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Provvedimento

Provvedimento del 02/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate approva nuove avvertenze da integrare alla cartella di pagamento per i ruoli relativi a contributi e premi iscritti ai sensi dell’art. 32-bis del D.L. 185/2008. Le istruzioni disciplinano informazioni, ricorsi, sospensioni, rimborsi e calcolo degli oneri accessori, con particolare riferimento ai ruoli emessi dagli uffici dell’Agenzia per crediti di natura previdenziale.

Modifiche al modello della cartella di pagamento

Modifiche al modello della cartella di pagamento

Il provvedimento interviene sul modello di cartella di pagamento previsto dall’art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, integrandolo con nuove avvertenze per i ruoli relativi a contributi e premi. L’obiettivo è adeguare il contenuto della cartella alla disciplina introdotta dall’art. 32-bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, fornendo al contribuente informazioni specifiche sui crediti previdenziali iscritti a ruolo.

Ambito di applicazione e finalità

La modifica riguarda i ruoli emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate per somme determinate ai sensi del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, dovute a titolo di contributi e premi, oltre che di interessi e sanzioni per ritardato o omesso versamento. La disposizione si applica ai contributi e premi dovuti in base alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2006 e ai periodi successivi.

Poiché si tratta di crediti di natura non tributaria e spettanti a un ente diverso da quello che procede al recupero coattivo, il modello di cartella viene adeguato per garantire al contribuente informazioni chiare sulla disciplina applicabile.

Contenuto delle nuove avvertenze

Viene approvato un ulteriore allegato, riferito ai ruoli emessi dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate in materia di crediti previdenziali. In tale allegato sono indicati:

  • l’ufficio competente ad adottare provvedimenti di sgravio, sospensione o rimborso;
  • l’autorità giudiziaria competente per l’impugnazione della cartella;
  • i termini e le modalità di ricorso;
  • la disciplina specifica sugli oneri accessori dovuti sulle somme a titolo di contributo o premio.

Richiesta di informazioni e riesame in autotutela

Per la cartella di pagamento il contribuente può chiedere informazioni sia ai Centri di Assistenza Multicanale sia all’ufficio che ha emesso il ruolo, indicato nel "Dettaglio degli addebiti". Allo stesso ufficio può essere presentata anche istanza di riesame in autotutela del ruolo.

L’istanza di autotutela non interrompe né sospende i termini per proporre ricorso. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell’ufficio che ha emesso il ruolo, o un suo delegato.

Ricorso contro il ruolo e la cartella

Il contribuente che intende contestare il ruolo e/o la cartella deve proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

I termini processuali sono sospesi di diritto dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno per il periodo feriale.

L’opposizione per motivi di merito inerenti alla pretesa contributiva va proposta contro l’Inps, mediante ricorso al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro competente per territorio, individuato in base alla sede Inps che esamina la posizione del contribuente. Il giudizio è regolato dagli artt. 442 e seguenti del codice di procedura civile.

Sospensione del pagamento

Il contribuente può presentare domanda in carta semplice per chiedere la sospensione del pagamento all’ufficio che ha emesso il ruolo, sempre indicato nel "Dettaglio degli addebiti".

Nel corso del giudizio di primo grado, il Giudice del Lavoro può sospendere l’esecuzione del ruolo per gravi motivi, su istanza del contribuente. In tal caso, il ricorrente deve notificare il provvedimento di sospensione all’Agente della Riscossione che ha emesso la cartella, ai sensi dell’art. 24, commi 6 e 7, del D.lgs. 46/1999.

Rimborsi

La richiesta di adozione del provvedimento amministrativo di rimborso deve essere presentata alla sede Inps competente a esaminare la posizione del contribuente.

L’istanza deve essere redatta in carta semplice e contenere:

  • generalità dell’istante;
  • codice fiscale;
  • rappresentante legale, se si tratta di società o ente;
  • residenza o sede legale o domicilio eventualmente prescelto;
  • motivazioni della richiesta.

Calcolo degli ulteriori oneri accessori

Il documento disciplina il calcolo degli oneri accessori in base a tre fattispecie legate alla legge n. 388/2000, art. 116, comma 8, lettere a) e b), e comma 9.

Regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8, lett. a)

Se è presente l’importo "ulteriore somma aggiuntiva", gli oneri accessori per il ritardato pagamento, per ogni contributo interessato, si calcolano:

  • determinando i giorni intercorrenti tra la data di notifica della cartella e la data di pagamento;
  • moltiplicando il numero dei giorni per il T.U.R. maggiorato del 5,5 e per l’importo del contributo;
  • dividendo il risultato per 36500.

L’importo ottenuto deve essere confrontato con quello indicato come "ulteriore somma aggiuntiva" nel "Dettaglio degli addebiti". Una volta raggiunto tale importo, per i giorni ulteriori si applicano gli interessi di mora solo sul contributo dovuto.

Se l’ulteriore somma aggiuntiva non è presente, perché è già stato raggiunto il tetto massimo previsto, occorre calcolare direttamente gli interessi di mora secondo il punto successivo. Lo stesso vale se è presente soltanto la voce "interessi di mora".

Regime sanzionatorio ex art. 116, comma 8, lett. b)

Se è presente l’importo "ulteriore somma aggiuntiva", il calcolo avviene:

  • determinando i giorni tra notifica della cartella e pagamento;
  • moltiplicando i giorni per il 30% annuo e per l’importo del contributo;
  • dividendo il risultato per 36500.

Anche in questo caso, quando l’importo corrispondente all’ulteriore somma aggiuntiva è raggiunto, per i giorni successivi si applicano gli interessi di mora solo sul contributo. Se l’ulteriore somma aggiuntiva non è presente, si passa direttamente al calcolo degli interessi di mora.

Calcolo degli interessi di mora ex art. 116, comma 9

Gli interessi di mora per il ritardato pagamento, per ciascun contributo per il quale sia già stato raggiunto il tetto massimo delle somme aggiuntive, si calcolano:

  • determinando i giorni intercorrenti tra la data di raggiungimento del tetto massimo e la data di pagamento;
  • moltiplicando i giorni per il tasso di mora annuo e per l’importo del solo contributo;
  • dividendo il risultato per 36500.

L’importo così ottenuto va sommato agli importi richiesti in cartella e versato.

Per il tasso applicabile alle somme aggiuntive occorre fare riferimento al provvedimento del Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea che determina il Tasso Ufficiale di Riferimento (T.U.R.). Per il tasso degli interessi di mora occorre invece fare riferimento all’apposito decreto ministeriale.

Riferimenti normativi richiamati

Il provvedimento richiama, tra gli altri:

  • D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, 62 e 68;
  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, comma 4;
  • legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 2, lett. a), b) ed e);
  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 25;
  • D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24;
  • legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 361;
  • legge 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del D.L. 185/2008;
  • legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 116, commi 8 e 9.

Pubblicazione ed efficacia

La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate sostituisce la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il provvedimento è datato Roma, 2 marzo 2010.

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