L.R. Lazio 27/2000
Prime disposizioni attuative della legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1, concernenti la nomina dei componenti della Giunta regionale, nonche lo stato giuridico ed economico degli assessori non componenti del Consiglio regionale (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 27/2000 disciplina nomina, revoca e decadenza degli assessori regionali, inclusa la nomina del vice-presidente, e definisce lo stato giuridico ed economico degli assessori non consiglieri regionali. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione, con effetti legati alla legislatura e alla permanenza in carica.
Nomina e status degli assessori regionali del Lazio
Nomina e status degli assessori regionali del Lazio
La legge regionale del Lazio detta le prime disposizioni attuative della riforma costituzionale del 1999 sull’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale. Regola la composizione della Giunta, i requisiti per la nomina degli assessori e il trattamento giuridico ed economico degli assessori esterni al Consiglio regionale.
Nomina, decadenza e revoca
Il Presidente della Regione nomina gli assessori entro dieci giorni dalla proclamazione, scegliendoli tra consiglieri regionali e cittadini che godano dell’elettorato passivo e che non si trovino in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità previste per i consiglieri regionali. Tra gli assessori viene nominato anche un vice-presidente, nei limiti statutari previsti.
Se, dopo la nomina, emerge una causa ostativa, il Presidente invita l’interessato a rimuoverla entro dieci giorni; in caso di mancato adempimento, lo dichiara decaduto. Il Presidente può inoltre revocare gli assessori nominati. Nomina, decadenza e revoca sono disposte con decreto, trasmesso al Presidente del Consiglio regionale e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Stato giuridico degli assessori non consiglieri
Agli assessori che non siano componenti del Consiglio regionale si applicano, dalla data di nomina e per tutta la durata del mandato in Giunta, le disposizioni sul collocamento in aspettativa, sulla pubblicizzazione della situazione patrimoniale e, in generale, sullo stato giuridico degli assessori consiglieri regionali, in quanto compatibili.
Per lo stesso periodo sono estese solo le norme sul trattamento economico e sulle missioni previste per gli assessori consiglieri regionali dalla disciplina regionale, oltre alla facoltà di opzione prevista dall’articolo 68, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
Copertura finanziaria
Gli oneri della legge gravano sugli stanziamenti del bilancio regionale di previsione per l’esercizio finanziario 2000. Sono interessati in particolare due capitoli, che vengono anche ridenominati per ricomprendere le spese per indennità di carica e missione, liquidazione dell’indennità di fine mandato, premi assicurativi e liquidazione degli assegni vitalizi spettanti agli ex consiglieri e agli ex assessori non consiglieri e ai loro aventi causa.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
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