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Circolare

Circolare numero 76 del 22-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina il piano straordinario di verifiche per l’anno 2010 sui titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile, previsto dalla normativa del 2009 e del 2010. Descrive il campione dei soggetti da controllare, le esclusioni, il ruolo delle Direzioni regionali, la gestione tramite procedura INVER2010, le modalità di richiesta e valutazione della documentazione sanitaria, le visite mediche e le conseguenze dell’assenza ingiustificata. Vengono inoltre ripartite le funzioni tra le unità di sede e richiamate le regole sul trattamento dei dati sensibili.

Programma di 100.000 verifiche straordinarie 2010 su invalidità civile, sordità e cecità civile

Programma di verifiche straordinarie 2010 su invalidità civile, sordità e cecità civile

La circolare fornisce le prime istruzioni operative per l’attuazione del programma straordinario di verifiche previsto per il 2010 nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile, sordità e cecità civile. L’intervento si inserisce nel quadro delle innovazioni normative introdotte dal d.l. 78/2009 e successive modifiche, con l’obiettivo di accertare la permanenza dei requisiti sanitari che hanno dato luogo alla concessione delle provvidenze economiche.

Quadro normativo e finalità

L’art. 20 del d.l. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, ha attribuito all’INPS la funzione di verificare la permanenza dei requisiti sanitari relativi ai benefici concessi. La disciplina è stata poi integrata dall’art. 2, comma 159, della legge 191/2009 e dall’art. 10, comma 4, del d.l. 78/2010, che ha previsto, per il triennio 2010-2012, un programma aggiuntivo di controlli: 100.000 verifiche per il 2010 e 200.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

La circolare chiarisce che le attività del piano 2010 saranno gestite mediante la procedura informatica INVER2010, progettata per seguire l’intero flusso di verifica: dalla richiesta di documentazione sanitaria alla convocazione a visita, fino alla conferma o revoca della prestazione.

Soggetti interessati alle verifiche

Il campione dei soggetti da sottoporre a controllo è stato estratto dal casellario delle pensioni INPS al 1° gennaio 2010 e riguarda:

  • titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, di età compresa tra 18 e 67 anni compiuti, con prestazione riconosciuta prima del 1° aprile 2007;
  • titolari di assegno mensile, di età compresa tra il 45° anno e il 60° anno compiuto, con prestazione riconosciuta prima del 1° aprile 2007.

Le posizioni selezionate sono inserite nel database delle verifiche di INVER2010.

Soggetti esclusi dal piano

La circolare precisa che non rientrano nel piano:

  • le prestazioni assistenziali sostitutive per invalidi civili e sordi civili ultrasessantacinquenni, previste rispettivamente dall’art. 19 della legge 118/1971 e dall’art. 10 della legge 381/1970;
  • i soggetti con menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti già ricomprese nel decreto interministeriale 2 agosto 2007, per i quali è già stato applicato tale decreto;
  • la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono ai controlli secondo i rispettivi statuti e le norme di attuazione.

Compiti delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali svolgono una funzione centrale di coordinamento e supporto. Devono assicurare, in raccordo con la Commissione Medica Superiore, l’attuazione del piano, il coordinamento delle strutture territoriali e il monitoraggio dell’andamento complessivo e delle criticità locali.

Inoltre, devono:

  • favorire la collaborazione con le ASL per la tempestiva acquisizione dei fascicoli sanitari;
  • promuovere, ove possibile, contatti con le associazioni di categoria dei disabili, per attività di informazione e sensibilizzazione sui controlli e sull’importanza di presentare la documentazione sanitaria nei termini indicati;
  • verificare la corretta abilitazione e profilazione degli operatori di sede, sia amministrativi sia sanitari, all’uso di INVER2010;
  • controllare che l’abbinamento tra Comuni e ASL nella procedura sia costantemente aggiornato in caso di modifiche dei bacini di utenza.

Fase preliminare: acquisizione della documentazione sanitaria

Nella fase iniziale, la procedura INVER2010 invia alle Direzioni regionali le liste dei soggetti selezionati, organizzate per ASL e Commissione medico-legale competente. Le Direzioni regionali devono inoltrare tempestivamente tali elenchi alle ASL, indicando i centri medico-legali a cui far pervenire i fascicoli sanitari. Se le ASL sono dotate di PEC, la richiesta deve essere trasmessa tramite tale canale.

