a trascrizione per i quali siano stati concessi finanziamenti restano vincolati, a pena di revoca, al mantenimento della destinazione d’uso esistente alla data del provvedimento di concessione per 10 anni.
Il vincolo deve risultare da atto unilaterale d’obbligo:
- presentato dagli enti e dai soggetti privati beneficiari;
- trascritto a cura e spese dei beneficiari;
- con assenso dei proprietari, se diversi dai beneficiari.
L’erogazione del finanziamento è subordinata alla trascrizione dell’atto.
Regime transitorio e prima applicazione
Per la prima applicazione, la Giunta regionale era tenuta ad adottare lo schema del programma entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, anche in assenza del programma regionale di sviluppo e del piano territoriale regionale generale.
Clausola sugli aiuti alle imprese
I finanziamenti alle imprese soggetti a notifica comunitaria erano concedibili solo dopo l’autorizzazione della Commissione europea e dalla data di pubblicazione sul BUR dell’avviso relativo a tale autorizzazione. Questa previsione aveva quindi efficacia condizionata alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Disposizioni abrogate e portata attuale
Il testo riporta l’abrogazione di numerose leggi regionali precedenti in materia di litorale, turismo costiero, difesa del litorale, interventi sulle isole pontine e iniziative collegate.
Sono inoltre abrogati, nel testo consolidato, i principali articoli sul programma, sui criteri di priorità, sulla cabina di regia e su altre parti operative. Rimangono sostanzialmente rilevanti, oggi, le norme quadro su finalità, ambito territoriale, tipologie di intervento ammissibili, vincolo di destinazione e disposizioni finanziarie, ma molti meccanismi applicativi originari risultano superati o abrogati.
Disposizioni finanziarie
La legge istituiva presso la società un Fondo speciale per il litorale del Lazio, gestito con contabilità separata mediante convenzione con la Regione, che doveva disciplinare anche le verifiche sull’utilizzo delle risorse.
La copertura finanziaria era prevista nel bilancio regionale 2000-2002 con uno stanziamento complessivo di 140 miliardi di lire, articolato in:
- 30 miliardi per il 2000;
- 50 miliardi per il 2001;
- 60 miliardi per il 2002.
La norma è espressamente legata a quel triennio di bilancio e alle relative poste finanziarie, elemento che ne rende oggi la parte economico-contabile sostanzialmente esaurita.
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