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Circolare

Circolare numero 75 del 16-06-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per le aziende agricole, il recupero dell’addizionale INAIL destinata alla copertura del danno biologico per gli anni 2006, 2007 e 2008, con riscossione unitaria tramite F24 insieme alla contribuzione del 4° trimestre 2009. Fornisce inoltre nuove istruzioni per la gestione degli importi a credito derivanti da anticipazioni di prestazioni effettuate dalle aziende, distinguendo tra compensazione, storno e rimborso. Sono indicati gli adempimenti delle aziende, quelli delle sedi INPS e le modalità da seguire per i rimborsi, anche con richiamo alla circolare n. 151/2002.

Addizionale INAIL per danno biologico per aziende agricole e gestione degli importi a credito per anticipazioni di prestazioni

Aziende agricole: addizionale INAIL per danno biologico e gestione crediti da anticipazioni

La circolare disciplina due profili connessi alla contribuzione delle aziende agricole: da un lato il recupero dell’addizionale INAIL destinata alla copertura del danno biologico per gli anni 2006, 2007 e 2008; dall’altro la gestione degli importi a credito derivanti dalle anticipazioni di prestazioni effettuate dalle aziende agli operai a tempo indeterminato. Il documento fornisce le misure applicabili, le modalità di riscossione e le procedure da seguire per compensazioni, storni e rimborsi.

Addizionale INAIL per il danno biologico

La base normativa è l’articolo 13, comma 12, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che prevede un contributo addizionale sui premi assicurativi finalizzato all’indennizzo del danno biologico. In attuazione di tale previsione, il decreto ministeriale 21 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell’11 agosto 2009, ha determinato l’addizionale sui contributi assicurativi agricoli dovuti per i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato nelle seguenti misure:

  • aumento del 3,43% dell’aliquota vigente per l’anno 2006;
  • aumento del 3,03% dell’aliquota vigente per l’anno 2007;
  • aumento del 2,42% dell’aliquota vigente per l’anno 2008.

L’INPS, quale ente incaricato della riscossione dei contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, procede quindi al recupero di quanto dovuto dalle aziende agricole assuntrici di manodopera.

Modalità di recupero dell’addizionale

Il recupero è posto in riscossione con la contribuzione relativa al quarto trimestre 2009, tramite il medesimo modello F24. La circolare riporta la valorizzazione percentuale dell’addizionale applicata ai contributivi di riferimento per ciascun anno interessato:

  • per il 2006: 10,125 x 3,43% = 0,3473% e 3,1185 x 3,43% = 0,1070%;
  • per il 2007: 10,125 x 3,03% = 0,3068% e 3,1185 x 3,03% = 0,0945%;
  • per il 2008: 10,125 x 2,42% = 0,2450% e 3,1185 x 2,42% = 0,0755%.

Sul recupero non vengono applicate somme aggiuntive.

Gestione degli importi a credito per anticipazioni di prestazioni

La seconda parte della circolare riguarda la gestione delle somme anticipate dalle aziende per alcune tipologie di prestazioni, già disciplinate dalla circolare n. 118/2007. Le somme anticipate vengono dichiarate nel modello DMAG con specifici tipi retribuzione e, in sede di calcolo della contribuzione, vengono compensate con l’importo dovuto dall’azienda fino a concorrenza dello stesso.

A seguito di modifiche procedurali, viene rivista la gestione delle eccedenze non compensabili tramite F24. Dal contributo dovuto per il 4° trimestre 2009, con scadenza 16 giugno 2010, le somme anticipate sono compensate nel modello F24 fino alla capienza della contribuzione dovuta; l’eventuale importo eccedente viene indicato nel rigo 19 della lettera che accompagna la delega di pagamento, denominato “Totale altre causali – (anticipazioni per prestazioni INPS)”. Tale importo è inoltre valorizzato nella posizione contributiva aziendale in corrispondenza del trimestre e dell’anno di maturazione del credito.

Le eccedenze maturate nel periodo dal 4° trimestre 2007 al 3° trimestre 2009 vengono invece valorizzate direttamente nella posizione contributiva aziendale.

Adempimenti delle aziende

Dal 4° trimestre 2009 le aziende possono verificare l’eventuale credito nella lettera che accompagna il modello F24, nel riquadro dedicato alle altre causali. Il credito può essere utilizzato in compensazione con i debiti contributivi in scadenza nei trimestri successivi rispetto a quello in cui è maturato.

In alternativa, il credito può essere chiesto a rimborso:

  • dalle aziende cessate;
  • dalle aziende che maturano, trimestre per trimestre, ulteriori somme a credito.

Per presentare le richieste devono essere utilizzati i modelli allegati alla circolare:

  • allegato 1, per l’istanza di storno/compensazione;
  • allegato 2, per l’istanza di rimborso.