Parallelamente, la procedura invia ai soggetti selezionati una raccomandata con invito a trasmettere, entro 15 giorni dalla ricezione, la documentazione sanitaria in loro possesso al Centro Medico-Legale INPS indicato nella comunicazione. La finalità è consentire una valutazione preliminare dello stato invalidante ed eventualmente evitare l’accertamento medico diretto.

Valutazione della documentazione da parte della Commissione medica

La documentazione pervenuta è esaminata da un’apposita Commissione medica. Se gli atti sono sufficienti, la Commissione può:

  • applicare il DM 2 agosto 2007 ed escludere il soggetto da ulteriori verifiche;
  • definire la pratica agli atti senza convocazione a visita diretta;
  • rettificare il verbale che ha dato origine alla prestazione in godimento, ai sensi dell’art. 10 del d.l. 78/2010.

Se non perviene alcuna documentazione, oppure se quella ricevuta è insufficiente, la procedura INVER2010 convoca automaticamente il soggetto a visita diretta secondo un calendario stabilito centralmente. Anche in questo caso la convocazione avviene tramite raccomandata con avviso di ricevimento, contenente luogo, data e ora della visita, indicazioni sulla documentazione da presentare e istruzioni per chiedere una visita domiciliare o presso una struttura di ricovero, nonché le conseguenze della mancata presentazione.

Visite mediche e modalità di svolgimento

Le visite di verifica si tengono presso il Centro Medico-Legale INPS territorialmente competente in base alla residenza dell’interessato, secondo calendari gestiti centralmente. La permanenza dei requisiti sanitari è accertata dalla Commissione Medica Superiore, articolata in sottocommissioni mediche decentrate presso le UOC/UOS territoriali INPS dove si svolgono le visite.

La commissione è composta da due medici designati dal responsabile della UOC/UOS territoriale, uno dei quali con funzioni di presidente. Durante la visita, il soggetto può farsi assistere da un medico di fiducia.

L’impossibilità a presentarsi in ambulatorio è considerata giustificata solo in caso di:

  • intrasportabilità per impedimento fisico, con richiesta di visita domiciliare corredata da certificazione medica adeguatamente motivata;
  • ricovero, con certificazione della direzione sanitaria e richiesta di visita presso la struttura di degenza.

La documentazione relativa a tali situazioni deve pervenire al Centro medico-legale, salvo forza maggiore, non oltre i 7 giorni precedenti la data fissata per la visita. In presenza dei presupposti, la Commissione, se possibile mantenendo la data già stabilita, si reca al domicilio o presso la struttura di degenza per effettuare l’accertamento.

Assenza ingiustificata, sospensione e revoca della prestazione

Il rifiuto di sottoporsi a visita o l’assenza senza giustificato motivo comportano la sospensione della prestazione, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della visita mancata. Trascorsi 90 giorni dalla sospensione, la prestazione viene revocata a cura dell’operatore dell’area assicurato/pensionato, con decorrenza dalla data della convocazione a visita alla quale il soggetto non si è presentato.

Nel periodo di 90 giorni tra sospensione e revoca, il cittadino può chiedere di essere sottoposto a visita direttamente alla Commissione Medica e può presentare ulteriore documentazione sanitaria. La Commissione, esaminati gli atti, può definire la pratica senza visita diretta; in alternativa, convoca l’interessato a una nuova visita, preferibilmente concordata. In ogni caso, la prestazione rimane sospesa fino all’esito della verifica.

Gestione dell’assenza senza comunicazioni preventive

Se il soggetto risulta assente e non ha inviato alcuna comunicazione preventiva, l’operatore dell’area assicurato/pensionato deve verificare la regolarità della spedizione e della consegna della lettera di convocazione tramite l’applicativo di monitoraggio delle comunicazioni epistolari disponibile in intranet.

Occorre controllare la corrispondenza tra l’indirizzo utilizzato per la spedizione e quello presente negli archivi INPS. In caso di mancata ricezione, l’operatore deve consultare gli archivi dell’Istituto, tra cui ARCA, ARCO e Puntofisco. Se emergono discordanze, deve aggiornare ARCA dando priorità alle variazioni comunicate dai Comuni e inserire in INVER2010 una segnalazione di variazione di indirizzo. La procedura, sulla base di tale segnalazione, determina il reinvio della raccomandata di convocazione.

Se invece la raccomandata risulta regolarmente recapitata, anche per compiuta giacenza, l’operatore deve attivare la procedura di sospensione della prestazione e apporre il relativo flag in INVER2010 per ciascun soggetto assente. I provvedimenti di sospensione sono gestiti direttamente dal centro.

