Circolare numero 74 del 15-06-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, in via sperimentale per il 2010, ai fini del requisito contributivo per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola a requisiti normali, possono essere computati anche periodi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, svolti nel biennio precedente, fino a un massimo di 13 settimane. Resta invece invariata la verifica del requisito assicurativo, che continua a richiedere almeno un contributo contro la disoccupazione involontaria nel biennio precedente. La circolare disciplina inoltre il metodo di calcolo delle settimane parasubordinate e conferma che la base di calcolo della prestazione resta la retribuzione dell’ultimo trimestre di lavoro dipendente.
Contributi parasubordinati utili per il diritto all'indennità di disoccupazione
Contributi parasubordinati utili per il diritto all'indennità di disoccupazione
La circolare n. 74 del 15 giugno 2010 interviene sull’articolo 2, comma 131, della legge n. 191/2009, che ha introdotto una disciplina sperimentale per l’anno 2010. L’obiettivo è consentire, ai fini del requisito contributivo dell’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il computo di periodi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, svolti nel biennio precedente, entro il limite di 13 settimane.
Ambito applicativo della disciplina
La disposizione riguarda esclusivamente le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010. La norma opera solo per il perfezionamento del requisito contributivo della prestazione e non estende la disciplina ad altri profili della tutela contro la disoccupazione.
Requisito contributivo per l'indennità ordinaria di disoccupazione
Per accedere all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, il lavoratore deve far valere almeno un anno di contribuzione, pari a 52 contributi settimanali, collocati anche non continuativamente nel biennio precedente l’inizio del periodo di disoccupazione.
Sono utili al raggiungimento del requisito:
- i contributi da lavoro dipendente accreditati o dovuti nel biennio antecedente la cessazione o sospensione del rapporto che dà luogo alla domanda;
- in via sperimentale per il 2010, anche i contributi accreditati nella Gestione separata per periodi di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nel limite massimo di 13 settimane.
Requisito assicurativo
La circolare precisa che la sperimentazione non incide sulla verifica del requisito assicurativo. Anche nei casi in cui il richiedente utilizzi periodi parasubordinati per raggiungere il requisito contributivo, resta necessario verificare la sussistenza di almeno un contributo contro la disoccupazione involontaria risalente ad almeno due anni prima dell’inizio del periodo di mancanza di lavoro.
Misura della prestazione
Quanto al calcolo dell’importo dell’indennità, non vi sono innovazioni: la base di calcolo resta la retribuzione relativa all’ultimo trimestre di lavoro dipendente, secondo le istruzioni già fornite dall’Istituto, richiamando in particolare la circolare n. 115 del 31 dicembre 2008.
Calcolo delle settimane riconoscibili per la collaborazione coordinata e continuativa
La circolare fornisce anche le modalità operative per trasformare l’attività parasubordinata in settimane utili:
- si determina per ciascun anno il minimale retributivo giornaliero dividendo il minimale annuo per 365;
- si divide il totale dell’imponibile contributivo della Gestione separata, riferito ai due anni precedenti e ai periodi di collaborazione coordinata e continuativa, per il minimale giornaliero dell’anno corrispondente;
- il risultato si divide per 7 e si arrotonda per difetto.
I periodi appartenenti ad anni diversi devono essere calcolati separatamente, applicando per ciascuno il minimale dell’anno di competenza; i risultati vengono poi sommati. Le settimane così ottenute possono concorrere al requisito contributivo solo entro il tetto massimo di 13 settimane.
Sintesi operativa
In sostanza, la circolare consente per il solo anno 2010 di valorizzare, in misura limitata, la contribuzione della Gestione separata derivante da collaborazione coordinata e continuativa ai fini del diritto all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola. Restano fermi il requisito assicurativo, la base di calcolo della prestazione e il limite massimo di settimane utilizzabili.
Punti principali
Ambito della disposizione sperimentale per il 2010
La legge 23 dicembre 2009, n. 191, articolo 2, comma 131, ha introdotto un comma 2-ter all’articolo 19 del decreto-legge n. 185/2008. Per l’anno 2010, in via sperimentale, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo per l’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, possono essere considerati anche i periodi svolti nel biennio precedente come collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, nella misura massima di 13 settimane.
Requisito contributivo e requisito assicurativo
Per accedere alla prestazione occorre far valere almeno un anno di contribuzione, pari a 52 contributi settimanali, collocati anche non continuativamente nel biennio precedente l’inizio del periodo di mancanza di lavoro. Sono validi i contributi da lavoro dipendente accreditati o dovuti nel biennio precedente la cessazione o sospensione del rapporto. Per le cessazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010, si aggiungono in via sperimentale i contributi della Gestione separata riferiti a collaborazioni coordinate e continuative, anche a progetto, fino a 13 settimane. La sperimentazione riguarda solo il requisito contributivo: per il requisito assicurativo restano applicabili le regole ordinarie, con necessità di verificare almeno un contributo contro la disoccupazione involontaria nel biennio precedente.
Base di calcolo della prestazione
La circolare precisa che la misura della prestazione continua a essere determinata sulla base della retribuzione relativa all’ultimo trimestre di lavoro dipendente, secondo le istruzioni già impartite, richiamando in particolare la circolare n. 115 del 31 dicembre 2008.
Calcolo delle settimane derivanti da collaborazione coordinata e continuativa
Per quantificare i periodi di copertura assicurativa svolti come collaborazione coordinata e continuativa, si calcola l’equivalente in giornate lavorative dividendo il totale dell’imponibile contributivo ai fini della Gestione separata nei due anni precedenti per il minimale di retribuzione giornaliera. Operativamente, per ciascun anno si determina il minimale giornaliero dividendo il minimale annuo per 365; poi si divide l’imponibile contributivo relativo ai periodi coperti da Gestione separata nel biennio precedente per il minimale giornaliero dell’anno di riferimento. Il risultato va diviso per 7 e arrotondato per difetto. I periodi riferiti ad anni diversi vanno computati separatamente, con riferimento al massimale/minimale dell’anno, e i risultati successivamente sommati. Le settimane così ottenute sono utilizzabili fino al limite massimo di 13 settimane per la verifica del requisito contributivo.
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