L.R. Lazio 4/2001
Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale 22 giugno 1999 , n.9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche. abrogazione dellarticolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n.1 (Adeguamento della legge regionale 22 giugno 1999, n. 9, concernente: "Legge sulla montagna", alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie) e dellarticolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21 concernente modifiche alla l.r. 9/1999 come successivamente modificate.(1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio n. 4 del 12 gennaio 2001 interpreta e modifica la legge regionale n. 9/1999 sulla montagna, chiarendo l’ambito di applicazione per la costituzione delle comunità montane e intervenendo su altri articoli della disciplina. Abroga inoltre gli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999 e, dalla sua entrata in vigore, l’art. 33 della l.r. 1/2000 e l’art. 2 della l.r. 21/2000. Effetti dal giorno successivo alla pubblicazione sul BUR del 20 gennaio 2001.
Interpretazione autentica e modifiche alla legge regionale sulla montagna e abrogazioni collegate
Interpretazione autentica e modifiche alla disciplina regionale sulla montagna
La legge regionale del Lazio n. 4 del 12 gennaio 2001 interviene sulla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (“Legge sulla montagna”), con funzione di interpretazione autentica, aggiornamento testuale e abrogazione di alcune previsioni precedenti. Il provvedimento riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale laziale e disciplina la costituzione e il funzionamento delle comunità montane nel quadro della normativa regionale vigente.
Interpretazione autentica dell’ambito applicativo
La legge chiarisce che:
- la disciplina dell’articolo 2 della l.r. 9/1999 si applica alla costituzione di nuove comunità montane rispetto a quelle già costituite ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge;
- tali comunità devono riguardare comuni ricadenti nelle zone omogenee di cui all’allegato A;
- il medesimo criterio interpretativo vale anche per il richiamo contenuto nell’articolo 62 della l.r. 9/1999, che va letto con riferimento alle comunità montane costituite dall’articolo 3 tra i comuni delle zone omogenee dell’allegato A.
Modifiche alla legge regionale n. 9/1999
Il provvedimento apporta modifiche puntuali alla legge sulla montagna, intervenendo su più articoli della disciplina regionale.
In particolare:
- all’articolo 2 viene inserito un nuovo comma dopo il comma 4;
- l’articolo 62 è modificato in più punti, con sostituzione di alcune espressioni e riscrittura del comma 4;
- dopo l’articolo 62 è inserito un nuovo articolo 62-bis.
Il testo consolidato fornito non riporta il contenuto letterale delle singole sostituzioni, ma risulta chiaro che la finalità è di adeguare la disciplina delle comunità montane e degli istituti collegati.
Abrogazioni nella legge sulla montagna
La legge dispone l’abrogazione degli articoli 11 e 12 della l.r. 9/1999.
Abrogazione di norme collegate
Dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4/2001 sono abrogati anche:
- l’articolo 33 della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 1;
- l’articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2000, n. 21.
Decorrenza ed efficacia
La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio. La pubblicazione è indicata al 20 gennaio 2001; pertanto, l’efficacia decorre dal giorno successivo a tale data.
Rilevanza attuale
La disciplina conserva rilievo solo in quanto parte della storia normativa della legge regionale sulla montagna, ma il testo fornito segnala anche che alcuni articoli oggetto di modifica sono stati successivamente abrogati nel 2008. Nel complesso, l’atto ha oggi utilità limitata e risulta in larga parte superato dal successivo evolversi della normativa regionale.
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