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Circolare

Circolare numero 78 del 23-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, ai fini previdenziali, restano valide le definizioni di "produttori di terzo e quarto gruppo" contenute nel contratto collettivo del 25 maggio 1939, richiamate dall'art. 44 del D.L. 269/2003. Pertanto, sono obbligati all'iscrizione alla gestione speciale esercenti attività التجارية tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale sulla base di una specifica lettera di autorizzazione. La successiva disciplina del codice delle assicurazioni private e l'istituzione del Registro ISVAP non modificano tale inquadramento previdenziale.

Chiarimenti sull'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti per i produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo

Assicurazione obbligatoria dei produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo

La circolare fornisce chiarimenti sull'iscrizione alla gestione speciale esercenti attività commerciali per i produttori assicurativi, alla luce dei dubbi interpretativi emersi dopo la riforma della disciplina assicurativa e l'istituzione del Registro ISVAP. Il documento ribadisce che, ai fini previdenziali, continuano a valere le definizioni contrattuali del 25 maggio 1939 richiamate dall'art. 44 del D.L. n. 269/2003.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama l'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto, dal 1° gennaio 2004, l'iscrizione dei produttori di 3° e 4° gruppo all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali. L'Istituto precisa che il rinvio alle definizioni del contratto collettivo del 25 maggio 1939 deve intendersi "cristallizzato": eventuali modifiche successive del contratto collettivo non incidono sulla portata della norma primaria.

Definizione di produttori di terzo e quarto gruppo

Le categorie rilevanti ai fini dell'obbligo contributivo restano quelle originarie del contratto collettivo del 25 maggio 1939:

  • terzo gruppo: produttori obbligati a lavorare esclusivamente per l'agenzia dalla quale hanno ricevuto la lettera di nomina e per i rami dalla stessa esercitati, con obbligo di un minimo di produzione, retribuiti con provvigioni anche mediante anticipazioni;
  • quarto gruppo: produttori liberi di piazza o di zona, senza obbligo di minimo di produzione, compensati con provvigioni oppure con provvigioni e premi di produzione, sulla base di apposita lettera di autorizzazione.

Soggetti soggetti all'obbligo di iscrizione

Ai fini della verifica dell'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, la circolare ricorda che:

  • i produttori di primo e secondo gruppo sono inquadrati come lavoratori subordinati;
  • i produttori di quinto gruppo sono i produttori occasionali, privi di lettera di autorizzazione.

Ne consegue che il richiamo dell'art. 44 del D.L. n. 269/2003 assoggetta all'obbligo di assicurazione presso la gestione speciale esercenti attività commerciali tutti i soggetti che svolgono attività di intermediazione assicurativa in forma autonoma o imprenditoriale e sulla base di una specifica lettera di autorizzazione.

Irrilevanza della disciplina successiva e del Registro ISVAP

La circolare precisa infine che il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private e sostitutivo della legge n. 792/1984, non modifica l'inquadramento previdenziale già stabilito. Lo stesso vale per il Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006, che ha istituito il Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, sostitutivo dell'albo dei mediatori. L'iscrizione alle cinque sezioni del Registro non ha effetti sulla materia previdenziale, per la quale continua a rilevare esclusivamente la qualificazione dei produttori di terzo e quarto gruppo.

Punti principali

Oggetto del chiarimento

La circolare interviene per precisare chi debba essere iscritto all'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti degli esercenti attività commerciali, con riferimento ai produttori assicurativi di terzo e quarto gruppo e ai dubbi sorti dopo l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Riferimento normativo e portata dell'art. 44 del D.L. 269/2003

L'art. 44, comma 2, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che dal 1° gennaio 2004 i produttori di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo del 25 maggio 1939 sono iscritti alla gestione commercianti. La norma rinvia alle definizioni contrattuali e non considera rilevanti successive modifiche del contratto stesso.

Definizioni di produttori di terzo e quarto gruppo

Ai fini previdenziali restano ferme le definizioni originarie del contratto collettivo del 25 maggio 1939: il terzo gruppo comprende i produttori che lavorano esclusivamente per l'agenzia di nomina, per i rami esercitati da essa, con obbligo di un minimo di produzione e compenso a provvigioni; il quarto gruppo comprende i produttori liberi di piazza o di zona, senza obbligo di minimo di produzione, retribuiti con provvigioni o con provvigioni e premi di produzione, sulla base di apposita lettera di autorizzazione.

Soggetti esclusi dal richiamo previdenziale

La circolare ricorda che i produttori di primo e secondo gruppo sono inquadrati con contratto di lavoro subordinato, mentre i produttori di quinto gruppo sono i produttori occasionali, privi di lettera di autorizzazione. Il richiamo normativo dell'art. 44 riguarda quindi i soggetti che operano in autonomia o in forma imprenditoriale con specifica autorizzazione.

Effetti del codice delle assicurazioni private e del Registro ISVAP

L'emanazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che ha sostituito la legge n. 792/1984, e l'istituzione del Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi da parte dell'ISVAP con Regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 non incidono sulla materia previdenziale. La suddivisione del Registro in cinque sezioni non rileva ai fini dell'obbligo contributivo, che dipende solo dalla definizione di produttori di terzo e quarto gruppo.

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