L’istanza di storno/compensazione deve essere presentata alla sede competente prima della scadenza prevista per il versamento della contribuzione sulla quale l’azienda intende scomputare il credito. Per le eccedenze relative a periodi pregressi, l’azienda può rivolgersi alla sede competente per avere informazioni sulla propria posizione contributiva.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi devono operare in modo da evitare duplicazioni nelle attività di storno e rimborso. In particolare, devono prima sistemare le posizioni contributive delle aziende per le quali i rimborsi sono già stati predisposti e le somme a credito sono state erogate tramite la procedura “pagamenti vari”.

Le somme in eccedenza già rimborsate devono essere gestite mediante la segnalazione di rimborso già emesso, con l’opzione “32”, subopzione “3”, denominata “segnalazione rimborsi già emessi – (fuori procedura)”, nella procedura agricola residente in ambiente ex-AS/400.

Se l’importo a credito indicato nell’istanza di storno/compensazione risulta inferiore alla contribuzione in scadenza nel trimestre in cui viene utilizzato, la sede effettua le operazioni in procedura e ristampa la delega F24 per la parte residua da versare.

Rimborsi

Per la gestione delle istanze di rimborso, le sedi devono seguire le istruzioni della circolare n. 151/2002. La circolare precisa inoltre che le modalità di rilevazione contabile dei rimborsi saranno oggetto di successive istruzioni.

Qualora sia necessario disporre rimborsi a favore delle aziende agricole per somme derivanti da prestazioni da esse anticipate, tali rimborsi devono essere effettuati tramite la procedura “pagamenti vari” e imputati provvisoriamente al conto di transito GPA 51/099, conservando in apposita evidenza la documentazione utile alla successiva sistemazione contabile definitiva.

In ogni caso, sia per lo storno/compensazione sia per il rimborso, le aziende devono presentare apposita domanda compilando i modelli allegati alla circolare.

Punti principali

Recupero dell’addizionale INAIL per il danno biologico

In attuazione dell’articolo 13, comma 12, del d.lgs. n. 38/2000 e del decreto ministeriale 21 aprile 2009, l’INPS procede al recupero dell’addizionale sui contributi assicurativi agricoli per i lavoratori a tempo determinato e indeterminato. Le misure dell’aumento sono pari al 3,43% per il 2006, al 3,03% per il 2007 e al 2,42% per il 2008.

Modalità di riscossione dell’addizionale

Il recupero avviene unitamente alla contribuzione dovuta per il 4° trimestre 2009, tramite modello F24. La circolare riporta i calcoli delle aliquote applicate ai contributivi indicati e precisa che sul recupero non sono applicate somme aggiuntive.

Gestione delle eccedenze per anticipazioni di prestazioni

Dal 4° trimestre 2009 le somme anticipate dalle aziende e dichiarate nel DMAG sono compensate con la contribuzione dovuta fino a capienza; l’eventuale eccedenza non compensata è evidenziata nella lettera che accompagna il F24 e registrata nella posizione contributiva aziendale. Le eccedenze maturate dal 4° trimestre 2007 al 3° trimestre 2009 sono valorizzate direttamente nella posizione contributiva.

Adempimenti delle aziende

Le aziende possono utilizzare l’importo a credito per scomputarlo dai debiti contributivi dei trimestri successivi. Le aziende cessate, o quelle che maturano ulteriori crediti, possono chiederne il rimborso. Per farlo devono usare i modelli allegati alla circolare: istanza di storno/compensazione (allegato 1) e istanza di rimborso (allegato 2). L’istanza di storno/compensazione va presentata alla sede competente prima della scadenza del versamento della contribuzione da compensare.

Adempimenti delle sedi INPS

Le sedi devono evitare duplicazioni nello storno e nel rimborso, sistemando prioritariamente le posizioni delle aziende per le quali i rimborsi sono già stati predisposti e liquidati con la procedura "pagamenti vari". Le somme già rimborsate e ancora presenti in eccedenza devono essere trattate con la funzione di segnalazione dei rimborsi già emessi nella procedura agricola residente in ambiente ex-AS/400. Se il credito oggetto di istanza di storno è inferiore alla contribuzione in scadenza, la sede effettua le operazioni in procedura e ristampa il F24 per il residuo.

Rimborsi e istruzioni contabili

Per i rimborsi le sedi devono attenersi alle istruzioni della circolare n. 151/2002. Le eventuali somme da rimborsare alle aziende agricole per prestazioni anticipate devono essere pagate tramite procedura "pagamenti vari" e imputate provvisoriamente al conto di transito GPA 51/099, conservando la documentazione per la successiva sistemazione contabile definitiva. Per la rilevazione contabile dei rimborsi la circolare rinvia a successive istruzioni.

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