L.R. Lazio 30/2000
Riconoscimento del diritto, per le piccole derivazioni, di utilizzare e derivare acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e proroga della durata delle utenze relative alle piccole derivazioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Lazio disciplina il riconoscimento, per le piccole derivazioni di pozzi già esistenti, del diritto a utilizzare acque sotterranee divenute pubbliche e proroga al 31 dicembre 2028 alcune utenze di piccola derivazione scadute. Prevede termini per domande, pareri dell’Autorità di bacino e atti ricognitivi, ma risulta abrogata dalla L.R. Lazio 8 agosto 2025, n. 15.
Riconoscimento delle piccole derivazioni di acque sotterranee e proroga delle utenze di acqua pubblica
Riconoscimento delle piccole derivazioni e proroga delle utenze di acqua pubblica
La legge regionale del Lazio disciplina due misure straordinarie relative alle piccole derivazioni di acque sotterranee: il riconoscimento del diritto di utilizzo e derivazione per alcuni pozzi già in esercizio e la proroga della durata di determinate utenze di acqua pubblica. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale laziale ed è oggi formalmente abrogata.
Ambito di applicazione e soggetti interessati
La legge riguarda:
- i proprietari, utilizzatori o possessori di pozzi che, alla data di entrata in vigore del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238, captavano acque sotterranee divenute pubbliche ai sensi della legge n. 36/1994;
- le utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni che, alla data di entrata in vigore della legge regionale, risultavano scadute ma non rinnovate, non oggetto di domanda di rinnovo già respinta e non dichiarate decadute.
Per le fattispecie non rientranti nel perimetro descritto, restano ferme le regole della normativa vigente in materia di acque pubbliche e concessioni.
Riconoscimento del diritto di derivazione per i pozzi esistenti
Per i pozzi con portata non superiore a 20 l/s, la legge riconosce il diritto di utilizzare e derivare le acque sotterranee divenute pubbliche, purché sia presentata apposita domanda entro il 30 giugno 2001 ai sensi dell’art. 23, comma 6-bis, del d.lgs. 152/1999 come modificato dal d.lgs. 258/2000.
Ai fini di tale riconoscimento, le denunce dei pozzi presentate entro il 31 dicembre 2025 sulla base della normativa richiamata equivalgono a domanda di concessione, purché da esse risultino le condizioni richieste dalla legge regionale.
Procedura istruttoria e ruolo dell’Autorità di bacino
Le amministrazioni competenti trasmettono le domande e le denunce all’Autorità di bacino territorialmente interessata, che esprime il proprio parere entro 40 giorni dalla ricezione.
Il parere riguarda l’eventuale sussistenza di alterazioni o gravi danni al regime idraulico e idrogeologico e può fondarsi anche sull’individuazione preventiva delle aree a regime alterato. Se il termine decorre senza pronuncia, il parere si intende favorevole.
Entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, l’Autorità di bacino competente deve individuare le aree in cui risulti alterato il regime idraulico e idrogeologico.
Esito del procedimento: riconoscimento, limiti o diniego
Le amministrazioni competenti devono provvedere entro il 31 dicembre 2026, tenendo conto del parere dell’Autorità di bacino.
Se ricorrono i presupposti, viene adottato un atto ricognitivo che tiene luogo dell’atto formale di concessione e riconosce il diritto di utilizzare e derivare l’acqua fino al 31 dicembre 2028. Il riconoscimento può essere limitato a portate inferiori rispetto a quelle indicate nella domanda o nella denuncia se la derivazione in atto altera il regime idraulico e idrogeologico.
Se invece la derivazione provoca gravi danni al regime idraulico e idrogeologico, il diritto viene negato e viene ordinata la sospensione della derivazione e dell’uso della risorsa, con l’adozione degli ulteriori provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
L’atto ricognitivo deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Proroga delle concessioni relative alle piccole derivazioni
La legge proroga al 31 dicembre 2028 la durata delle utenze di acqua pubblica relative alle piccole derivazioni che, alla data di entrata in vigore della legge:
- erano già scadute e non rinnovate;
- non erano state oggetto di una domanda di rinnovo già respinta;
- non erano state dichiarate decadute dal diritto di derivare acqua pubblica.
Le amministrazioni provinciali, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, devono individuare gli utenti interessati con un atto ricognitivo che sostituisce l’atto formale di concessione. Anche tale atto va pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Decorrenza, termini e regime temporale
La disciplina è caratterizzata da termini perentori o comunque decisivi per l’operatività della misura:
- domanda per il riconoscimento delle piccole derivazioni: entro il 30 giugno 2001;
- equivalenza tra denuncia del pozzo e domanda di concessione: per denunce presentate entro il 31 dicembre 2025;
- individuazione delle aree alterate da parte dell’Autorità di bacino: entro sei mesi dall’entrata in vigore;
- parere dell’Autorità di bacino: entro 40 giorni dalla ricezione;
- provvedimenti delle amministrazioni competenti sul riconoscimento o diniego: entro il 31 dicembre 2026;
- efficacia del riconoscimento/proroga: fino al 31 dicembre 2028.
La proroga delle utenze riguarda solo le posizioni già esistenti e in specifiche condizioni alla data di entrata in vigore della legge.
Stato della norma
La legge regionale Lazio n. 30 del 2000 risulta espressamente abrogata dall’art. 22, comma 16, della legge regionale 8 agosto 2025, n. 15. Perciò, pur restando utile come ricostruzione storica della disciplina, non è oggi una fonte vigente da applicare in via ordinaria.
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