Tempistiche, accertamenti specialistici e definizione del verbale

Le comunicazioni relative all’impossibilità a presentarsi o alla richiesta di visita domiciliare/struttura di degenza devono arrivare al Centro medico-legale entro 7 giorni precedenti la visita, salvo forza maggiore.

Nel corso della visita possono essere richiesti ulteriori accertamenti specialistici soltanto se indispensabili ai fini del giudizio medico-legale. Tali accertamenti si svolgono presso strutture specialistiche interne INPS o presso strutture esterne convenzionate.

Il verbale di accertamento sanitario deve essere definito in procedura entro 72 ore dalla visita; se sono necessari accertamenti specialistici, il termine massimo è di 30 giorni dalla data della visita.

Flussi informativi, provvedimenti e monitoraggio

I provvedimenti adottati nel corso del procedimento vengono inviati agli interessati tramite posta massiva attraverso le funzionalità di INVER2010. La Commissione Medica Superiore, utilizzando la stessa procedura, monitora tutti i verbali e garantisce l’omogeneità della valutazione a livello nazionale, intervenendo anche con visite dirette nei casi ritenuti necessari. La Commissione assicura inoltre tutte le iniziative ritenute idonee per la realizzazione efficace del piano.

Ripartizione delle funzioni tra le unità di sede e trattamento dei dati

Per garantire l’efficacia del piano, la circolare sottolinea la necessità di integrare pienamente le attività sanitarie e amministrative nella gestione dei benefici di invalidità civile.

Alla Sottocommissione Medica Decentrata della Commissione Medica Superiore competono, tra l’altro:

  • gli interventi presso le ASL per il monitoraggio del reperimento e della restituzione dei fascicoli sanitari;
  • la valutazione della documentazione sanitaria inviata dalle ASL e dagli interessati, con tempestivo inserimento in INVER2010;
  • la configurazione dei parametri di visita necessari per convocazioni e calendari;
  • la valutazione delle giustificazioni inviate dai soggetti interessati;
  • l’invio delle convocazioni a visita concordata o domiciliare;
  • la compilazione e acquisizione dei verbali con l’esito dell’accertamento;
  • la verifica dei presupposti per l’esonero dalla visita di revisione ai sensi del DM 2 agosto 2007;
  • la rettifica del verbale che ha dato luogo alla prestazione in essere, ai sensi del d.l. 78/2010;
  • la redazione e acquisizione del verbale di accertamento agli atti;
  • l’inserimento della documentazione sanitaria in un fascicolo da custodire secondo la normativa sui dati sensibili, richiamando la circolare n. 50 del 6 marzo 2007.

L’Unità organizzativa che gestisce i prodotti e servizi dell’area Assicurato/Pensionato, sulla base dei flussi informativi valorizzati in INVER2010, deve poi:

  • ricostituire le prestazioni quando venga riconosciuto uno stato invalidante di minore gravità;
  • ripristinare le prestazioni sospese, ove ne ricorrano i presupposti;
  • revocare le prestazioni nei casi previsti.

La circolare si chiude richiamando la responsabilità dell’INPS nel coordinare in modo uniforme e tempestivo l’intero procedimento di verifica straordinaria.

Punti principali

Quadro normativo e finalità del piano

Il piano di verifiche straordinarie nasce dall’art. 20 del d.l. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009, come modificato dall’art. 2, comma 159, della legge 191/2009 e dall’art. 10, comma 4, del d.l. 78/2010. Per il triennio 2010-2012 l’INPS deve svolgere, con le risorse disponibili a legislazione vigente, verifiche aggiuntive rispetto all’attività ordinaria: 100.000 per il 2010 e 200.000 annue per il 2011 e il 2012.

Soggetti sottoposti a verifica

Il campione è estratto dal casellario pensioni INPS al 1° gennaio 2010 e riguarda due categorie: titolari di indennità di accompagnamento o di comunicazione, di età tra 18 e 67 anni compiuti, con prestazione riconosciuta prima del 1° aprile 2007; titolari di assegno mensile, di età tra il 45° anno e il 60° anno compiuto, con prestazione riconosciuta prima del 1° aprile 2007. Le posizioni sono inserite nel database delle verifiche della procedura INVER2010.

