Salta al contenuto
Provvedimento

Provvedimento del 03/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina la ritenuta alla fonte del 20% che il terzo erogatore, se sostituto d’imposta, deve operare sui pagamenti eseguiti nell’ambito di pignoramenti presso terzi. Definisce inoltre gli adempimenti di versamento, comunicazione, certificazione e dichiarazione a carico del terzo, del creditore pignorato e del debitore, e stabilisce che le disposizioni si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione.

Ritenuta del 20% sui pagamenti da pignoramento presso terzi

Ritenuta sui pagamenti da pignoramento presso terzi

Il documento dà attuazione alla disciplina introdotta dall’art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Stabilisce le modalità operative per l’effettuazione della ritenuta alla fonte sulle somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi, nonché i relativi obblighi dichiarativi e certificativi.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina si applica quando il pagamento avviene mediante pignoramento presso terzi e il terzo erogatore riveste la qualifica di sostituto d’imposta ai sensi degli articoli 23 e seguenti del DPR 29 settembre 1973, n. 600. In tale ipotesi, il terzo è tenuto a operare la ritenuta alla fonte; il creditore pignoratizio è il soggetto che subisce la ritenuta e deve dichiarare i redditi percepiti; il debitore è tenuto a indicare alcuni dati nella propria dichiarazione dei sostituti d’imposta, se obbligato alla presentazione.

Misura e natura della ritenuta

Il terzo erogatore deve applicare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell’IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio. Il provvedimento precisa che il terzo non effettua la ritenuta se è a conoscenza che il credito si riferisce a somme o valori non assoggettabili a ritenuta alla fonte secondo:

  • il titolo III del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;
  • l’articolo 11, commi 5, 6 e 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • l’articolo 33, comma 4, del DPR 4 febbraio 1988, n. 42.

Nella motivazione viene chiarito che la ritenuta del 20% comporta, per lo spirito della norma, la tassazione definitiva delle somme in capo al creditore pignoratizio, anche quando le somme erogate configurano redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva; resta ferma la possibilità per gli uffici finanziari di procedere a riliquidazione dell’imposta, ove previsto.

Adempimenti del terzo erogatore

A fronte dei pagamenti effettuati, il terzo erogatore deve:

  • versare la ritenuta operata utilizzando l’apposito codice tributo;
  • comunicare al debitore l’ammontare delle somme erogate al creditore pignoratizio e le ritenute effettuate;
  • certificare al creditore pignoratizio l’ammontare delle somme erogate e delle ritenute effettuate entro i termini previsti dall’art. 4, comma 6-quater, del DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • indicare nella dichiarazione dei sostituti d’imposta di cui all’art. 4, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, i dati relativi al debitore e al creditore pignoratizio, nonché le somme erogate e le ritenute effettuate.

L’obbligo dichiarativo deve essere assolto anche se non sono state operate ritenute.

Adempimenti del creditore pignoratizio

Il creditore pignoratizio deve indicare nella dichiarazione dei redditi i redditi percepiti e le ritenute subite, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva. Il provvedimento ribadisce quindi un obbligo di indicazione dichiarativa ampio, coerente con la tassazione in capo al percettore.

Adempimenti del debitore

Il debitore, se tenuto alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 22 luglio 1998, n. 322, deve indicare i dati relativi al creditore pignoratizio e alla natura delle somme oggetto del debito. È espressamente previsto che il debitore non debba effettuare le operazioni di conguaglio previste dagli articoli 23, 24 e 29 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alle somme corrisposte dal terzo erogatore.

Decorrenza

Le disposizioni si applicano a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del provvedimento. La motivazione precisa che gli adempimenti dei soggetti interessati devono essere effettuati dalla data di entrata in vigore.

Riferimenti normativi richiamati

Il documento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:

  • DPR 29 settembre 1973, n. 600;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
  • DPR 4 febbraio 1988, n. 42;
  • legge 30 dicembre 1991, n. 413;
  • legge 27 dicembre 1997, n. 449;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212;
  • Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78.

Il provvedimento richiama inoltre le attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate e precisa che la pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia tiene luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.