Esclusioni dal piano di verifiche

Non sono interessate le prestazioni assistenziali sostitutive per invalidi civili e sordi civili ultrasessantacinquenni, ai sensi dell’art. 19 della legge 118/1971 e dell’art. 10 della legge 381/1970. Sono inoltre esonerati dalla visita i soggetti con menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti già ricomprese nel decreto interministeriale 2 agosto 2007. Restano escluse dal piano la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, che operano secondo i propri statuti e le norme di attuazione.

Ruolo delle Direzioni regionali

Le Direzioni regionali devono coordinare le strutture territoriali, monitorare l’andamento del piano e supportare le attività operative in raccordo con la Commissione Medica Superiore. Devono anche favorire la collaborazione con le ASL per ottenere tempestivamente i fascicoli sanitari, promuovere contatti con le associazioni di categoria per informare i soggetti interessati e verificare la corretta abilitazione degli operatori e l’aggiornamento dell’abbinamento Comuni-ASL nella procedura INVER2010.

Fase preliminare e richiesta della documentazione sanitaria

La procedura INVER2010 invia alle Direzioni regionali le liste dei soggetti selezionati, suddivise per ASL e Commissione medica legale competente. Le Direzioni regionali inoltrano le richieste alle ASL, preferibilmente via PEC se disponibile, indicando i centri medico-legali destinatari dei fascicoli. In parallelo, il sistema invia ai soggetti una raccomandata con richiesta di trasmettere entro 15 giorni dalla ricezione la documentazione sanitaria utile alla valutazione preventiva, anche per evitare, se possibile, la visita diretta.

Valutazione della Commissione medica

La documentazione pervenuta al centro medico-legale è esaminata da una Commissione medica che può, se la documentazione lo consente, escludere il soggetto da ulteriori verifiche applicando il DM 2 agosto 2007, definire la pratica agli atti senza visita diretta oppure rettificare il verbale originario ai sensi dell’art. 10 del d.l. 78/2010. Se la documentazione manca o è insufficiente, la procedura convoca automaticamente a visita diretta con raccomandata A/R contenente luogo, data, ora, indicazioni sui documenti da portare e istruzioni per eventuale visita domiciliare o in struttura di ricovero.

Visite mediche, assenze e conseguenze

Le visite si svolgono presso il Centro medico-legale INPS territorialmente competente, con commissione composta da due medici, di cui uno presidente; l’interessato può farsi assistere da un medico di fiducia. L’assenza è giustificata solo per intrasportabilità o ricovero, da documentare con richiesta di visita domiciliare o con certificazione della direzione sanitaria, da far pervenire almeno 7 giorni prima della convocazione salvo forza maggiore. Il rifiuto o l’assenza ingiustificata comportano la sospensione della prestazione dal primo giorno del mese successivo alla visita e, dopo 90 giorni, la revoca a decorrere dalla data della convocazione non rispettata.

Gestione dell’assenza senza comunicazioni preventive

Se il soggetto non si presenta e non ha inviato comunicazioni, l’operatore deve verificare la regolarità della spedizione e consegna della convocazione tramite l’applicativo di monitoraggio delle comunicazioni epistolari. Occorre confrontare l’indirizzo usato con quello presente negli archivi INPS e, se emergono discordanze, aggiornare ARCA dando priorità alle variazioni comunicate dai Comuni e segnalare la variazione in INVER2010; in tal caso il sistema dispone il reinvio della convocazione. Se invece la raccomandata risulta regolarmente recapitata, l’operatore attiva la sospensione della prestazione.

Tempistiche del procedimento e ulteriori accertamenti

Le comunicazioni preventive devono giungere al centro medico-legale non oltre 7 giorni prima della data di visita. Eventuali accertamenti specialistici sono ammessi solo se indispensabili ai fini del giudizio medico-legale e si svolgono presso strutture interne INPS o esterne convenzionate. Il verbale deve essere definito in procedura entro 72 ore dalla visita; se vi sono accertamenti specialistici, comunque entro 30 giorni dalla visita.

Ripartizione delle funzioni e trattamento dei dati

La Sottocommissione Medica Decentrata cura i rapporti con le ASL, la valutazione della documentazione sanitaria, la configurazione dei parametri di visita, l’invio delle convocazioni, la compilazione dei verbali, la verifica dell’esonero ex DM 2 agosto 2007, la rettifica dei verbali e l’inserimento della documentazione nel fascicolo da custodire secondo le regole sul trattamento dei dati sensibili. L’area Assicurato/Pensionato, sulla base dei flussi della commissione, deve ricostituire le prestazioni in caso di minore gravità riconosciuta, ripristinare quelle sospese quando possibile e revocare le prestazioni nei casi previsti.

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